
SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
In tema di lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella più favorevole della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada.
Svolgimento del processo
Su accordo delle parti il Tribunale di Salerno applicava la pena di un anno di reclusione nei confronti di un imputato ritenuto responsabile dei reati ex art. 590-bis c.p. e d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7.
Il Giudice disponeva la revoca della patente di guida.
La scelta del Giudice di disporre la revoca della patente di guida veniva ritenuta affetta da mancanza o manifesta illogicità della motivazione, considerato che il Giudice si era determinate facendo apodittico riferimento alla condotta dell’imputato, che si era sottratto agli accertamenti volti a verificare il suo eventuale stato di alterazione.
Motivi della decisione
(…)
La sentenza ha due aspetti di indubbio interesse.
Un primo, di matrice pratica, consente all’interprete di saggiare come debba articolarsi il giudizio volto a stabilire quale sia in concreto la sanzione amministrativa accessoria da applicare laddove ricorrano le ipotesi delittuose di cui agli artt. 589-bis e 590-bisc.p.
Il secondo aspetto, per converso, ha natura generale e rimarca con vigore come l’ordinamento ripudia – oramai – forme di automatismo valutativo che privano l’interprete dei poteri di giudicare un fatto nella sua concretezza e peculiarità (sempre senza ricorrere a interpretazioni creative).
Invero, nella formulazione voluta dal legislatore, il secondo comma dell’art. 222 c.d.s. prevede, tra l’altro, che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p., consegue la revoca della patente di guida.
In realtà, la Corte di Cassazione, nella sentenza che qui si commenta, ha dovuto confrontarsi con gli insegnamenti espressi dalla Corte costituzionale nel 2019.
Nella specie, è stata sancita l’incostituzionalità dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, c.d.s., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (Corte cost., 17 aprile 2019, n. 88).
In chiave pragmatica, la statuizione della Corte costituzionale appena richiamata si traduce in un preciso obbligo per il giudice di motivare la propria scelta qualora ritenga di applicare, sussistendo i presupposti di legge, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella più favorevole della sospensione e di dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218 c.d.s., comma 2 (Cass. Pen., Sez. IV, 23 marzo 2022, n.13747).
Ciò in ragione del fatto che, venendo meno qualsiasi forma di automatismo valutativo, si riespande con vigore l’esigenza di una precisa motivazione che è alla base dell’indefettibile esercizio del diritto di difesa (“se conoscono il perché hai scelto così, posso allora addurre efficaci e puntuali motivi difensivi”).
Nella sentenza che si esamina la Cassazione evidenzia in radice una carenza motivazionale della scelta del Tribunale rammentando come, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Cass. Pen., Sez. IV, 18 novembre 2020, n. 4740).
Non vi è spazio per una soluzione alternativa: il giudice non ha motivato la sua scelta e la sentenza deve essere cassata e rinviata al Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.
(…)
Dispositivo
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, per un nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Salerno altro magistrato.