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Corte di giustizia 5 settembre 2024 nella causa C-603/22, M.S. E M.S. e altri (diritti processuali di un minore), ECLI:EU:C:2024:685

- 2 Ottobre 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

Equo processo: i minori coinvolti in procedimenti penali devono avere un’opportunità reale e concreta di essere assistiti da un avvocato. Tale assistenza deve essere garantita, al più tardi, prima che si svolga il primo interrogatorio da parte della polizia.

Antefatto della causa

Il Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale distrettuale di Słupsk, Polonia), giudice del rinvio, è stato investito di un procedimento penale avviato nei confronti di M.S., J.W. e M.P. tre minori accusati di essersi introdotti illegalmente in un ex centro vacanze abbandonato. Durante il processo, è emerso che i minori erano stati interrogati dalla polizia senza la presenza di un avvocato. Inoltre, né i minori né i loro genitori erano stati informati dei loro diritti prima dell’interrogatorio. Gli avvocati d’ufficio hanno richiesto che le dichiarazioni rilasciate durante questi interrogatori venissero escluse dalle prove.

Preoccupato per l’efficacia delle garanzie procedurali a favore dei minori durante la fase preliminare del processo, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali inerenti la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’UE (v. direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali) e dunque le conseguenze che sarebbero potute derivare in caso di incompatibilità.

Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha stabilito anzitutto che i minori imputati avrebbero dovuto avere la possibilità concreta di essere assistiti da un avvocato, anche d’ufficio, prima del loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità. Tale principio è infatti precisato all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2016/800, specificatamente con riguardo al momento a partire dal quale tale diritto deve essere riconosciuto [v., per analogia, sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C-659/18, EU:C:2020:201, punto 31). In linea generale, dunque, le autorità non avrebbero potuto procedere all’interrogatorio di un minore se questo non fosse stato assistito da un legale.

Anche nel caso in cui i minori avessero raggiunto la maggiore età durante il procedimento, non avrebbero dovuto automaticamente perdere i diritti loro garantiti dal diritto dell’UE, come quello di essere assistiti da un avvocato. Tali diritti persistono in virtù della maturità e della vulnerabilità dei soggetti.

La Corte di giustizia ha inoltre evidenziato che i minori sarebbero dovuti essere informati dei loro diritti «al più tardi prima del primo interrogatorio ufficiale dell’indagato o imputato da parte della polizia», sicchè «il periodo immediatamente successivo alla privazione della libertà presenta il rischio più elevato di estorsione abusiva delle confessioni, cosicché «è essenziale che ogni indagato o imputato sia informato tempestivamente dei suoi diritti, vale a dire senza indugio dopo il suo arresto e nel modo più efficace possibile», come risulta dal punto 24 della proposta di direttiva della Commissione, del 20 luglio 2010 [COM(2010) 392 definitivo], che ha dato origine alla direttiva 2012/13 [v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, EU:C:2019:765, punti 51 e 52]».

Per quanto riguarda l’ammissibilità delle prove ottenute in violazione di tali diritti, il diritto dell’Unione non richiede esplicitamente agli Stati membri di dichiarare tali prove inammissibili. Tuttavia, il giudice nazionale è tenuto a verificare se i diritti fondamentali a un equo processo e al rispetto dei diritti della difesa, sanciti, in particolare, dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [v., per analogia, sentenza del1° agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione), C-242/22 PPU, EU:C:2022:611, punto 42] siano rispettati e valutare l’impatto della violazione sul valore probatorio delle prove.

Infine, spetta al giudice nazionale stabilire se la normativa interna sia conforme al diritto dell’UE e, se necessario, interpretarla in modo da garantire la piena efficacia delle norme comunitarie. Se tale interpretazione non fosse possibile, il giudice nazionale è obbligato a disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione.

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