SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.
Massima
Le donne, comprese le minorenni, che si riconoscono nel principio fondamentale della parità tra donne e uomini, acquisito durante un soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate, in base alle condizioni del loro paese d’origine, come parte di un «determinato gruppo sociale». Questo può costituire un «motivo di persecuzione» sufficiente per ottenere lo status di rifugiato.
Antefatto della causa
K e L sono due sorelle di nazionalità irachena, nate rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Sono arrivate nei Paesi Bassi nel 2015 e da allora vi soggiornano ininterrottamente. Le loro domande di asilo, presentate nel novembre 2015, sono state respinte nel febbraio 2017. Nell’aprile 2019 hanno presentato domande reiterate (ex articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, GU 2013, L 180, pag. 60), che sono state respinte nel dicembre 2020 in quanto manifestamente infondate. Al fine di contestare tali decisioni di rigetto, K e L hanno sostenuto dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ‘s-Hertogenbosch, Paesi Bassi), giudice del rinvio, che, a causa del loro soggiorno di lungo periodo nei Paesi Bassi, esse si sono «occidentalizzate». Per vero, esse temono di essere perseguitate se tornano in Iraq a causa dell’identità acquisita nei Paesi Bassi, segnata dall’assimilazione di norme, valori e comportamenti differenti da quelli del loro paese d’origine, che sono diventati così centrali nella loro identità e coscienza tali da non potervi rinunciare. Esse hanno dichiarato quindi di appartenere a un «determinato gruppo sociale» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.
In tale contesto, il giudice del rinvio si è interrogato, da un lato, sull’interpretazione della nozione di «appartenenza a un determinato gruppo sociale» e, dall’altro, sul modo in cui prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, garantito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella procedura di esame delle domande di protezione internazionale.
Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha affermato che un gruppo è considerato come “determinato gruppo sociale” quando sono soddisfatte due condizioni cumulative. Innanzitutto, le persone che ne fanno parte devono condividere almeno una delle seguenti caratteristiche: una “caratteristica innata”, una “storia comune che non può essere modificata” o una “caratteristica o credenza essenziale per l’identità o la coscienza di una persona”. Inoltre, il gruppo deve essere percepito come distinto dalla società circostante nel paese d’origine.
Per quanto riguarda la prima condizione, l’identificazione di una donna con il valore della parità tra i sessi implica la libertà di fare scelte di vita autonome, come l’istruzione, la carriera, l’indipendenza economica, le relazioni familiari e la scelta del partner. Questi elementi sono essenziali per la sua identità. Quindi, l’identificazione di una persona con il valore della parità tra i sessi può essere considerata una “caratteristica o credenza essenziale per l’identità o la coscienza”.
Per la seconda condizione, il gruppo deve avere una “propria identità” nel paese d’origine. Le donne possono essere viste come diverse dalla società circostante a causa delle norme sociali, morali o giuridiche del loro paese. Questa condizione è soddisfatta anche se le donne condividono un’ulteriore caratteristica comune, come l’identificazione con la parità tra i sessi, se ciò le rende percepite come diverse.
Di conseguenza, le donne, comprese le minorenni, che si identificano con il valore della parità tra i sessi durante il soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate parte di un “determinato gruppo sociale” e quindi perseguibili per ottenere lo status di rifugiato, a seconda delle condizioni nel loro paese d’origine.
La Corte di giustizia ha sottolineato che l’identificazione con tale valore fondamentale durante il soggiorno in uno Stato membro non può essere considerata come una circostanza creata ad arte per presentare una domanda di protezione internazionale (V. articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95). Se dimostrata sufficientemente, questa identificazione non può essere equiparata a pratiche abusive o strumentali (V. articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/95).
In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, quando il richiedente protezione internazionale è un minore, l’autorità competente deve considerare l’interesse superiore del minore durante l’esame della domanda di protezione internazionale.
La Corte di giustizia ha precisato che gli Stati membri devono conformarsi all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea quando attuano il diritto dell’Unione, anche durante l’esame di una “domanda reiterata”. Inoltre, la valutazione dei fatti e delle circostanze a sostegno delle domande di protezione internazionale deve essere conforme all’articolo 4 della direttiva 2011/95, indipendentemente dal fatto che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata.
Infine, nel valutare una domanda di protezione internazionale basata su un motivo di persecuzione come l’“appartenenza a un determinato gruppo sociale”, può essere considerato un soggiorno prolungato in uno Stato membro, specialmente se coincide con un periodo in cui un richiedente minorenne ha falsificato la propria identità.