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Posizione di garanzia e infortuni sul lavoro: la responsabilità del legale rappresentante della società per le lesioni riportate dal lavoratore – Cass. Pen. Sez. IV, 22 aprile 2025, n. 15697

- 17 Settembre 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. È, infatti, tramite l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, ovvero laddove sia accertato che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo.

Il fatto 

La Corte d’Appello territorialmente competente, confermava la sentenza del Tribunale il quale condannava il legale rappresentante pro tepore della società e, quindi il datore di lavoro, in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p. in danno del lavoratore dipendente, alla pena di mesi 6 di reclusione.

Quest’ultimo era impegnato a scaricare della merce da un furgone da cantiere, quando un tubo di cemento per fognature del peso di oltre 40 kg cadeva sulle dite della sua mano sinistra, cagionandogli lesioni personali, consistite nella frattura scomposta pluri-frammentaria della testa della falange prossimale del secondo dito e l’infrazione della testa della falange intermedia del terzo dito, dalle quali era derivata una malattia della durata di 140 giorni.

Il Tribunale individuava un addebito di colpa nei confronti del legale rappresentate della società, consistente nella imprudenza, negligenza e imperizia e violazione degli artt. 18 comma 1 lett. f), 37 comma 1 e 169 comma 1 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per aver omesso di formare adeguatamente il lavoratore e di impartirgli disposizioni sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi manuali.

La difesa dell’imputato contestava il riconoscimento della responsabilità penale proponendo ricorso formulando quattro motivi di seguito riepilogati,

  • con il primo motivo, deduceva la violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato fondata sulla qualifica formale di legale rappresentante della società;
  • con il secondo motivo, deduceva il vizio di motivazione in relazione alla prevedibilità e prevenibilità dell’evento. Secondo il difensore, il cedimento del materiale edilizio sarebbe stato un evento imprevedibile e non evitabile dall’ordinaria diligenza;
  • con il terzo motivo, deduceva il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.p. Il difensore osservava che la Corte avrebbe richiamato in maniera generica la gravità del fatto e l’intensità del dolo e non avrebbe tenuto conto del modesto danno economico e della natura delle lesioni, oltreché della scarsa incidenza del comportamento omissivo ascritto all’imputato;
  • con il quarto motivo, deduceva il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Il difensore lamentava la scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ci si chiede dunque, se il legale rappresentante di una società, anche qualora prestanome, sia pur sempre destinatario degli obblighi di protezione antinfortunistica e se la posizione di garanzia, in tema di debito di sicurezza antinfortunistica, debba essere riferita anche solo alla assunzione della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore e su cui i terzi fanno affidamento.

La doglianza, a fronte della motivazione della Corte di Appello, richiama i principi giurisprudenziali di legittimità, rifacendosi alla lettura degli artt. 2 e 299 del D. Lgs. 81/2008, i quali definiscono la qualifica di datore di lavoro e perimetrano l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di coloro che rivestono tale qualifica, oltre che quella di dirigente e preposto: i medesimi articoli affermano che il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro, il quale riveste la posizione di garanzia.

In particolare, l’art. 299 D. Lgs. 81/2008, nel definire l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava altresì su colui che, pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti al soggetto definito dall’art. 2. La norma nell’estendere gli obblighi di garanzia a coloro che di fatto svolgono le mansioni tipiche delle figure di cui si è detto, non esclude la corresponsabilità dei titolari formali della qualifica.

Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, c.d. tesi mista, affinché sussista la posizione di garanzia occorre un obbligo giuridico con base legale diretta o indiretta e l’esistenza di poteri impeditivi in capo all’agente.

Anche il secondo motivo è infondato: con riferimento all’elemento colposo, occorre accertare la prevedibilità e prevenibilità dell’evento, al fine di ritenere un soggetto responsabile dell’infortunio occorso.

Pertanto, accertato che la movimentazione manuale del carico abbia determinato la caduta del tubo, occorre chiedersi se, qualora il lavoratore fosse stato correttamente istruito sulle modalità di movimentazione manuale dei carichi l’infortunio, l’evento non si sarebbe verificato. Altresì, il giudice è tenuto ad accertare se costituisca una circostanza imprevedibile il fatto che alcuni tubi accatastati su un furgone assieme ad altro materiale di varia specie possano scivolare e colpire i lavoratori che stanno scaricando quel materiale e se le regole relative alla corretta movimentazione manuale di carichi valgono proprio a prevenire il rischio specifico di caduta disordinata degli stessi, con conseguente lesione dell’incolumità fisica del lavoratore.

Anche il terzo motivo e il quarto sono inammissibile per difetto di specificità.

La decisione

Con riferimento al principio della posizione di garanzia, la Corte di Cassazione aderisce all’orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui, la responsabilità dell’amministratore di società in ragione della posizione assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia apparente.

Gli articoli 2 e 299 del D. Lgs. 81/2008 estendono gli obblighi di garanzia a coloro che di fatto svolgono le mansioni tipiche del datore di lavoro ma non esclude la corresponsabilità di coloro che sono titolari formali della qualifica. Permane, dunque, in capo al titolare del rapporto di lavoro la posizione di garanzia, a meno che questi non abbia investito tramite delega altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche.

La Suprema Corte osserva che l’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori sia uno dei principali gravanti sul datore di lavoro ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro.

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte: tramite l’adempimento di tale obbligo il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, ovvero laddove sia accertato che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo.

Nel caso di specie, si ritiene corretta la ricostruzione del Tribunale secondo cui, la movimentazione manuale del carico abbia determinato la caduta del tubo, sicché era ragionevole ritenere che ove il lavoratore fosse stato correttamente istruito sulle modalità di movimentazione manuale dei carichi l’infortunio non si sarebbe verificato. Non può ritenersi circostanza imprevedibile che tubi accatastati su un furgone assieme ad altro materiale di varia specie possono scivolare e colpire i lavoratori che stanno scaricando quel materiale; peraltro le regole relative alla corretta movimentazione manuale di carichi valgono proprio a prevenire il rischio specifico di caduta disordinata degli stessi con conseguente lesione dell’incolumità fisica del lavoratore.

Quest’ultima è addebitale al legale rappresentante pro tempore della società, stante la posizione di garanzia sussistente in capo allo stesso, la prevedibilità dell’evento e il mancato impedimento dello stesso attraverso la corretta formazione del lavoratore dipendente.

In coerenza con tale assunto, la Corte ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro per non aver ottemperato all’obbligo di fornire al lavoratore assunto una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni a cui è addetto e ha affermato che, laddove il datore di lavoro non adempia a tale obbligo, l’omessa formazione potrà essere considerata causa dell’infortunio verificatosi in conseguenza della mancata consapevolezza da parte del lavoratore dei rischi connessi alla lavorazione e del modo in cui ovviare a tali rischi.

Con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., contestata dalla difesa, la Corte di Cassazione ritiene che, trattandosi di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 c.p., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Quest’ultima può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado.

La Corte distrettuale, nel caso in esame, ha reputato decisivi, ai fini della non configurabilità della causa di non punibilità la condotta nelle sue modalità concrete, i plurimi precedenti specifici, richiamando in tal modo il presupposto ostativo della abitualità, nonché dell’intensità del dolo.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, il ricorso viene rigettato e, al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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