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I giudici di legittimità ritengono non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230-bis cod. civ. nella parte in cui non include nel novero dei familiari anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto” Cass., SS. UU civili, ord., n. 1161/2025

- 10 Settembre 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

L’esclusione del convivente che per lungo tempo abbia lavorato nell’impresa familiare dalla tutela di cui all’art. 230-bis cod. civ. si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., ma soprattutto con la giurisprudenza della Corte EDU e con il diritto UE, risultando, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230-bis cod. civ. nella parte in cui non include nel novero dei familiari anche il convivente di fatto.

Il fatto 

La Corte d’Appello di Ancona con sentenza n.520/2017 confermava la decisione del giudice di prime cure e respingeva la domanda proposta dall’attrice volta ad ottenere l’accertamento dei presupposti di esistenza dell’impresa familiare in riferimento ad un’azienda agricola in cui, essa stessa, dichiarava di aver prestato attività lavorativa al fianco del defunto compagno, chiedendo, di conseguenza, la condanna dei coeredi del compagno alla liquidazione della quota a lei spettante, quale partecipante all’impresa.

L’attrice deduceva infatti di aver intrattenuto una stabile convivenza con il de cuius sin dall’anno 2000 e di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo nell’azienda del compagno dal 2004 al 2012 (anno del decesso di quest’ultimo).

Il Tribunale respingeva la domanda sostenendo che il riconoscimento della quota di partecipazione all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. presuppone la sussistenza di un rapporto di coniugio/parentela o affinità, non compatibile con il mero rapporto di convivenza.

La Corte d’appello confermava la decisione del giudice di prime cure e aggiungeva che alla fattispecie in esame non poteva applicarsi neanche l’art. 230 ter c.c., essendo il rapporto di convivenza cessato nel 2012, prima dell’entrata in vigore della L.76/2016.

Parte attrice decideva dunque di ricorrere in Cassazione sulla scorta di tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., nonché violazione dell’art 230 ter c.c. e art. 11 delle Preleggi.

Il Collegio, sezione Lavoro, emetteva l’ordinanza interlocutoria n.2121/2023, con la quale, dopo aver richiamato l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che esclude l’applicabilità della disciplina in materia di impresa familiare alla situazione della convivenza di fatto, riteneva necessario un intervento delle Sezioni Unite sulla questione, al fine di valutare la necessità di una revisione dell’orientamento in parola alla luce sia degli interventi legislativi, sia degli indirizzi giurisprudenziali, da cui emerge un’“apertura” nei confronti della convivenza more uxorio.

Invero, si richiedeva l’intervento del supremo consesso, considerato che l’esclusione del convivente che per lungo tempo abbia lavorato nell’impresa familiare dalla tutela ex art. 230 bis c.c., si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., nonché con la normativa e giurisprudenza CEDU.

L’ordinanza interlocutoria, infatti, precisava che la vita dei conviventi di fatto rientra nella concezione di vita familiare elaborata dalla Corte EDU in sede di interpretazione dell’art. 8, par. 1, CEDU.

Si riteneva, pertanto, indispensabile un intervento nomofilattico al fine di chiarire “se l’art. 230-bis, comma terzo, cod. civ. potesse essere evolutivamente interpretato in chiave di esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost., sia all’art. 8 CEDU come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di prevedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente more uxorio, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità”.

La Corte di legittimità, dal suo canto, con ordinanza interlocutoria n. 1900/2024, sospendeva il giudizio e rinviava gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230-bis cod. civ. nella parte in cui non include nel novero dei familiari anche il convivente di fatto per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., ed ancora, per il tramite dell’art. 117, comma 1 Cost., degli artt. 8 e 12 CEDU.

La Corte di legittimità evidenziava, altresì, che le prospettate censure di incostituzionalità si riverberavano, in termini di illegittimità derivata, anche sull’art. 230-ter cod. civ. che non ha riconosciuto al convivente di fatto la stessa tutela del coniuge/familiare, ma una tutela differenziata ed inferiore.

La Corte costituzionale con sentenza n.148 del 2 luglio 2024, depositata in data 25 luglio 2024, pubbl. in G.U. 31 luglio 2024, n. 31 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma c.c., nella parte in cui non considera “familiare” anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella in cui collabora anche il convivente di fatto, ciò per la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.), nonché per violazione dell’art. 3 Cost.; la Consulta inoltre, dichiarava, parimenti, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter codice civile.

La decisione

La Corte di Cassazione decideva per l’accoglimento del ricorso e alla luce della sentenza della Consulta riteneva fondati tutti e tre i motivi proposti.

Invero, come affermato dalla Corte, le censure tutte pongono in rilievo la circostanza che la Corte territoriale, sul presupposto della inapplicabilità ratione temporis al caso di specie dell’art. 230-ter cod. civ. e della impossibilità di un’applicazione estensiva dell’art. 230-bis cod. civ., ha del tutto pretermesso ogni accertamento in concreto circa l’effettività e la continuatività dell’apporto lavorativo della ricorrente nell’impresa familiare, apporto che si assume determinativo dell’accrescimento della produttività dell’impresa.

Conclusioni

Sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, la Corte di legittimità decideva di cassare la pronuncia impugnata e di rinviare gli atti alla Corte d’appello di Ancona, affinché proceda ad un nuovo esame della questione, tenendo conto della pronuncia del Giudice delle leggi interpretativa additiva dell’art. 230-bis terzo comma cod. civ. ed in via conseguenziale demolitoria dell’art. 230-ter cod. civ.

La pronuncia della Consulta, sposata dai giudici di legittimità, risulta rilevante in ragione del fatto che si inserisce nel novero dell’evoluzione dei rapporti familiari e dell’importanza che via via ha acquisito la convivenza di fatto nell’attuale società.

In proposito, risulta importante ricordare che già in altre occasioni si è attribuita rilevanza alla situazione del convivente di fatto, come ad esempio in ambito penale, in riferimento all’applicabilità anche a quest’ultimo dell’art. 384, co.1, c.p.

Invero, proprio la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 17 marzo 2021, n. 10381, riteneva che l’art. 384, comma primo, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, risulta applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente “more uxorio” da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

Del resto, la Consulta stessa già in altre occasioni ha attribuito rilevanza alla convivenza more uxorio, soprattutto se, come nel caso di specie, vengono in considerazione la lesione di diritti fondamentali come il diritto sociale all’abitazione (sentenza n. 559 del 1986 e n. 404 del 1988), ovvero il diritto alla salute (sentenza n. 213 del 2016) o all’affettività di persone detenute (sentenza n. 10 del 2024).

Secondo la Corte Costituzionale, pertanto, per quanto concerne il caso di specie, risulta fondamentale il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), e, dunque, quando reso nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale protezione sia che sussista un rapporto di coniugio, sia in caso di convivenza di fatto.

Il convivente di fatto, infatti, si trova come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione di lavoro deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito.

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