Abstract
Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Art. 512 c.p.p.: i concetti di: “irripetibilità” e di “imprevedibilità”. 3. Il fatto. 4. La decisione della Corte. 5. L’evoluzione giurisprudenziale sul punto. 6. I dubbi interpretativi emersi.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 4 del 2024.
Citazione del contributo:
G. Tuccillo, Art. 512 c.p.p.: per la Corte di legittimità l’accertamento di responsabilità può fondarsi anche sulle sole dichiarazioni rese in fase predibattimentale, in De Iustitia, 4, 2024.