Abstract
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22935 del 2024 (ud. 5 marzo 2024, dep. 6 giugno 2024) rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”.
—
SOMMARIO: 1. Massima. 2. I fatti di causa dell’ordinanza di rimessione. 3. Premessa: definizione e natura della confisca per equivalente. 4. Il primo orientamento: il principio solidaristico enunciato dalle Sezioni Unite FISIA ITALIMPIANTI (26654/2008). 5. Il secondo orientamento: il principio solidaristico può essere applicato solo in determinati casi. 6. Il terzo orientamento: la confisca per equivalente è sempre parziaria. 7. Prospettive risolutive.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 4 del 2024.
Citazione del contributo:
F. Rega, La confisca per equivalente nel concorso di persone rimessa alle Sezioni Unite della corte di Cassazione, in De Iustitia, 4, 2024.