Il ritardo di un volo causato da una decisione di gestione del traffico aereo non esonera automaticamente il vettore aereo dall’obbligo di compensare il passeggero, poiché tale circostanza non può essere qualificata, di per sé, come eccezionale. La Corte di giustizia, annullando per la prima volta una pronuncia del Tribunale resa in sede pregiudiziale, ha sottolineato la necessità di preservare l’uniformità interpretativa e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.