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La questione dell’autonoma appellabilità dell’ordinanza conclusiva del rito speciale incidentale sull’accesso ai documenti amministrativi

- 8 Maggio 2023

Premessa

La recente sentenza n. 4 del 2023 emanato dall’Assemblea Plenaria del Consiglio dello Statuto Italiano ha risolto l’annosa questione dell’ammissibilità del potere delle parti in causa di impugnare l’ordinanza che pone fine alla domanda incidentale per l’accesso agli atti amministrativi in modo distinto da quello principale procedimento, ora previsto dall’art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo.
La questione in esame, sorta subito dopo l’introduzione della domanda incidentale sull’accesso da parte della legge n. 205 del 2000, soffre di un contenzioso pluridecennale al quale la suprema giurisdizione amministrativa pone fine acconsentendo alla soluzione affermativa, sul presupposto teorico della natura decisionale dell’ordinanza.
A tale dottrina, infatti, si opponeva la tesi della natura meramente interlocutoria o pregiudiziale dell’ordinanza, con la conseguente impossibilità per le parti in causa di impugnarla separatamente dalla sentenza che definisce tale sentenza.
Al tempo stesso, una terza tendenza giurisprudenziale ha distinto l’ipotesi in cui il provvedimento di accoglimento o diniego è stato emesso solo alla luce delle condizioni legittimanti l’accesso (considerandole sussistenti o meno), a prescindere dalla rilevanza del i documenti richiesti per il procedimento principale, e il caso in cui un provvedimento di diniego è stato emesso solo sulla base della ritenuta irrilevanza del documento richiesto per il procedimento principale. Mentre nella prima l’ordinanza è stata considerata di natura deliberativa e quindi soggetta ad autonomo ricorso, nella seconda è stata considerata solo di natura meramente cautelare e quindi non soggetta ad autonomo ricorso.
L’analisi e la valutazione complessiva delle argomentazioni addotte dalle tre tendenze, sia giurisprudenziali che letterarie, portano alla condivisibilità dell’esito finale a favore del carattere decisionale di tale ordinanza e della sua conseguente attitudine ad essere impugnata, soluzione più cautelativa e giurisprudenziale delle altre e specificamente fondata dall’Assemblea Plenaria del Consiglio di Stato su un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma statutaria del Codice.

SOMMARIO: 1. I termini del problema. 2.L’evoluzione normativa. 3. I tre orientamenti sulla questione in esame. 4. Le principali argomentazioni dell’orientamento giurisprudenziale contrario all’autonoma appellabilità. La centralità delle esigenze di economia processuale. 5. Lo scarso accoglimento dottrinale della tesi della natura istruttoria. 6. Le principali argomentazioni dell’orientamento giurisprudenziale favorevole all’autonoma appellabilità. La centralità delle esigenze di tutela giurisdizionale. 7. Il deciso favore della dottrina per la tesi della natura decisoria. 8. L’ordinamento che distingue tra le ordinanze che accolgono o respingono l’istanza incidentale di accesso sulla sola base della presenza o assenza dei presupposti inerenti all’accesso, e le ordinanze che respingono l’istanza sulla base dell’irrilevanza dei documenti richiesti ai fini del giudizio principale. L’assenza di autonomia argomentati. 9. Considerazioni critiche. La condivisibili dell’orientamento favorevole all’autonoma appellabilità, accolto dalla sentenza dell’adunanza plenaria del consiglio di stato nr. 4 del 2023. Cenni introduttivi e profili definitori.

*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 2 del 2023. 

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Citazione del contributo:

R.M. Musone,La questione dell’autonoma appellabilità dell’ordinanza conclusiva del rito speciale incidentale sull’accesso ai documenti amministrativi, in De Iustitia, 2, 2023.

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