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Corte di Giustizia 18 Dicembre 2025 nella causa C-448/23, Commissione C. Polonia, ECLI:EU:C:2025:975

- 23 Gennaio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

La Corte di giustizia ha rilevato che la Corte costituzionale polacca ha disatteso principi essenziali dell’ordinamento dell’Unione, in particolare omettendo di conformarsi alla propria giurisprudenza vincolante. La Corte ha osservato inoltre che l’organo costituzionale polacco non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità, in ragione di gravi irregolarità che hanno inciso sul procedimento di nomina di tre giudici e della Presidente.

Antefatto della causa

Con due decisioni rese rispettivamente il 14 luglio e il 7 ottobre 2021, la Corte costituzionale polacca ha affermato l’incompatibilità di talune disposizioni dei Trattati dell’Unione europea, così come interpretate dalla Corte di giustizia, con la Costituzione nazionale. Tali pronunce si inseriscono nel contesto del contenzioso relativo all’indipendenza del potere giudiziario in Polonia e si pongono in diretto contrasto con la giurisprudenza della Corte in materia.

In particolare, attraverso queste sentenze la Corte costituzionale polacca ha sostanzialmente negato la competenza riconosciuta dalla Corte di giustizia ai giudici nazionali di verificare la legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, comprese le delibere del Consiglio nazionale della magistratura polacco (Krajowa Rada Sądownictwa, di seguito: «KRS»), nonché di accertare l’eventuale irregolarità di tali procedure. Tale posizione si pone in aperta contraddizione con la giurisprudenza della Corte di giustizia, come emergente, tra l’altro, dalle sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, e del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19.

Le medesime pronunce della Corte costituzionale polacca hanno inoltre disatteso i provvedimenti provvisori adottati dalla Corte di giustizia in relazione all’organizzazione, alla competenza e alle procedure applicabili ai giudici polacchi. In particolare, con l’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissionec. Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C-791/19 R, la Corte di giustizia aveva imposto alla Polonia di sospendere l’applicazione delle disposizioni che attribuivano alla Sezione disciplinare della Corte suprema la competenza a decidere sui procedimenti disciplinari riguardanti i giudici, al fine di salvaguardare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, messo a rischio dai dubbi sull’indipendenza e sull’imparzialità di tale organo.

Ritenendo che le sentenze della Corte costituzionale polacca violino il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell’Unione, oltre al principio dell’efficacia vincolante della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione europea ha promosso un ricorso per inadempimento nei confronti della Polonia dinanzi alla Corte di giustizia. Tale iniziativa è stata formalizzata con il comunicato stampa del 15 febbraio 2023 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_842), con cui la Commissione ha annunciato il deferimento della Polonia per violazioni del diritto dell’Unione imputabili al suo Tribunale costituzionale.

Nel ricorso, la Commissione ha inoltre denunciato gravi irregolarità relative alla nomina di tre giudici della Corte costituzionale polacca. In particolare, nel dicembre 2015, l’ottava legislatura della Camera bassa del Parlamento polacco ha eletto tre persone destinate a sostituire giudici il cui mandato era scaduto, nonostante la settima legislatura avesse già proceduto, nell’ottobre dello stesso anno, all’elezione di altri tre giudici per le medesime posizioni. Con sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015, la Corte costituzionale polacca aveva dichiarato incostituzionale l’elezione operata dall’ottava legislatura. Nondimeno, le tre persone elette nel dicembre 2015 hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica e sono state autorizzate a entrare in carica, mentre i giudici eletti nell’ottobre 2015 non hanno potuto assumere le loro funzioni.

Ulteriori censure riguardano la procedura di nomina della Presidente della Corte costituzionale polacca. L’assemblea generale chiamata a designare i candidati per tale incarico è stata convocata lo stesso giorno previsto per la nomina, in assenza di uno dei quindici giudici della Corte. Dei quattordici giudici presenti, otto si sono rifiutati di partecipare alla votazione, chiedendo un rinvio al fine di consentire la partecipazione del quindicesimo magistrato. La candidata successivamente nominata dal Presidente della Polonia è stata eletta con cinque voti, comprensivi di quelli dei tre giudici la cui nomina era già oggetto di contestazione. Tuttavia, la presentazione di candidati non sostenuti dalla maggioranza dei giudici è stata ritenuta contraria alla Costituzione polacca.

Alla luce di tali circostanze, la Commissione europea ha sostenuto che la Corte costituzionale polacca, così come attualmente composta e operante, non possa essere qualificata come un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione.

Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia

Nella sentenza in esame, la Corte di giustizia accoglie integralmente il ricorso proposto dalla Commissione europea, accertando i plurimi inadempimenti imputabili alla Repubblica di Polonia.

In primo luogo, la Corte di giustizia ha osservato che la decisione della Corte costituzionale polacca del 7 ottobre 2021 si pone in contrasto con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, poiché, in aperta violazione della consolidata giurisprudenza dell’Unione, esclude la competenza dei giudici nazionali a verificare la legittimità delle procedure di nomina dei magistrati. Tale esclusione riguarda anche le deliberazioni del Consiglio nazionale della magistratura (KRS) che propongono i candidati alla nomina, nonché la possibilità per i giudici di pronunciarsi sulle eventuali irregolarità di tali procedure. Analogamente, con la sentenza del 14 luglio 2021, la Corte costituzionale polacca ha violato il medesimo principio rifiutando di riconoscere l’effetto vincolante delle misure provvisorie adottate dalla Corte di giustizia in relazione all’organizzazione e alla competenza degli organi giurisdizionali polacchi, nonché allo svolgimento dei procedimenti dinanzi a questi ultimi.

Le decisioni controverse incidono, inoltre, sui tratti fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, in quanto negano principi cardine quali l’autonomia, il primato, l’effettività e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, oltre al principio della forza vincolante della giurisprudenza della Corte di giustizia. Così facendo, esse impediscono alle autorità pubbliche polacche di dare applicazione alle disposizioni del diritto primario dell’Unione.

La Corte di giustizia ha ribadito, a tal proposito, che uno Stato membro non può invocare la propria identità costituzionale al fine di sottrarsi al rispetto dei valori comuni sanciti dall’articolo 2 TUE, tra i quali figurano lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza della magistratura. Tali valori costituiscono infatti il fondamento stesso dell’identità dell’Unione europea, alla quale la Polonia ha aderito liberamente; una volta avvenuta l’adesione, essi si traducono in obblighi giuridicamente vincolanti dai quali gli Stati membri non possono unilateralmente discostarsi.

Inoltre, i giudici nazionali non sono legittimati a determinare autonomamente l’estensione e i limiti delle competenze attribuite all’Unione. Questioni di tal genere implicano necessariamente un’interpretazione del diritto dell’Unione e, nel sistema giurisdizionale delineato dai Trattati, rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dell’Unione. In particolare, l’autonomia e l’effettività dell’ordinamento giuridico dell’Unione ostano a qualsiasi forma di controllo esterno sulle decisioni della Corte di giustizia adottate nell’esercizio della sua competenza esclusiva a fornire un’interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell’Unione e a sindacare la legittimità degli atti dell’Unione. Eventuali dubbi dei giudici nazionali in merito alla portata delle competenze dell’Unione o alla validità di un atto di diritto dell’Unione — sia perché ritenuto eccedente tali competenze, sia perché reputato lesivo dell’obbligo dell’Unione di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri — possono essere risolti esclusivamente nell’ambito di un dialogo con la Corte di giustizia, attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale. Ciò vale anche quando tali dubbi riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla stessa Corte.

Infine, la Corte di giustizia ha concluso che le nomine di tre giudici della Corte costituzionale polacca nel dicembre 2015, così come quella della sua presidente nel dicembre 2016, sono state inficiate da violazioni di norme fondamentali che disciplinano le procedure di nomina in Polonia. Ne consegue che la Corte costituzionale polacca non soddisfa i requisiti di un giudice precostituito per legge, indipendente e imparziale, come richiesto dal diritto dell’Unione.

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