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Una questione di teoria generale dell’interpretazione: riflessioni a partire dall’applicazione del silenzio assenso orizzontale in presenza dell’interesse paesaggistico. Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8610 del 02.10.2023

- 19 Luglio 2024

Abstract

I meccanismi di semplificazione dell’azione amministrativa rispondono all’esigenza di salvaguardare principi fondamentali dell’ordinamento quali, appunto, la certezza delle regole, il buon andamento, il legittimo affidamento dei privati. In sostanza, l’obiettivo ricercato è non solo quello di snellire / velocizzare i procedimenti ma, altresì, di prevenire paralisi e contenziosi. In tale ambito, fra i vari istituti, paradigmatico risulta sicuramente quello del silenzio assenso (artt. 17 – bis e 20 della legge n. 241/1990). Infatti, tramite questa fictio iuris, si rende possibile superare l’inerzia dell’autorità pubblica e, a seconda delle ipotesi, conseguire un determinato provvedimento oppure un assenso, concerto o nulla osta necessario per poter continuare l’iter procedurale. Ad ogni modo, per quanto storicamente si sia cercato di sottrarre ad una semplificazione siffatta le materie relative ai c.d. “interessi sensibili” (patrimonio culturale, tutela del rischio idrogeologico, sicurezza nazionale, eccetera), dal 2015, il vento legislativo starebbe soffiando in un’altra direzione e, del cambiamento, anche i giudici sembrerebbero esserne consapevoli.

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I fatti all’origine della controversia e l’esito dei due gradi di giudizio. 3. I passaggi centrali del percorso argomentativo sviluppato dal Consiglio di Stato. 4. La giurisprudenza amministrativa intervenuta sul punto. In particolare, gli indirizzi di segno contrario. 5. Il silenzio assenso orizzontale in caso di procedura autorizzatoria semplificata: esegesi diverse. 6. Il superamento dell’inerzia ex art. 17 – bis, l.  n. 241/1990 ed ex art. 146, d.lgs. n. 42/2004: quale rapporto fra i due rimedi?. 7. Brevi considerazioni conclusive.    

*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 4 del 2024. 

Citazione del contributo:

J. Rizzuto, Una questione di teoria generale dell’interpretazione: riflessioni a partire dall’applicazione del silenzio assenso orizzontale in presenza dell’interesse paesaggistico. Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8610 del 02.10.2023, in De Iustitia, 4, 2024.

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