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Cass. Civ., sez III, ud. 25 maggio 2023 (dep. 9 ottobre 2023), n. 28244

- 23 Novembre 2023

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

È riconosciuta la risarcibilità del danno esistenziale da notevole ritardo ferroviario in quanto le difficili condizioni da esso derivanti si prestano idonee a rappresentare un’offesa seria e grave all’individuo. La tutela riparatoria del danno non patrimoniale si estende a situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantite lese senza condotte integranti reato quali, nel caso di specie, la libertà di autodeterminazione e di movimento.  

Svolgimento del processo 

V.S. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cassino, Trenitalia S. p. a., chiedendo alla giustizia adita di accertare e dichiarare l’inadempimento di parte resistente nella gestione del trasporto ferroviario passeggeri contestando un ritardo di quasi ventiquattro ore del treno regionale (Omissis), in data (Omissis), e chiedendo, di conseguenza, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di parte ricorrente e condannava Trenitalia S. p. a. al pagamento della somma pari a cinque Euro e venticinque centesimi a titolo di indennizzo da ritardo e della somma pari a Euro quattrocento a titolo di risarcimento del danno esistenziale.

La parte soccombente proponeva appello dinanzi al Tribunale avverso detta pronuncia, deducendo l’incompetenza del Giudice di pace di Cassino ed eccependo l’insussistenza del liquidato danno esistenziale. Con sentenza n. 1123 del 25 Settembre 2019, il Tribunale di Cassino rigettava l’appello ed avverso la detta sentenza Trenitalia S. p. a. proponeva Ricorso per Cassazione contenente sette motivi ed assistito da memoria. V.S resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

(…)

I motivi alla stregua dei quali la Corte di Cassa-zione ha rigettato il ricorso possono essere così riassunti:

 

Con il primo motivo, il ricorrente contestava la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 1176, 1218, 1256, 1681, 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c.), in tema di riparto dell’onere della prova e di non imputabilità dell’inadempimento totale o parziale dell’obbligazione stante l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per caso fortuito o di forza maggiore. La Corte riteneva tale motivo inammissibile in quanto censura il criterio di riparto dell’onere probatorio e propone una diversa lettura dei fatti di causa.

 

Con il secondo motivo, parte ricorrente conte-stava la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e segnatamente degli artt. 1218, 1256,1681 c.c., nonché dell’art. 18 del Regola-mento C.E. n. 1371/2007 in tema di non imputabilità dell’inadempimento totale o parziale delle obbligazioni di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo superiore ai sessanta minuti, a fronte dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per caso fortuito o di forza maggiore.

 

Con il terzo motivo si censurava la sentenza per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata previsione da parte del Centro Operativo Territoriale e dell’Ente Gestore delle Infrastrutture, della sospensione del servizio sulla linea (Omissis) per la giornata (Omissis) nonché la violazione e falsa applicazione del D.M. Trasporti e della Navigazione 138/2000 e degli artt. 112 e 116 c.p.c.  La Corte dichiarava inammissibili il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente scrutinati in quanto connessi, poiché tendevano entrambi ad una diversa e nuova valutazione dei fatti, già ampiamente analizzati dal Tribunale di Cassino.

 

Con il quarto motivo, parte ricorrente contestava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. comma 2, n. 4, e del D. Lgs. 546/1992, art. 36, in tema di chiarezza ed esaustività del contenuto della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. Anche questo motivo veniva ritenuto inammissibile non essendo più prevista la censura di omessa motivazione, ove la stessa raggiunga la soglia del c.d. minimo costituzionale.

 

Il quinto motivo posto a fondamento del ricorso censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225 e 2059 c.c. in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale. La corte pronunciava l’infondatezza di detto motivo sull’assunto per cui la tutela riparatoria del danno non patrimoniale si estende a situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantite lese senza condotte integranti reato e, nel caso di specie, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento.

 

Con il sesto motivo, parte ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227 e 2059 c.c., in tema di concorso del fatto colposo del creditore. La corte dichiarava infondato tale motivo sulla base del fatto che la condotta che parte resistente avrebbe dovuto tenere, secondo parte ricorrente, era, in ogni caso, inesigibile e di per sé incongruente.

 

Con il settimo ed ultimo motivo, il ricorrente censurava la sentenza per la violazione o falsa applicazione dell’art. 32 C.I.V., Allegato I al Regolamento CE n. 1371/2007, in tema di esonero della responsabilità del trasportatore in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza del treno. Anche questo motivo veniva ritenuto infondato in quanto la ivi invocata normativa è volta ad assicurare forme di indennizzo per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel servizio, ma non esclude che, ove sussistano i requisiti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi.

(…)

Dispositivo

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricor-rente al pagamento delle spese di giudizio di le-gittimità ed al pagamento di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore della controricorrente V.S.

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