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Calculus Minervae riferibile all’art. 527 co. 3 2° p. cpp. che iussu legis detta l’artificio del favor rei al collegio

- 30 Maggio 2025

Abstract

Quando il giudizio penale appartiene alla competenza di un organo collegiale, per il soggetto collettaneo si pongono vari problemi. Spicca l’evenienza che lo scrutinio finisca con il risultato della parità dei voti. Per valicare la barriera dello stallo dell’isostenia la soluzione prescelta  non è affidata allo stesso organo giudicante ma riservata alla competenza dell’organo legislativo che detta la regula iuris del c.d. favor rei. L’A. critica questa scelta ibrida, apicale e ad effetto sostitutivo enunciandone i limiti: entra in scena il c.d. legislatore-giudice ed esce dal quadrante della regiudicanda il c.d. libero convincimento del giudice. Nell’ampio lavoro si mettono in evidenza e si enucleano le modalità alternative di trattamento della votazione partitaria, escludendo l’applicazione del cd. favor rei, che penalizza altri soggetti processuali e rompe l’equilibrio del modello della c.d. parità delle parti, in una nuova prospettiva (mai sperimentata), appunto de iure condendo.

SOMMARIO: 1. L’art. 527, co. 3, 2° p., c.p.p.  apre una forbice fra legislazione e giurisdizione: i termini generali della quaestio. 2. Il c.d. calculus Minervae, applicato. 3. L’eccezionale “supplenza” regolativa ex art. 527 cit. intesa come possibile interferenza sull’accertamento giurisdizionale. La prospettiva di una seconda deliberazione-votazione, non sanzionata dalla legge processuale. 4. C.d. favor rei quale extrema ratio, emendando corrispondentemente l’art. 527 co. 3 2° p. e l’art. 526 c.p.p. La prospettazione di un duplice testo alternativo.  5. La prospettiva “de iure condendo “: una riformulazione dell’art. 652 che limiti gli effetti del giudicato di un dibattimento “inconcludente” e dell’art. 527 c.p.p. La minusvalenza della vittima del reato. 6. L’art. 527 c.p.p. è lex minus quam perfecta. 7. L’assetto costituzionale e principi generali (cenno). 8. Il favor rei non è riconoscibile in una diposizione codicistica quale regola di giudizio. Diversità di trattamento: tra accertamento in facto e trattamento in iure. Pena inferiore al minimo favorevole all’imputato ma illegale. 9Il criterio maggioritario. 10. Alternativa, quando si considera la “regola di prevalenza “ solo extrema ratio. Giurisprudenza (anche del 2025).

*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 2 del 2025. 

Citazione del contributo:

C. Morselli, Calculus Minervae riferibile all’art. 527 co. 3 2° p. cpp. che iussu legis detta l’artificio del favor rei al collegio, in De Iustitia, 2, 2025.

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