
SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
Ai fini dell’onere della prova dell’attività di distrazione e occultamento dei beni dell’impresa fallita nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta è sufficiente la mancata allegazione da parte dell’agente della lecita derivazione dei beni predetti. In tal senso, la responsabilità dell’imputato si estende non soltanto al caso della scorretta conservazione del complesso patrimoniale della società ma anche alle sue dichiarazioni rese al curatore, aventi ad oggetto la ricostruzione della circolazione dei beni aziendali o delle somme di denaro derivate.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Palermo, in riforma parziale rispetto a quanto statuito dalla decisione del Tribunale di Palermo del 19.2.2019, ha optato per la rideterminazione della pena accessoria inflitta all’imputato, ad esito del processo in cui l’agente era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Nel caso di specie, il prevenuto aveva sottratto illegittimamente 12 autoveicoli e una somma di denaro e determinato contestualmente il fallimento della sua impresa individuale avente ad oggetto la rivendita di automobili.
Avverso la sentenza impugnata, il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Con il primo motivo, il legale eccepiva la nullità della pronuncia, in quanto basata su prove prevalentemente non utilizzabili, come nel caso delle dichiarazioni dell’imputato fornite al curatore, reputate confessorie.
Inoltre, il giudice di merito non forniva alcuna risposta alla doglianza esposta, così incorrendo nell’omesso vizio di motivazione.
A tal riguardo, la Corte d’Appello ha erroneamente ricollegato all’ambito di rischio penale tipico del delitto di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, l. fall., la condotta di sottrazione da parte dell’imputato di una quota di macchine prive di valore economico, in virtù della loro consunzione strutturale.
Infine, risulterebbe mancante la prova della disponibilità in capo al prevenuto dei beni distratti, poiché quest’ultimi, come si evince dalla documentazione allegata dal difensore, non sarebbero stati rinvenuti ad esito della procedura di fallimento della sua impresa individuale.
Sotto tale profilo, il vizio di motivazione si estenderebbe anche alla carenza del dolo generico, quale elemento soggettivo idoneo ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Quanto al secondo motivo, il legale del ricorrente rilevava violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non risulterebbe dimostrato il nesso tra l’illecita detenzione delle scritture contabili e la volontà dell’imputato di provocare pregiudizio ai creditori, per cui la fattispecie penale contestata andrebbe riqualificata come bancarotta semplice ex. art. 217 della legge fallimentare.
Motivi della decisione
(…)
I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere analizzati:
Preliminarmente, il primo motivo di doglianza della difesa del ricorrente risulta infondato.
Com’è noto, un seguito indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto ammissibile l’impiego della documentazione del curatore e di tutti i relativi contenuti, comprese le dichiarazioni del soggetto a cui sia ascritta la responsabilità dell’illecito penale di bancarotta fraudolenta.
In tal senso, quest’ultimi atti non rientrano tra quelli inutilizzabili previsti dall’art. 63, comma 2, c.p.p. poiché il curatore non si può includere tra le categorie contemplate da tale normativa processuale penale e il suo incarico non riveste natura ispettiva o di vigilanza ai sensi dell’art. 220 c.p.p. (Cass. pen. Sez. V, 30 novembre 2017 n. 12338; Cass. pen. Sez. V, 25 settembre 2013 n. 46422).
Nel caso di specie, non può poi desumersi alcuna violazione dei principi del diritto di difesa e del giusto processo, in quanto le dichiarazioni predisposte dal fallito al curatore non sono equiparabili a quelle rese nel processo penale e da ciò deriva come il rito fallimentare non sia finalizzato all’accertamento di una notizia di reato.
Quanto alle ulteriori doglianze espresse nei motivi di ricorso, la negazione dell’attività di distrazione compiuta dall’agente, consistente nella rivendita di 12 autoveicoli si fonda su suggestioni assertive e ipotetiche, come tali non ammissibili, poiché dalla lettura della sentenza d’appello si desume chiaramente come l’acquisto delle macchine non sia risalente a livello temporale e presenti valore economico non esiguo.
Sul punto, un orientamento giurisprudenziale conforme ha ribadito che il giudice di legittimità non può effettuare una rivalutazione nel merito di dati fattuali desunti dalla decisione oggetto di gravame, salvo nell’ipotesi in cui non determinino evidente carenza di motivazione del relativo provvedimento (Cass. pen. Sez. VI, 4 novembre 2020, n. 5465; Cass. pen. Sez. VI, 7 ottobre 2015 n. 47204).
Com’è noto, in tema di bancarotta fraudolenta l’onere della prova dell’attività di distrazione e occultamento può desumersi dalla mancata allegazione da parte del fallito della derivazione dei suddetti beni, e ciò costituisce presupposto per l’inversione dell’onus probandi qualora tale complesso di beni aziendali non siano rinvenibili, con conseguente impossibilità di ricostruire gli affari (Cass. pen. Sez. V., 22 settembre 2015 n. 8260).
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, le doglianze esposte dal ricorrente sono generiche e meramente assertive in quanto si fondano sulla rivalutazione del compendio probatorio maggiormente favorevole all’imputato e sulla diversa e auspicata riqualificazione del capo di imputazione contestato in bancarotta semplice documentale.
Sotto tale profilo, il giudice di merito ha correttamente accertato la significativa entità temporale del comportamento omissivo dell’agente, consistente nell’illecita detenzione della documentazione contabile per 24 anni nonché il mancato inserimento sui documenti medesimi delle voci relative alle entrate e alle risultanze derivanti dall’attività di rivendita, dai pagamenti e dal registro di carico e scarico.
Da ciò deriva come risulti provata la volontaria predeterminazione del prevenuto di non consentire la ricostruzione del complesso patrimoniale dell’impresa, con conseguente pregiudizio nei riguardi dei creditori.
In proposito, tali parametri fattuali dimostrano la sussistenza di rilievi indiziari da cui può desumersi l’avvenuta impossibilità di ricostruire il complesso patrimoniale della società fallita; e ciò integra gli estremi della fattispecie penale del delitto di bancarotta fraudolenta.
(…)
Dispositivo
La Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.