499 views

Riqualificazione del fatto ad opera del GUP: limiti e possibilità – Cass. Pen., sez. VI, 13 ottobre 2025, n. 33679

- 11 Novembre 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In base all’Art. 423, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022), il potere del Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) di riqualificare il fatto contestato (anche mediante derubricazione o esclusione di un’aggravante, come l’aggravante mafiosa ex Art. 416-bis.1 c.p.) è condizionato all’attivazione del contraddittorio preventivo con il Pubblico Ministero.

L’omissione di tale interlocuzione, seguita dall’esclusione dell’aggravante nel decreto che dispone il giudizio, configura una radicale deviazione del procedimento dal suo modello legale e può determinare l’abnormità del decreto stesso, specialmente quando incide sulla competenza (come nel caso della competenza distrettuale) e provoca una stasi processuale o un’incertezza sulla Procura competente per il dibattimento.

Il fatto 

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato e ha chiesto l’annullamento del decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale nei confronti di un imputato dei delitti di cui agli artt. 99,81, secondo comma, 390 cod. pen., commessi in (omissis), (omissis) tra il gennaio 2018 e il 14 febbraio 2019.

Il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto che tale atto sarebbe abnorme, in quanto il Giudice dell’udienza preliminare ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza previamente attivare l’interlocuzione con il Pubblico Ministero, espressamente prevista dall’art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen.

Il Giudice, invece, avrebbe dovuto invitare il Pubblico Ministero a prendere posizione sulla corretta qualificazione giuridica e a modificare l’imputazione, senza limitarsi ad escludere l’aggravante all’atto della pronuncia del decreto che dispone il giudizio.

L’esclusione della predetta aggravante, peraltro, sarebbe stata operata senza alcuna motivazione, in quanto il Giudice dell’udienza preliminare non avrebbe indicato alcun argomento, in fatto e in diritto, a fondamento della propria scelta di parziale derubricazione del reato contestato.

Il Giudice dell’udienza preliminare, inoltre, avrebbe violato l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto, pur avendo escluso la predetta aggravante, ha ritenuto perdurante la propria competenza e ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputato; il giudice, invece, esclusa la predetta aggravante, che fondava la c.d. competenza distrettuale, avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Locri, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.

Peraltro, in seguito all’adozione dell’atto impugnato, si sarebbe creata una situazione di stallo processuale, in quanto attualmente non si comprenderebbe quale sia il Pubblico Ministero competente per la celebrazione del dibattimento nei confronti dell’imputato.

Una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non vi sarebbe più la competenza del Pubblico Ministero distrettuale, non essendo il reato contestato connesso a quelli del catalogo di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Parimenti il Pubblico Ministero circondariale non sarebbe competente a sostenere l’accusa in giudizio sulla base dell’atto di esercizio dell’azione penale posto in essere da altro ufficio di Procura.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte, il Procuratore generale, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

La decisione

I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere articolati:

  La Corte, in primo luogo, si sofferma sulle modifiche inerenti alla disciplina dell’udienza preliminare.

Tale norma in origine non contemplava il potere del giudice di attribuire al fatto contestato una diversa definizione giuridica, espressamente considerato, invece, dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo al dibattimento.

L’art. 423 cod. proc. pen., infatti, nella formulazione originaria, contemplava solo il potere del pubblico ministero di modificare l’imputazione nell’udienza preliminare.

Nel silenzio della legge, la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, costantemente ritenuto che il giudice dell’udienza preliminare non può modificare il fatto oggetto dell’imputazione, ma può dare ad esso una diversa qualificazione giuridica.

Il giudice dell’udienza preliminare ha, infatti, il potere di definire correttamente il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi giacché, in un ordinamento fondato sul principio di legalità, tale potere è connaturale allo stesso esercizio della giurisdizione, che non tollera limitazioni in ordine all’inquadramento giuridico dei fatti che le parti sottopongono al giudice.

Questa linea interpretativa è stata, peraltro, accolta dalla Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 429 cod. proc. pen., sollevata in relazione all’art. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe al giudice dell’udienza preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione e formulata con la richiesta di rinvio a giudizio.

Il principio di legalità, che fonda l’ordinamento e l’attività giurisdizionale, pretende la propria osservanza in ogni fase del processo, anche all’udienza preliminare, quale snodo di passaggio dalle indagini al giudizio, sicché è consentito e doveroso anche per il giudice che vi è preposto «accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreta, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le è proprio».

Il giudice dell’udienza preliminare, dunque, anche in mancanza di specifica previsione e in base al principio generale enunciato dall’art. 521 cod. proc. pen., può modificare la qualificazione giuridica del fatto per il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, disponendo la vocatio in ius innanzi al giudice competente in relazione al fatto così come diversamente qualificato

Al giudice dell’udienza preliminare compete, pertanto, il potere di ridurre l’imputazione, derubricando il reato da consumato a tentato, da complesso a semplice, da aggravato a non aggravato, al fine di garantire l’esigenza, immanente in ogni fase processuale, di assicurare la costante corrispondenza dell’imputazione alle emergenze processuali; il giudice dell’udienza preliminare, all’esito dell’udienza, nell’esercizio del potere di cognizione attribuitogli dalla legge, può, dunque, escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti eventualmente contestate e disporre il rinvio a giudizio per il reato semplice residuato.

Orbene dopo l’introduzione, nella disciplina dell’udienza preliminare, dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., per effetto dall’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la questione può dirsi mutata.

Il legislatore della riforma ha, dunque, espressamente riconosciuto il potere del giudice dell’udienza preliminare di sindacare la genericità dell’imputazione e quello di riqualificare il fatto contestato, quando «la definizione giuridica non è corretta», e ha condizionato il loro esercizio al rispetto delle medesime modalità procedurali.

L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha, infatti, recepito nella trama sistematica del codice di rito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Battistella con riferimento al sindacato del giudice dell’udienza sulla genericità dell’imputazione, estendendolo anche ai casi di riqualificazione dell’imputazione.

Nella Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si rileva che «ambedue gli interventi rispondono all’esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell’imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l’accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate.

La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell’evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso».

L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha, dunque, introdotto il contradittorio preventivo quale condizione per l’esercizio da parte del giudice dell’udienza preliminare del sindacato sulla dimensione fattuale e giuridica dell’imputazione.

Nel mutato contesto normativo, occorre, dunque, verificare, in primo luogo, se, in seguito all’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., permanga o meno il potere del giudice dell’udienza preliminare di riqualificare il fatto contestato nel decreto che dispone il giudizio, anche in mancanza della previa sollecitazione del contraddittorio sul punto, o se la nuova disposizione contempli l’unica modalità legittima per il giudice di riqualificare il fatto contestato.

Ove si dovesse optare per la seconda opzione interpretativa, è, inoltre, necessario accertare se la riqualificazione operata nel decreto che dispone il giudizio, in violazione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., costituisca una mera irregolarità, una nullità o determini l’abnormità di questo atto.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, avverso il decreto che dispone il giudizio non è previsto alcun mezzo di impugnazione e, pertanto, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, esso non è suscettibile di autonomo gravame e ogni censura deve esser fatta valere nella successiva fase dibattimentale; per contro, il decreto che dispone il giudizio può dirsi immediatamente impugnabile quando presenti le caratteristiche dell’atto abnorme.

In merito all’abnormità degli atti l’abnormità è qualificabile come strutturale, laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di “carenza di potere in astratto”; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una “radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale”, dunque una situazione di “carenza di potere in concreto; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti.

L’abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un’impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento; in altri termini, l’abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento “anomalo” finiscono per diventare “innocue”, in quanto risolvibili per mezzo di successive “attività propulsive legittime”.

Conclusioni

La Suprema Corte ha annullato la sentenza e rinviato al Giudice per l’Udienza Preliminare.

- Published posts: 420

webmaster@deiustitia.it

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.