SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
La Suprema Corte chiarisce che i dividendi non maturano automaticamente, ma rappresentano l’eccedenza del patrimonio netto risultante dall’esercizio dell’attività d’impresa e diventano esigibili solo a seguito di deliberazione assembleare. Essi non costituiscono pertanto corrispettivo del godimento della res, né presentano i caratteri della periodicità e dell’automaticità propri dei frutti civili. Di conseguenza, l’art. 1148 c.c. non si considera applicabile.
Il fatto
Il giudizio trae origine dal procedimento di privatizzazione dell’Azienda Comunale Centrale del Latte della città di Roma avviato negli anni Novanta ed è caratterizzato da diverse cessione e di quote avvenuti nel corso del tempo. Con deliberazione dell’8 luglio 1996 l’amministrazione comunale trasfomava l’azienda in società per azioni, disponendo successivamente la vendita del 75% del capitale sociale. All’esito della procedura selettiva, il Comune approvava – nel 1997 – la cessione della partecipazione alla società C. s.p.a., con la quale stipulava un contratto di compravendita corredato da un patto parasociale che vietava la cessione delle azioni a terzi per cinque anni, prevedendo una penale in caso di violazione.
Nonostante tale vincolo, detta società per azioni trasferiva la partecipazione alla controllata E. s.p.a., che a sua volta la cedeva nel 1999 a D. D. s.r.l., società facente parte di un noto gruppo, P. Contestualmente, il Comune di R. stiupulava con C. s.p.a., E. s.p.a. e il gruppo P. una transazione volta a prevenire eventuali controversie. Nel 2000, la società A. F. L. S. s.p.a., esclusa dalla procedura di privatizzazione, decideva di diffidare il Comune a di attivare l’autotutela per la violazione del patto parasociale, promuovendo – inoltre – un contenzioso amministrativo conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato del 2010, con la quale veniva dichiarata la nullità del contratto di cessione tra il Comune e la prima societ della catena, C. s.p.a., nonché della successiva transazione.
Nel frattempo, a seguito del dissesto del gruppo P., nel 2005 il Tribunale di Parma omologava il concordato preventivo, che prevedeva il trasferimento dei beni di D.D. s.r.l., inclusa la partecipazione nella Centrale del Latte, alla nuova P. s.p.a. In forza della pronuncia del Consiglio di Stato, il Comune di Romarivendicava la proprietà della partecipazione e, conseguentemente, chiedeva la restituzione delle azioni e dei relativi frutti. P. s.p.a. adiva quindi il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della propria titolarità della partecipazione, deducendo l’acquisto a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario o per usucapione, nonché, in via ulteriormente subordinata, il diritto a trattenere i frutti e a un’indennità per i miglioramenti apportati.
Il Tribunale di Roma dichairava inammissibile l’intervento della società A. F. L. S. s.p.a. e affermava la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, rigettava le domande di della nuova P., accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale di del Comune della Capitale e dichiarandola unica proprietaria del 75% del capitale sociale della Centrale del Latte, con condanna di P. alla restituzione delle azioni. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione, escludendo la sussistenza della buona fede necessaria per l’acquisto a non domino e per l’usucapione e riconoscendo a Roma Capitale anche il diritto alla restituzione dei dividendi quali frutti civili. Avverso tale sentenza P. s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione, cui resistettero Roma Capitale e A. F. L. S. s.p.a., quest’ultima anche con ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione affronta preliminarmente il ricorso incidentale proposto da A.F.L.S. s.p.a., ritenendo che tutti gli otto motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, siano inammissibili. La Corte chiarisce che il giudicato amministrativo formatosi sulla nullità della procedura di privatizzazione e dei contratti di cessione esauriva i suoi effetti nella sede amministrativa, culminando anche nel riconoscimento del risarcimento del danno in favore della società summenzionata. Ne consegue che, nel giudizio civile pendente tra Roma Capitale e P. s.p.a., A.F.L.S. s.p.a non è titolare di un interesse giuridicamente qualificato, ma al più di una mera aspettativa di fatto, insufficiente a legittimare un intervento adesivo dipendente ai sensi dell’art. 105 c.p.c. È pertanto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’intervento, non potendo il giudicato amministrativo spiegare efficacia diretta o riflessa in un giudizio civile tra parti diverse. Viene altresì esclusa la sussistenza dei presupposti per una condanna di Ariete per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Esaurite le questioni preliminari, la Corte passa all’esame del ricorso principale proposto dalla socoetà P. s.p.a. Con riferimento ai primi due motivi, relativi alla prima fase della vicenda traslativa (C. s.p.a.–E. s.p.a.) la Suprema Corte conferma la decisione della Corte d’appello, ritenendo corretta l’esclusione della buona fede di E. ai fini dell’acquisto a non domino ex art. 1153 c.c. La Corte ribadisce che la buona fede rilevante non consiste soltanto nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto di proprietà, ma nella mancanza di conoscenza dell’esistenza di diritti altrui sulla cosa, purché tale ignoranza non dipenda da colpa grave. Nel caso di specie, la strettissima identificazione soggettiva e funzionale tra le due società, unitamente alla partecipazione di E. a tutte le operazioni negoziali, incluse la transazione e i successivi trasferimenti, ne esclude la relativa terzietà e rende imputabile a essa la conoscenza dei vizi genetici dell’originaria cessione. Trattandosi di un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, esso è sottratto al sindacato di legittimità.
Diversamente, la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla seconda fase di acquisto, ossia al trasferimento della partecipazione in favore della nuova P. s.p.a. quale assuntore del concordato preventivo. In questo caso, la Cassazione censura il ragionamento presuntivo della Corte d’appello, ritenendo insufficiente, ai fini del superamento della presunzione di buona fede di cui all’art. 1147 c.c., il solo riferimento alla conoscenza, da parte della società in questione, della pendenza di un contenzioso amministrativo risultante dal prospetto informativo. Tale circostanza, di per sé, non integra una prova grave, precisa e concordante della consapevolezza di ledere l’altrui diritto, soprattutto in considerazione dell’incertezza dell’esito del giudizio e del comportamento di Roma Capitale, che aveva partecipato consapevolmente alla transazione senza far valere la nullità. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio per un nuovo esame del profilo della buona fede della P. s.p.a. in relazione all’acquisto nell’ambito del concordato.
Restano assorbiti i motivi relativi alla domanda di indennità per miglioramenti e al diritto di ritenzione, nonché quelli concernenti la restituzione materiale delle azioni, in quanto dipendenti dalla rinnovata valutazione sulla buona fede dell’acquirente.
La Corte accoglie inoltre il settimo motivo del ricorso principale, relativo alla restituzione dei dividendi. Pur escludendo vizi di ultrapetizione, la Cassazione censura l’impostazione della Corte d’appello nella parte in cui qualificava i dividendi come frutti civili, applicando l’art. 1148 c.c. La Suprema Corte chiarisce che i dividendi non maturano automaticamente, ma rappresentano l’eccedenza del patrimonio netto risultante dall’esercizio dell’attività d’impresa e diventano esigibili solo a seguito di deliberazione assembleare. Essi non costituiscono pertanto corrispettivo del godimento della res, né presentano i caratteri della periodicità e dell’automaticità propri dei frutti civili. Di conseguenza, l’art. 1148 c.c. non è applicabile e la sentenza deve essere cassata anche su tale punto.
Conclusioni
In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale di A.F.L.S. s.p.a, accoglie il terzo e il settimo motivo del ricorso principale di P. s.p.a., cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvedendo anche alla regolazione delle spese di lite.




