SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In tema di violenza sessuale la mancanza di consenso della persona offesa rappresenta l’«in sé» del reato di violenza sessuale; a questo fine deve aversi riguardo a tutte le situazioni che influiscano negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima (violenza, minaccia, stordimento della vittima attraverso l’utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti), essendo la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale il bene protetto dalla norma.
Il fatto
Il GUP condannava l’imputato, a seguito di rito abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 612, comma 2, 339 cod. pen., in danno della P.O., madre dell’imputato; artt. 73, comma 5 e 80, comma 1, lett. a), D.P.R. 309/1990 e 609 bis, cmmi commi 1 e 2; 609 ter commi 1 n. 2) e 5) cod. pen., in danno di altra persona offesa
In sede di gravame, la Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza del GUP, rideterminando la pena in anni due e mesi dieci di reclusione e seicento euro di multa.
Avverso tale sentenza, l’imputato – per il tramite del proprio difensore di fiducia – proponeva ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo, lamentava il vizio di motivazione in ordine al reato di minaccia aggravata. Invero, il giudizio di responsabilità penale era infondato siccome la stessa persona offesa affermava che l’intimidazione veniva effettuata con un coltello.
Con il secondo, lamentava il vizio di motivazione in riferimento alla cessione di sostanza stupefacente. Con tale motivo veniva messo in rilievo che si trattava di consumo di consumo di gruppo.
Infine, con il terzo motivo, si denunciava il vizio di motivazione in riferimento al contestato delitto di violenza sessuale, in assenza dell’elemento oggettivo e soggettivo.
In particolare, si sottolineava la scarsa credibilità della vittima del reato di violenza sessuale, la quale asseriva di essere molto confusa sui fatti avvenuti, per poi ricostruire esattamente l’interezza dei fatti. Il narrato, poi, veniva sconfessato dalla deposizione di altri soggetti, i quali affermavano che nei giorni precedenti la violenza sessuale, la P.O. e l’imputato avevano cominciato una relazione affettiva e, tra l’altro, i due avevano trascorso alcuni giorni insieme prima di denunciare il fatto.
La decisione
Il primo motivo era infondato.
I Giudici di merito, in realtà, ritenevano la P.O., madre dell’imputato, inattendibile, evidenziando che l’imputato fosse comunque nella disponibilità dell’arma.
Ebbene, a tal proposito, tanto bastava per rafforzare l’effetto intimidatorio delle minacce profferite dal prevenuto. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, dispone che: «è integrato il reato di minaccia aggravato dall’uso dell’arma (nella specie coltello a serramanico la cui lama è rimasta ripiegata nel manico) allorché la minaccia verbale sia accompagnata dall’ostentata presenza di un’arma della quale il soggetto abbia immediata disponibilità, così da rendere credibile che essa possa essere adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria».
Ugualmente inammissibile era il secondo motivo di ricorso.
Al fine della sussistenza del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, e dunque l’irrilevanza penale del fatto, devono necessariamente ricorre cumulativamente i seguenti presupposti, distillati dalle Sez. Un. 25401 del 2013: l’acquirente sia uno degli assuntori; l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto.
Nel caso di specie, gli altri soggetti assuntori non facevano alcun riferimento all’accordo con l’imputato per l’acquisto comune dello stupefacente.
Da qui l’inammissibilità della doglianza.
Il terzo motivo, infine, proponeva una rilettura del tessuto probatorio, preclusa in sede di legittimità e proponeva, in ogni caso, censure motivazionali che non possono trovare legittimità innanzi alla Corte di Cassazione.
Il Giudice di merito correttamente qualificava la libertà sessuale come diritto inviolabile dell’uomo, coperto dall’art. 2 Cost., con la conseguenza che la libertà di disporre del proprio corpo è assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni; non è neanche possibile ammettere attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609-bis cod. pen.
Il consenso al compimento di atti sessuali, anche se non espressamente previsto dall’attuale formulazione dell’art. 609 bis cod. pen., costituisce elemento «negativo» della fattispecie. In altri termini, un consenso validamente espresso esclude la tipicità del fatto.
A contrario, la mancanza di consenso della persona offesa è elemento del delitto, rappresenta l’«in sé» del reato di violenza sessuale. L’assenza di tale assenso affascia tutte le situazioni idonee ad influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, essendo la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale il bene protetto dalla norma.
La giurisprudenza esclude la tipicità qualora il consenso sia: libero e validamente» prestato, ossia in modo esplicito e senza ambiguità, in relazione al momento del compimento dell’atto stesso, sicché è irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa, né la sua presenza può essere dedotta da circostanze estranee al perimetro del fatto, come dall’essersi la persona offesa fatta riaccompagnare a casa dall’agente. Inoltre, questo non può essere desunto implicitamente dall’assenza di reazione da parte della vittima.
Nel caso di specie, poi, la vittima lamentava di essere offuscata dal precedente uso di alcol e sostanze stupefacenti. In proposito, è stato affermato che «l’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all’art. 609-bis, comma primo, cod. pen. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all’art. 609-bis, comma secondo, cod. pen.».
Per quanto detto, anche il terzo motivo veniva ritenuto inammissibile, oltre che generico perché non si cura di dedurre come sarebbe stato raccolto il consenso della persona offesa, limitandosi ad eccepire l’assenza di prova del «reale stato di incoscienza» della persona offesa al momento del fatto e la possibilità che l’imputato «non fosse in grado di percepire lo stato di incoscienza» della persona offesa.
Conclusioni
Dichiarava il ricorso inammissibile.




