Abstract
Il contributo si pone l’obiettivo di svolgere brevi considerazioni sulla nota distinzione tra “atti di conferma in senso proprio” e “atti meramente confermativi”, alla luce della recente pronuncia n. 272 del 2024 del T.A.R. Sicilia, Sez. Staccata di Catania, Sez. III, nonché sui criteri per distinguere le due figure provvedimentali. Tale precedente giurisprudenziale, invero, si distingue per aver posto l’accento sull’istituto della partecipazione procedimentale, al fine di individuare il discrimen tra atti di conferma e meramente confermativi, per costante giurisprudenza basato sull’esistenza di una nuova e mera valutazione istruttoria.
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SOMMARIO: 1. La fattispecie sottoposta alla cognizione del T.A.R. Catania e i relativi presupposti di fatto e di diritto. 2. L’opzione interpretativa del T.A.R. Catania: natura giuridica dell’atto di ammissione alla gara e principio di c.d. continuità del possesso dei requisiti di partecipazione. 3. Distinzione tra “atti di conferma in senso proprio” ed “atti meramente confermativi”: una applicazione (apparentemente) inedita di orientamenti consolidati. 4. Conclusioni e alcune considerazioni finali.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 3 del 2024.
Citazione del contributo:
G. Madonna, Nota a T.a.r. Sicilia, Catania, sez. III, 22/01/2024, n. 272, in De Iustitia, 3, 2024.