SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
L’insegnante rischia il licenziamento nel caso in cui decida di affrontare i temi dell’educazione sessuale in classe senza preventiva pianificazione e consenso dei colleghi. Successivamente al processo disciplinare avanzato dal Ministero dell’Istruzione, a cui era seguito licenziamento per giusta causa, la docente aveva lamentato l’utilizzo di dichiarazioni insufficiente rese dai bambini ed un errato apprezzamento delle prove: si ribadisce invece il consolidato principio del prudente apprezzamento da parte del giudice anche di prove c.d “atipiche”.
Svolgimento del processo
La Corte D’Appello di Bologna ha disatteso il gravame proposto dalla ricorrente nei confronti della sentenza del Tribunale di Forlì, che aveva a sua volta respinto l’impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato dal Ministero dell’Istruzione in merito al rapporto di supplenza annuale di un’insegnante presso la Scuola Primaria Dante Alighieri di Cesena.
Secondo la Corte D’Appello, infatti, la contestazione effettuata nei confronti dell’insegnante era sufficientemente specifica, in quanto quest’ultima a pochi giorni dalla presa di servizio aveva affrontato in classe argomenti legati alla sessualità ed alla procreazione senza alcuna pianificazione o coordinamento con le altre colleghe ed in un contesto inadatto, in quanto immediatamente susseguente ad una lite tra due bambini, il tutto con l’effetto di provocare grave turbamento e disagio negli alunni, come riscontrato sia dai genitori all’uscita da scuola, sia da altra insegnante, chiamata dagli stessi bambini nell’immediatezza del fatto.
L’insegnante ha quindi proposto ricorso per Cassazione nei confronti di questa decisione, con quattro differenti motivi, tutti resistiti dalla controparte.
Motivi della decisione
(…)
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell’articolo 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come aggiornato dal D.Lgs. n. 75 del 2017 e dall’art. 24 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.), sostenendo che nel caso di specie non fosse possibile attuare la contestazione con il rinvio per relationem, in quanto la parte ricorrente non era venuta a conoscenza degli atti contenuti all’interno della contestazione disciplinare. Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto la contestazione conteneva l’indicazione di tutte le condotte e la collocazione temporale delle stesse, che coincide con quanto trascritto dalla ricorrente.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte
territoriale non avrebbe considerato, nel decidere, che l’onere della prova rispetto alla fondatezza della contestazione gravava sul datore di lavoro. Anche questo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto trascura che la Corte ha accertato l’accaduto valorizzando dei documenti probatori ben precisi, valutando in maniera positiva i fatti che sono stati contestati.
Il terzo motivo avanza la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 111 Cost., in relazione agli artt. 246 e 115 c.p.c. ed all’art. 97 disp. att. c.p.c. e con esso la ricorrente sostiene l’insufficienza e l’inidoneità probatoria dei documenti, contenenti dichiarazioni dei bambini coinvolti nella vicenda, anche perché contenenti dichiarazioni de relato. Il motivo è inammissibile, in quanto nel nostro ordinamento è ormai pacificamente consolidato il principio secondo il quale il giudice ha la possibilità di valutare delle prove anche atipiche, purché siano idonee a fornire degli elementi di giudizio sufficienti purchè non vengano smentite dal raffronto critico con altre risultanze, anche se raccolte al di fuori del processo. Rileva infatti la congruità delle stesse con il principio di cui all’art. 101 c.p.c.
La Corte infatti ha valutato diverse dichiarazioni con le caratteristiche di prove prettamente atipiche, considerando anche il fatto che i bambini, nel caso di specie, avessero ingigantito i fatti lamentati nel ricorso al Ministero dell’Istruzione. Considerando la mancanza di difformità rilevanti tra quanto emerso dalle prove e il comportamento lamentato, non è possibile accogliere il motivo di ricorso.
Il quarto motivo, anch’esso ritenuto inammissibile, invece denuncia l’erroneo apprezzamento dell’esito della prova, con richiamo all’articolo 360, n, 5, c.p.c.. Secondo parte ricorrente la Corte D’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Ministero avesse effettivamente assolto a tale onere, rimarcando come la docente avesse sempre negato di aver effettivamente tenuto la condotta censurata. La Corte, nello specifico, ha ritenuto che i motivi di ricorso avessero palesemente l’intento di ottenere una lettura istruttoria differente rispetto a quella effettivamente valutata.
Il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e ne segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.
(…)
Dispositivo
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.