SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In materia di riesame delle misure cautelari personali, l’obbligo di trasmissione da parte del Pubblico Ministero al Tribunale del riesame di tutti gli elementi favorevoli all’indagato sopravvenuti dopo l’adozione della misura, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., sussiste anche per l’interrogatorio reso dall’indagato innanzi al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 375 cod. proc. pen., quando questo abbia un contenuto oggettivamente favorevole e non si limiti alla mera contestazione delle accuse.
Il fatto
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il provvedimento cautelare con cui era stato sottoposto alle misure coercitive dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per l’effetto, il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura, a causa della mancata trasmissione di un atto sopravvenuto favorevole costituito dall’interrogatorio reso dall’indagato innanzi al Pubblico Ministero.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – con un unico motivo – la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., per avere il Tribunale del riesame ritenuto aprioristicamente favorevole l’interrogatorio reso innanzi al Pubblico Ministero.
Nel ricorso si evidenziava che, sebbene l’indagato si fosse avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia reso davanti al Giudice per le indagini preliminari, egli era stato successivamente sottoposto a interrogatorio ai sensi dell’art. 375 c.p.p., nel corso del quale aveva fornito la propria versione dei fatti con un approccio collaborativo.
Ritenendo che tale interrogatorio, di natura eminentemente investigativa, non fosse destinato al controllo di legalità o di garanzia – come, invece, quello previsto dall’art. 294 c.p.p. – ma servisse ad ampliare il quadro conoscitivo dell’accusa, il ricorrente aveva scelto di non trasmetterne copia al Tribunale del riesame, al fine di non compromettere le indagini ancora in corso.
La decisione
La Corte di cassazione, investita della questione, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura formulata dal Pubblico Ministero.
In via preliminare, il giudice di legittimità ha richiamato il disposto dell’art. 309, comma 5, c.p.p., secondo cui, nel procedimento di riesame avverso una misura cautelare personale, «il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente, la quale, entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto, trasmette al Tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini».
È stato poi ricordato come l’art. 2, comma 1, lett. i), della Legge 9 agosto 2024, n. 114, abbia esteso tale obbligo di trasmissione «in ogni caso, [al]le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater», cioè alle dichiarazioni rese nell’ambito del c.d. interrogatorio preventivo.
Poiché l’inosservanza di tale obbligo è espressamente sanzionata dall’art. 309, comma 10, c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare.
Tale conclusione, a ben vedere, risulta coerente con i consolidati orientamenti di legittimità in tema.
Ed invero, se in un primo momento è stato affermato che l’obbligo di tempestiva trasmissione riguarda tutti gli elementi oggettivamente favorevoli all’indagato, e non anche quelli che possano apparire tali solo sulla base di ricostruzioni logiche o argomentative[1], non può non evidenziarsi come – in tempi più recenti – il Giudice di legittimità abbia chiarito che gli «elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, per i quali sussiste l’obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, sono quelli che, entrati nella disponibilità del Pubblico Ministero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell’impugnazione, si presentano anche solo “astrattamente” favorevoli, essendo, invece, rimessa al Tribunale la successiva valutazione, in concreto, della qualificazione del dato e della incidenza dello stesso sul quadro valutativo» (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 24406 del 09/04/2015, Crea; Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 25991 del 13/05/2010).
In continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite Mennuni[2], la Corte ha ribadito che il verbale dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. deve essere trasmesso al Tribunale del riesame solo quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole per l’indagato, e non quando si limiti alla mera contestazione delle accuse (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 12151 del 12/03/2025).
Stante la ratio di garanzia sottesa all’obbligo di cui all’art. 309, comma 5, c.p.p., è stato affermato che «la distinzione tra interrogatorio di garanzia e interrogatorio reso innanzi al Pubblico Ministero dopo l’esecuzione della misura cautelare, proposta dalla parte ricorrente, si rivela priva di fondamento legale».
L’obbligo giuridico cui è soggetto il Pubblico Ministero, d’altronde, è posto dal legislatore al fine di consentire al Tribunale del riesame il diretto apprezzamento della loro idoneità ad influire positivamente nella valutazione della posizione dell’indagato che ha impugnato la misura cautelare personale emessa nei suoi confronti.
Sulla scorta di tali principi, la Sesta Sezione ha quindi ritenuto che anche l’interrogatorio reso innanzi al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 375, comma 2, c.p.p. debba essere incluso tra gli elementi sopravvenuti favorevoli, quando presenti un contenuto oggettivamente utile alla posizione dell’indagato e non si limiti a una mera contestazione delle accuse.
Da ultimo, posto che la valutazione del carattere favorevole dell’atto operata dal Tribunale del riesame si sottrae al sindacato di legittimità – essendo la sua motivazione è effettiva, congrua e non manifestamente illogica –, poiché la difesa aveva eccepito in sede di riesame la cessazione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di inquinamento probatorio, proprio in ragione dell’interrogatorio e dei sequestri già eseguiti, il Giudice di legittimità ha precisato come «l’omessa trasmissione di tale interrogatorio ha, dunque, obiettivamente precluso al Tribunale del riesame la valutazione alla idoneità delle dichiarazioni rese dal ricorrente ad affievolire o superare le esigenze cautelari di natura probatoria, le uniche poste a fondamento del provvedimento genetico».
Tale conclusione, a ben vedere, era stata supportata dallo stesso Pubblico Ministero che, nel ricorso, non aveva contestato l’utilità delle dichiarazioni rese dall’indagato ai fini dell’accertamento, ma aveva motivato la mancata trasmissione esclusivamente con esigenze di opportunità legate alla prosecuzione delle indagini. Esigenza, questa, che, tuttavia, – secondo la Suprema Corte – «non giustifica alcuna deroga all’operatività del disposto dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ma consente solo al Pubblico Ministero di oscurare parte del contenuto degli atti favorevoli con opportuni omissis, onde garantire il segreto investigativo, senza vanificarne la valenza favorevole per l’indagato».
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, confermando l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione del c.d. interrogatorio investigativo reso dall’indagato.
—
[1] Ci si riferisce all’orientamento cui appartengono, ex pluris, le sentenze: Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 57839 del 04 ottobre 2017, Navarria; Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 27379 del 22 aprile 2010, Di Donato; Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 38653 del 09 ottobre 2002, Omozogie; Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 1575 del 16 marzo 1998, Hammani.
[2] In quella occasione, invero, il Massimo Consesso, nell’affermare che l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. debba essere trasmesso al Tribunale del riesame solo se in concreto contenga elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ha specificato come «tra gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, che l’art. 309 comma 5 c.p.p. impone all’autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame, non va necessariamente annoverato l’interrogatorio “di garanzia” al quale l’indiziato stesso sia stato sottoposto ai sensi dell’art. 294 c.p.p. (o ai sensi dell’art. 391 c.p.p., se il provvedimento coercitivo è stato adottato in sede di convalida dell’arresto o del fermo), che è diretto esclusivamente a consentirgli un immediato contatto con il giudice; solo se nel corso dell’interrogatorio la persona sottoposta alla misura cautelare abbia addotto concreti elementi fattuali, di natura oggettiva, a lei favorevoli, l’autorità procedente è tenuta a trasmettere il relativo verbale al tribunale del riesame» (cfr. Cass. pen., Sez. Un, sentenza n. 25 del 26/09/2000, Mennuni).




