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L’identificazione dell’elettrice coniugata – Cass. Civ. Sez. I, ordinanza del 17 febbraio 2026, n. 3534

- 16 Maggio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

L’esercizio del diritto di voto costituisce, per espressa qualificazione costituzionale, un atto per-sonale, eguale, libero e segreto, rispetto al quale le formazioni sociali cui l’individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee. In attuazione del postulato di eguaglianza e non discriminazione, immanente nell’ordinamento in forza degli artt. 3 Cost., 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali e sulla tessera elettorale le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito.

Il fatto 

Con l’ordinanza n. 3534 del 17 febbraio 2026 la Corte di cassazione si pronunciava sul tema dell’identificazione della donna coniugata, sia nelle liste elettorali che nella tessera elettorale, mediante l’aggiunta del cognome del marito.

Il diritto al nome – personalissimo, irrinunciabile – costituisce un addendo fondamentale nella costruzione della personalità dell’individuo, e trova un riconoscimento diretto all’art. 22 Cost., dove si postula che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome», coerentemente con quanto si legge all’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili della persona, tra i quali è annoverato, pacificamente, il diritto all’identità personale[1]. Lo stesso Codice civile considera il diritto al nome, inteso come l’insieme di prenome e nome, stabilendone, all’art. 7, la possibile tutela giudiziale in caso di «pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia».

La vicenda trae origine da un ricorso proposto, ai sensi dell’art. 702 bis del Codice di procedura civile[2], dinanzi al Tribunale di Padova da una donna che deduceva l’avvenuta lesione del proprio diritto al nome in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020. Recatasi al seggio per esercitare il diritto di voto, la ricorrente veniva identificata dallo scrutatore mediante il cognome del marito, in aggiunta al proprio e pronunciato ad alta voce. A seguito di tale episodio, ella chiedeva e otteneva: prima il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, nel quale il cognome del coniuge non risultava; e, successivamente, l’estratto delle liste elettorali sezionali, nel quale risultava la dicitura comprensiva del cognome del coniuge. Sulla base di tale divergenza, chiedeva l’accertamento del suo diritto a essere individuata, anche nell’ambito di attività elettorali, solo con il proprio nome e cognome, oltre alla condanna delle Amministrazioni alla rettifica dei dati presso le liste elettorali sezionali, al risarcimento del danno da lei patito e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 7, comma terzo, del Codice civile. Il Ministero dell’interno si costituiva rivendicando la propria legittimazione passiva, in quanto la tenuta dei registri elettorali integrava una specifica funzione statale delegata al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo, e contestava, altresì, la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Il Comune rimaneva contumace.

Il Tribunale di Padova rigettava integralmente le domande proposte e condannava l’elettrice al pagamento delle spese di lite, asserendo l’assenza dei presupposti per la tutela di cui al menzionato art. 7 del Codice civile. Nel caso di specie, non vi era alcun atto impeditivo dell’utilizzo del proprio nome da parte della donna, poiché l’aggiunta del nome del marito risultava coerente con quanto previsto dall’art. 143-bis del Codice civile[3]. Inoltre, a parere del giudice di primo grado, l’operato del Comune era pienamente conforme con il d.P.R. n. 223 del 1967, ritenuto non abrogato dalla legge n. 120 del 1999, e la richiesta di rettifica delle liste elettorali doveva ritenersi di competenza del giudice amministrativo e non del giudice ordinario, poiché tale operazione era da annoverarsi nell’ambito delle modifiche agli atti amministrativi.

La Corte d’appello di Venezia confermava tale esito, escludendo l’esistenza di incompatibilità tra l’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 e l’art. 13 della legge n. 120 del 1999 tali da determinare una abrogazione implicita del primo da parte della successiva legge[4], ed evidenziando, altresì, le differenti finalità perseguite dalle discipline richiamate: organizzativa, quanto alle liste elettorali; funzionale all’esercizio del voto, quanto alla tessera elettorale. La Corte ribadiva, inoltre, la centralità dell’art. 143-bis del Codice civile nell’ambito della certezza dei rapporti familiari, attribuendo alla previsione ivi contenuta («La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze») una portata obbligatoria, e non facoltativa[5].

Avverso tale pronuncia, l’elettrice proponeva ricorso per cassazione, dolendosi: con il primo motivo, della violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 120 del 1999 e dell’art. 6 del Codice civile, alla luce della decisione della Corte d’appello di negare l’effetto abrogativo implicito del primo (e del suo regolamento attuativo) rispetto all’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967[6]; in via subordinata, della violazione dell’art. 6 del Codice civile e degli artt. 3, 22 e 48 Cost ad opera dell’art. 143-bis del Codice civile così come interpretato dalla Corte d’appello, in quanto il diritto di voto, di natura personale, non richiede, in sede di esercizio, l’identificazione dello stato civile della donna elettrice, poiché, in caso contrario, si attuerebbe una disparità di trattamento tra elettori di sesso diverso,  in assenza di qualsivoglia obbligo integrativo del cognome della moglie per l’uomo elettore.

Così perimetrate, tali erano le censure sottoposte all’esame della Corte di cassazione.

La decisione

Investita della questione, la Corte, muovendo da una ricostruzione diacronica e sistematica della disciplina, rilevava, anzitutto, come l’antecedente normativo relativo all’aggiunta del cognome maritale all’interno delle liste elettorali fosse da rinvenire nell’art. 4 della legge n. 1058 del 1947 («Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito[…]»), trasfusa nell’art. 5, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 223 del 1967 («Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito […])»; previsione ascrivibile alla disciplina del diritto di famiglia anteriore rispetto alla riforma del 1975, nel quale il cognome del marito assumeva rilievo in virtù della sua potenzialità identificatrice del nucleo familiare e, correlativamente, della posizione giuridica della moglie.

La Corte evidenziava, poi, un importante mutamento di prospettiva nell’art. 14 della l. n. 120 del 1999, istitutiva della tessera elettorale personale, che prevedeva l’indicazione dei dati anagrafici del titolare, del luogo di residenza e degli estremi della sezione elettorale, astenendosi dal contemplare l’obbligo integrativo del cognome del coniuge; in attuazione di tale disciplina, il d.P.R. n. 299 del 2000 disponeva che, per le donne coniugate, il cognome potesse essere seguito da quello del marito.

A parere del giudice di legittimità, la scelta lessicale del legislatore, mediante l’utilizzo del verbo ‘può’, assume valore dirimente, escludendo alla radice qualsivoglia automatismo nell’indicazione del cognome maritale, e qualificando, dunque, la sua integrazione rispetto a quello della moglie elettrice come una mera facoltà rimessa alla libera determinazione dell’interessata, coerentemente con il principio di identità personale dell’elettrice. Tale ricostruzione veniva integrata, poi, con il richiamo alla circolare del Ministero dell’interno n. 75 del 6 settembre 2024, specie quanto alla sua rilettura critica del precedente orientamento amministrativo, ritenuto non più coerente con una lettura costituzionalmente orientata della normativa elettorale.

Invero, la Corte rilevava come «[…] tessera e liste elettorali, infatti, costituiscono strumenti entrambi preordinati all’identificazione dell’elettore ai fini dell’esercizio del diritto di voto; ne consegue che non risulta coerente che l’uno rispetti il dato anagrafico personale della donna, mentre l’altro continui a veicolare un automatismo fondato sull’assunzione del cognome maritale». Tale interpretazione veniva confermata dal legislatore: con l’art. 2-bis del D. Lgs. n. 27 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, veniva soppressa la previsione contenuta nell’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 nella parte in cui imponeva l’indicazione del cognome del marito nelle liste elettorali[7].

Era evidente, dunque, come, già nel vigore della disciplina previgente, l’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 dovesse essere interpretato conformemente alle fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento interno, le quali impongono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali[8]. Su tali basi, la Corte correggeva l’interpretazione dell’art. 143-bis del Codice civile accolta dalla Corte d’appello, escludendo l’esistenza di un vero e proprio obbligo di integrazione del cognome del coniuge (marito, uomo).

Quanto alle interpretazioni che valorizzavano il cognome maritale al punto da ritenerlo un elemento imprescindibile ad una corretta identificazione della struttura familiare, queste venivano ritenute errate e, segnatamente, discriminatorie[9].

Neppure l’argomento dell’unità familiare, a parere della Corte, poteva lontanamente giustificare un tale modello. L’esercizio del diritto di voto costituisce, per espressa qualificazione costituzionale, un atto personale, eguale, libero e segreto, rispetto al quale le formazioni sociali cui l’individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee[10].

Alla luce di tale ricostruzione, la Corte di cassazione non riteneva coerente con i principi generali sin qui richiamati la valorizzazione – proposta dal Tribunale, prima, e dalla Corte d’appello, poi – delle esigenze organizzative dell’Amministrazione, tali da poter giustificare la sopravvivenza di una inequivocabile discriminazione per le elettrici, donne, coniugate; oltre a non condividere l’interpretazione dell’art. 143-bis così come resa dalla Corte d’appello relativamente all’automatismo dell’aggiunta del cognome maritale, al fine di contestualizzare la ritenuta legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.P.R. 223 del 1967.

Conclusioni

La Corte di cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata dalla ricorrente, rinviando altresì alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese, al fine di provvedere al nuovo esame delle domande della ricorrente alla luce del principio secondo cui «in attuazione del postulato di eguaglianza e non discriminazione, immanente nell’ordinamento in forza degli artt. 3 Cost., 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali e sulla tessera elettorale le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito».

[1] Assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, Corte cost., sentenza n. 13/1994.

[2] L’art. 702 bis è stato abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia) così come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[3] Tale disposizione codicistica consente alla moglie di assumere il cognome maritale, aggiungendolo al proprio e conservandolo durante lo stato vedovile, sino a nuove nozze. A differenza del testo previgente dell’art. 144 c.c., che predicava l’assunzione obbligatoria del cognome – seppur con una previsione normativa mitigata dalla giurisprudenza in via interpretativa – l’art. 143 c.c. introduce, invece, una mera facoltà in favore della donna. La ratio sottesa alla norma richiamata genera indubbiamente delle perplessità, di carattere culturale e giuridico, atteso che, attualmente, è ammesso che solo la moglie, all’interno della struttura familiare, assuma il cognome del marito, ma non viceversa; si tratta, invero, di una evidente disparità. Ancora: si registra una ulteriore disparità di trattamento tra coppie unite in matrimonio e coloro che sono unite civilmente: invero, le ultime possono dichiarare di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, ovvero anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Ciò è possibile mediante una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, che provvede alla registrazione presso il Comune ai sensi dell’art. 1, comma decimo, della legge n. 76 del 2016.

[4] Con il primo motivo di appello, la donna deduceva la violazione dell’art 13 della legge n. 120 del 1999, sostenendone l’effetto abrogativo dell’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 nella parte in cui prescrive l’aggiunta del cognome del marito al nome della donna sposata o vedova (effetto non considerato dal giudice di primo grado); ella considerava, altresì, come il d.P.R. n. 200 del 2000, disciplinante le caratteristiche della tessera elettorale, in attuazione della summenzionata legge, stabilisse, per le donne coniugate, la mera facoltà – e non l’obbligo – di aggiungere il cognome del marito.

[5] La Corte d’appello, richiamando la sentenza n. 34090 del 2021 della Corte di cassazione, ha evidenziato come l’aggiunta del cognome maritale costituisse una mera integrazione, e, come tale, inidonea a menomare il diritto al nome della donna.

[6] In particolare, la ricorrente asseriva l’esistenza di una medesima finalità pratica relativamente alle due discipline richiamate, individuabile nella corretta identificazione dell’elettore, e, quindi, il conseguente carattere discriminatorio e lesivo dell’interpretazione offerta dalla Corte d’appello.

[7] Come espressamente chiarito nei lavori preparatori, «è soppressa la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella lista elettorale anche il cognome del marito».

[8] In particolare, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), ratificata con la legge 14 marzo 1985, n. 132, stabilisce, all’art. 16, par. 1, l’obbligo per gli Stati di assicurare, in condizioni di piena parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, ivi inclusa la libertà di scelta del cognome.

[9] Invero, con la sentenza Cass., Sez. I, n. 13298 del 2004, si era affermato come la normativa storica, nel porre il cognome dell’uomo a baricentro dell’identificazione familiare, determinasse una posizione di evidente disparità tra i coniugi.

[10] La giurisprudenza costituzionale, attraverso un risalente percorso interpretativo delle disposizioni normative sul cognome, ha ricondotto a legittimità le previsioni sul cognome nell’ambito dei rapporti familiari, rilevando che «unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra, se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale e che a fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno dei componenti, non è più tollerabile» (Corte cost. n. 131/2022).

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