SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
Gli steward, pur operando in ambito di eventi sportivi sotto il coordinamento delle Forze dell’ordine, svolgono esclusivamente mansioni materiali, senza poteri autoritativi o coercitivi; pertanto, non possono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p.
Il fatto
Il fatto in oggetto vede la conferma in appello della condanna per il reato di corruzione propria – ex art. 318 c.p. – di quattro incaricati di pubblico servizio in qualità di steward presso uno dei cancelli del settore ospiti dello stadio e dei soggetti che hanno dato loro una somma di denaro per compiere un atto contrario alla legge.
Uno degli imputati in concorso con altri due soggetti giudicati in un procedimento separato, era giudicato colpevole di aver fatto entrate i tifosi senza biglietto, previo pagamento di una somma di denaro; compiendo così un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Gli altri imputati venivano – invece – condannati per aver promesso e consegnato la somma in questione e quindi per essere i soggetti che avevano indotto gli incaricati di pubblico sevizio a compiere un atto contrario alla legge.
Il ricorso per Cassazione è stato presentato dagli imputati (le cui eccezioni sono sovrapponibili a quelle di C.S.), l’unico stewardgiudicato insieme ai tifosi, il quale articolava un singolo motivo con cui deduceva la violazione di legge.
Il tema affrontato dalla Suprema Corte e ad essa sottoposto dal sopracitato ricorrente è relativo alla qualifica dell’incaricato di pubblico servizio.
La decisione
La Corte di Legittimità rileva la fondatezza dei ricorsi presentati.
Si evidenzia, infatti, l’erroneità del fondamento dal quale la Corte d’Appello faceva derivare la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ossia dalle funzioni riconosiute agli steward dall’art. 2 del d.m. 8 agosto 2007 e dall’art. 6 quarter della l. 401 del 1989.
La lettura in combinato disposto delle suddette normative stsabilisce che le società organizzattrici degli eventi sono resposabili del controllo dei titoli di accesso agli stadi, del regolare uso degli impianti sportivi, della collaborazione con le Forze dell’ordine e del divieto di fare ingresso di armi. Dette società si affidano ai c.d. steward, assistenti che devono materialmente porre in essere le attività sopraelencate, sotto la resposanbilità, il coordinamento e la supervisione del c.d. G.O.S., nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza nominati dal questore.
Di conseguenza, è opportuno affermare che gli steward sono soggetti legati alle società che organizzano eventi sportivi da un rapporto di lavoro di matrice privatistica. A loro non è consentito portare armi e per poter svolgere le proprie funzioni e tutelare al meglio la sicurezza devono coordinarsi con le Forze dell’ordine incaricate.
Lo stesso art. 6 d.m. 8 agosto 2007 prevede che, nel caso in cui uno o più soggetti trasgrediscano alle norme di accesso e di permanenza all’interno dell’impianto sportivo, gli steward hanno soltanto l’obbligo di richiamare gli inosservanti, di accertarne l’ideantià in caso di reiterata trasgressione e di inottemperanza rispetto al richiamo e di allertare, eventualmente, le Forze dell’ordine. Da ciò si comprende che l’attività degli steward è complementare ed accessoria rispetto a quella della polizia[1]. Tutte le attività da loro svolte non sono caratterizzate dall’esercizio di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche.
La Suprema Corte ribadisce che la funzione dell’incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p. è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma defice dei poteri autoritativi e certificativi prorpi della pubblica funzione con la quale risulta essere, invece, in rapporto di accessorietà e complementarietà.
L’attività svolta dall’incaricato di pubblico servizio sarebbe da considerare di rango intermedio fra l’attività intellettiva delle pubbliche funzioni e quella di carattere prettamente materiale. È, infatti, consolidato in Giurisprudenza, l’orientamento per cui la qualifica di incaricato di pubblico serivizio è stata riconosciuta ai soggetti che hanno il potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi della condotta dei destinatari del servizio. La medesima posizione è stata negata, invece, a quei soggetti che non hanno mansioni intellettive e che sono chiamati a compiere generiche attività di carattere materiale, poste in esecuzione di ordini di servizio o di prescrizioni.
Conclusioni
Lo steward si limita a compiere un’attività materiale, esecutiva di specifici ordini di servizio che sono compresi nel proprio mansionario e nelle ipotesi in cui vi siano problemi più rilevanti, loro sono obbligati a far intervenire le Forze dell’ordine, non potendo materialmente – in alcun modo – adottare poteri autoritativi o coercitivi di nessun genere.
La Corte di Legittimià nel formulare le proprie conclusioni e annullare senza rinvio la decisione della Corte d’appello, perchè il fatto non sussiste, statuisce che gli steward non possono essere considerati degli incaricati di pubblico di servizio. Ciò alla luce del ragionamento sovraesposto, nonché in virtù dell’estensione della palese tutetela penale dei pubblici agenti a loro rivolta (ambito di applicazione che altrimenti non sarebbe stato necessaro ampliare).
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[1] Molte attività da loro svolte come quelle di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi, vengono compiute sotto la diretta vigilanza degli organi di polizia.




