SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.
Massima
Il diritto dell’Unione non richiede che alle associazioni professionali dei magistrati venga conferito il diritto di impugnare le decisioni relative alla nomina dei procuratori.
Antefatto della causa
Il 5 agosto 2022, le associazioni professionali di magistrati (Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor») hanno presentato un ricorso alla Curtea de Apel Pitești (Corte d’appello di Pitești, Romania), giudice del rinvio, per annullare parzialmente un’ordinanza che nomina i procuratori incaricati di indagare sui reati di corruzione commessi da giudici e procuratori, competenza della Direcția Națională Anticorupție (Direzione Nazionale Anticorruzione, Romania).
Le ricorrenti hanno sostenuto la contrarietà della normativa nazionale su cui si basa l’ordinanza al diritto dell’Unione europea e quindi si sarebbe dovuta disapplicare. Nello specifico, tale normativa ha eliminato la Sezione per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario del PICCJ (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României), conferendo la competenza esclusiva a procuratori designati dal procuratore generale su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il giudice del rinvio ha constatato che, secondo la giurisprudenza dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di Cassazione e di Giustizia, Romania), il ricorso si sarebbe dovuto dichiarare irricevibile, poiché le associazioni professionali di magistrati non hanno dimostrato un interesse ad agire contro decisioni relative alla nomina di magistrati. Tuttavia, il giudice del rinvio ha ritenuto necessario stabilire se tale interpretazione delle norme processuali nazionali fosse contraria al diritto dell’Unione, che riconosce la legittimazione ad agire a tali associazioni per la tutela dell’indipendenza dei giudici e dello Stato di diritto.
Inoltre, il giudice del rinvio ha sollevato dubbi sulla compatibilità della normativa rumena con gli impegni dell’Unione europea nella lotta alla corruzione. Per questo motivo, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali:
1) Se le disposizioni del TUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE) ostino a limitare la possibilità per le associazioni professionali dei magistrati di presentare azioni giudiziarie, richiedendo un legittimo interesse privato e un collegamento diretto tra l’atto impugnato e gli obiettivi dell’associazione.
2) Se le disposizioni del TUE e gli impegni della Romania nella lotta contro la corruzione ostino a una normativa nazionale che attribuisce la competenza esclusiva a indagare sui reati di corruzione commessi da giudici e procuratori a procuratori designati dal procuratore generale.
Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia
La Corte di giustizia, in conformità con la sua giurisprudenza costante, ha ricordato anzitutto che l’articolo 19 TUE, che concretizza il principio dello Stato di diritto, affida ai giudici nazionali e alla Corte stessa il compito di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione e la tutela giurisdizionale dei singoli in virtù di tale diritto [sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C 83/19, C 127/19, C 195/19, C 291/19, C 355/19 e C 397/19, EU:C:2021:393, punto 188, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C 430/21, EU:C:2022:99, punto 39].
Tale principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, come è desumibile dagli articoli 6 e 13 della Convenzione EDU, ai quali corrisponde l’articolo 47 CDFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C 357/19, C 379/19, C 547/19, C 811/19 e C 840/19, EU:C:2021:1034, punto 219 nonché giurisprudenza citata).
La Corte di giustizia ha sottolineato altresì che sebbene spetti gli Stati membri fornire mezzi di ricorso giurisdizionale adeguati per garantire tale tutela nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C 432/05, EU:C:2007:163, punto 43 e giurisprudenza citata, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C 234/17, EU:C:2018:853, punto 22), non vi è tuttavia un obbligo generale per gli Stati membri di autorizzare associazioni professionali di magistrati a proporre ricorsi contro decisioni relative alla nomina di procuratori competenti ad esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati, a meno che ciò non sia richiesto da disposizioni specifiche del diritto dell’Unione.
Se da un lato, dunque, la Corte di giustizia ha rimarcato l’importanza di garantire l’indipendenza dei giudici, vale a dire che le norme nazionali devono tutelare questa indipendenza, evitando il controllo politico delle decisioni giudiziarie e garantendo il diritto al ricorso in caso di violazione dei diritti fondamentali [v., tra gli altri, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 136; sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C 83/19, C 127/19, C 195/19, C 291/19, C 355/19 e C 397/19, EU:C:2021:393, punto 213)]. D’altro canto, essa ha dichiarato che non vi è un obbligo automatico per gli Stati membri di concedere alle associazioni professionali di magistrati il diritto di proporre tali ricorsi.
In particolare, le associazioni professionali dei magistrati non possono agire in giudizio contro determinate misure e invocare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 CDFUE senza un legame diretto con i diritti o le libertà garantiti dal diritto dell’Unione Europea [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C 430/21, EU:C:2022:99, punto 34].
Nel caso presente, per vero, le associazioni non hanno dimostrato di avvalersi di tali diritti o di essere coinvolte in procedimenti penali di questo tipo.
Inoltre, poiché le ricorrenti hanno fondato il loro ricorso sull’articolo 19, paragrafo 1, TUE la Corte di giustizia ha ricordato che tale norma – presa singolarmente – non è sufficiente per sostenere la violazione di un diritto conferito dalle leggi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C 896/19, EU:C:2021:311, punti 43 e 44).
In conclusione, la Corte di giustizia ha ritenuto che gli articoli 2 e 19 TUE, in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che limita il diritto delle associazioni professionali di magistrati di proporre ricorsi contro decisioni relative alla nomina di procuratori, a condizione che ciò non pregiudichi l’effettività del diritto di ricorso e l’indipendenza dei giudici.