SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
Non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s., il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, qualora non sussistano congiuntamente, nella circostanza concreta, i due indefettibili presupposti delineati dall’art. 186, comma 5, c.d.s., ovvero l’aver provocato un sinistro stradale ed avere necessità di essere sottoposto a cure mediche.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di un imputato per la contravvenzione ex art. 186, comma 7, c.d.s., sicché, dopo aver causato un incidente stradale, su esplicita richiesta di personale deputato alle funzioni di polizia stradale, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4, 5 del medesimo art. 186.
Il ricorrente, proponendo un ricorso articolato in quattro motivi, si doleva della decisione di secondo grado atteso che dall’istruzione probatoria era emerso un fatto ben chiaro: il rifiuto manifestato era esclusivamente quello relative alla richiesta di sottoporsi a prelievo di liquido biologico presso una struttura sanitaria (peraltro motivando anche di avere paura degli aghi).
Le ragioni sottese alla tesi difensiva si fondavano sulla assenza di tipicità della sua condotta, tenuto conto che nella specie non ricorreva uno dei due congiunti presupposti di legge descritti all’art. 185 c.d.s., comma 5, per cui è necessario, per integrare un rifiuto che assuma rilevanza penale, che il soggetto abbia provocato un incidente stradale e che sia dovuto ricorrere alle cure mediche.
Nel caso in esame, per converso, l’imputato non aveva avuto necessità di cure mediche.
Motivi della decisione
(…)
La Corte di Cassazione condivide le doglianze del ricorrente.
La richiesta rivolta da parte degli operatori di polizia stradale era illegittima e di conseguenza anche il rifiuto opposto non ha assunto rilevanza penale.
Invero, l’art. 186, comma 5, c.d.s. prevede la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie esclusivamente “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche”.
Sulla scorta della sola interpretazione letterale della norma si evince senza dubbio l’irrilevanza penale del rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, qualora non sussistano congiuntamente i requisiti che il comma 5 dell’art. 186 c.d.s. detta chiaramente.
Appare pacifico che la possibilità di procedere su richiesta delle forze dell’ordine operanti, all’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario, sia subordinata dalla legge all’esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e che necessitino di cure mediche.
Ne consegue che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma.
Nel caso in esame ricorreva sicuramente la prima delle condizioni appena indicate, poiché dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che si era verificato un incidente stradale, ascrivibile alla condotta di guida dell’imputato.
Al contempo, non ricorreva la seconda condizione, visto che dalla pronuncia di appello, così come da quella di primo grado, non risultava che l’imputato avesse avuto necessità di sottoporsi a cure mediche.
Non solo, nel corso dei giudizi di merito era emerso che gli organi di polizia stradale non avessero con loro un etilometro e per tale ragione avessero formulato la richiesta, rivolta all’imputato, di recarsi presso la vicina struttura sanitaria per sottoporsi al test alcolemico tramite prelievo di liquido biologico.
La richiesta così delineata era illegittima sicché espressa in assenza dei prescritti presupposti di legge, rendendo così privo di rilevanza penale anche il conseguente rifiuto.
(…)
Dispositivo
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.




