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Riconoscimento del diritto all’assegno divorzile nell’ambito delle uninioni civili – Cass. Civ. sez. I, ud. 10 sett. 2025 n. 25495

- 12 Novembre 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Il mero accertamento della disparità economica tra le parti non legittima di per sé il riconoscimento dell’assegno divorzile. Esso può essere riconociuto ove, previo accertamento dell’insufficienza dei mezzi del richiedente alla conduzione di una vita dignitosa, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa.

La prima va individuata nella mancanza di mezzi sussitenza e nell’ impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti è strettamente correlato a scelte relative alla conduzione della vita coniugale. La sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che però non viene parametrato al tenore di vita, bensì a quanto imprescindibile a garantire uno stile di vita dignitoso all’ex coniuge; se invece ricorre anche la funzione compensativa – assorbente quella assisitenziale – l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.

Il fatto 

G.M. conveniva in giudizio C. L. , per lo scioglimento dell’unione civile contratta dalle due donne nel dicembre del 2016.

La controparte, pur non opponendosi alla richiesta di scioglimento del vincolo, chiedeva –  in via riconvenzionale – il riconoscimento di un assegno di Euro 550,000 mensili, di fatto ammesso dal Tribunale di Pordenone con sentenza del 29 gennaio 2020.

La parte onerata proponeva impugnazione avverso la sudddetta sentenza presso la Corte d’Appello di Trieste, la quale con una pronuncia del luglio del medesimo anno, respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno e la domanda di restituzione delle somme già corrisposte.

  1. L. adiva, dunque, la Corte di legittimità che si pronunciava, a sezioni unite, con sentenza del 27 dicembre 2023 n. 35969, accogliendo il ricorso proposto, ma rinviava la decisione nel merito alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno.

Le Sezioni Unite, infatti ritenevano che dovesse essere effettuata una differente valutazione alla luce di una diversa prospettiva temporale che non partiva dal momento in cui le parti si erano unite civilmente, bensì dal periodo di convivenza, iniziato tempo prima della formalizzazione del rapporto.

Di fatto, la Cassazione non dava ragione tour court alla parte ricorrente, ma riconosceva l’erroneità del criterio di valutazione adottato dalla Corte D’Appello, poiché i presupoosti necessari al riconoscimento del diritto a ricevere l’assegno si estendono anche al periodo di convivenza, laddove esso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016.

A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste su rinvio della Cassazione, la Sig.ra C.L. proponeva nuovamente ricorso per Cassazione, impugnado la pronuncia.

La Suprema Corte rileva che nei motivi addotti la ricorrente non si confrontava con la ragione decisoria e non evidenziava un fatto storico rilevante di cui veniva omesso l’esame, ma si limitava a censuare le valutazioni che la Corte operava sui fatti dedotti.

Tutto ruotava attorno alle ragioni che avevano portato C.L. alle dimissioni dal proprio posto di lavoro e che avrebbero poi giustificato l’assegno oggetto di causa. Entrambe le parti, peraltro, riferivano i medesimi fatti dando loro delle ricostruzioni differenti: secondo la ricorrente, nel 2015, C.L. si sarebbe dimessa per inseguire l’obiettivo di essere assunta presso una scuola con un contratto a tempo indeterminato; secondo la controricorrente, invece, ella si sarebbe dimessa perché l’impiego precedente era incompatibile con la convivenza e la costringeva- pertanto – a licenziarsi.

La decisione

   La Suprema Corte rinviene che non veniva effettuata una cattiva interpetazione dei fatti in causa, ma si dava semplicemente per assodato che le dimissioni, in qualunque data fossero state rese, erano state spinte dalla volontà di andare a convivere e non da altre ragioni che, come ricorda la stessa Corte, non riguardano il merito e quindi non possono essere vagliate in sede di legittimità.

Tuttavia, Il Giudice delle Leggi rileva un errore di diritto nella sentenza impugnata, il quale attiene alla scorretta applicazione dell’ art. 5 comma 6 della legge sul divorzio. Infatti, la Corte di merito aveva applicato la suddetta norma, dando per scontato che per la legittimazione dell’assegno divorzile vi fosse sia il requisito assistenziale che quello compensativo, in virù di una disparità economica fra le parti.

La Suprema Corte dà per accertato che C. L. avesse sostenuto un sacrificio, e cioè perduto una chance di un lavoro con migliori prospettive reddituali proprio per andare a convivere con la comapagna, ma riconosce che sarebbe dovuto essere accertato anche se ciò in concreto fosse idoeno ad integrare – in primo luogo – il requisito assistenziale, senza darlo per scontato sulla base della rilevata disparità economica tra le parti, ed inoltre la sussistenza del requisito compensativo-perequativo.

Posto che assegno di mantenimento e assegno divorzile sono due istituti differenti poiché il primo presuppone l’adempiento del dovere di assistenza morale e materiale che sussite anche in caso di separazione; il secondo, invece, presuppone lo scioglimento del matirmonio, per cui la sua funzione assistenziale è molto diversa rispetto a quella dell’assassegno di mantenimento e non risponde all’esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparità economica tra le parti, ma solo ed esclusivamente quando l’ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti alla sopravvivenza e non possa procurarsele in concreto.

L’assegno divorzile resta, quindi, parametrato ai criteri di cui all’art. 438 c.c.; diversamente, la funzione perequativa – compensativa ricorrerebbe soltanto se si riuscisse a provare che lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale ed esso andrebbe parametrato al contributo che il richiedente dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale.

La Suprema Corte nonostante faccia riferimento agli istituti e alle Pronunce in tema di matrimonio non manca di precisare che essi possono e devono essere mutuati anche in tema di unioni civili e di relativo “assegno divorzile”, anche perché ad esse si applica – per espressa disposizione di legge – il comma 6 dell’art. 5 della legge sul divorzio della cui applicazione si discute.

La Corte di merito avrebbe dovuto, quindi, verificare, ai fini del requisito assistenziale, se le risorse, attuali e potenziali, di cui gode laSig.ra C. L. fossero sufficienti ad assicurarle una vita dignitosa e autonoma, anche se attestata su un tenore di vita più basso di quello che le risorse della sua compagna le avrebbero consentito.

Per quanto concerne la funzione compensativa, come anticipato, la richiedente avrebbe dovuto dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia, ma la Corte di merito mancava nel vagliare la sussitenza delle prove che avrebbero dovuto accertare che il sacrificio (dimissioni) veniva fatto per ragioni solidaristiche e per tutto quanto sopra esposto.

La Suprema Corte specifica, infatti, che quando si parla di funzione compensativa dell’assegno di divorzio non si valuta soltanto il sacrifico sostenuto da uno dei due coniugi, ma anche e sopratutto lo scopo e il frutto delsuddetto sacrificio; poiché la condotta di ciascuno dei due deve essere coerente con quello che è l’impianto solidaristico proprio anche dell’unione civile, formazione sociale connotata da doveri di assistenza morale e materiale al pari del matrimonio.

Conclusioni

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

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