SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.
Massima
La Corte di giustizia ha chiarito che, ai sensi della Convenzione di Montreal, gli animali da compagnia rientrano nella nozione di «bagagli» e non ne sono esclusi. Pertanto, in caso di perdita durante il trasporto aereo, la responsabilità del vettore è disciplinata dal regime previsto per i bagagli, che comprende sia il danno materiale sia quello morale, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna. Tale interpretazione è compatibile con l’articolo 13 TFUE, purché siano rispettate le esigenze di benessere degli animali durante il trasporto.
Antefatto della causa
Il 22 ottobre 2019 Felicísima e sua madre avevano prenotato un volo operato dalla compagnia aerea Iberia, con partenza da Buenos Aires (Argentina) e destinazione Barcellona (Spagna). Le due passeggeri viaggiavano insieme al loro animale domestico, una cagnolina, che, a causa delle dimensioni e del peso, doveva essere trasportata nella stiva dell’aereo, all’interno di un trasportino omologato.
Al momento del check-in, Felicísima consegnò il trasportino con l’animale affinché fosse caricato nella stiva, ma non effettuò una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, come previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 – relativa all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata con la decisione 2001/539/CE del Consiglio del 5 aprile 2001, entrata in vigore nell’Unione europea il 28 giugno 2004.
Durante le operazioni di imbarco, il cane riuscì a uscire dal trasportino e a correre nelle vicinanze dell’aeromobile, senza che fosse possibile recuperarlo. A seguito dell’accaduto, Felicísima presentò ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Madrid (Tribunale di commercio n. 4 di Madrid), chiedendo un risarcimento di 5.000 euro per il danno morale derivante dalla perdita dell’animale.
La compagnia Iberia riconobbe la propria responsabilità e il diritto della passeggera a ottenere un risarcimento, ma entro i limiti previsti dall’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, che stabilisce un importo forfettario massimo per il bagaglio registrato. Tale disposizione consente tuttavia, mediante il pagamento di un supplemento, di dichiarare un valore superiore del bagaglio attraverso una “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione”, che comporta un risarcimento fino al valore dichiarato.
Il giudice spagnolo investito della controversia espresse dubbi interpretativi circa la nozione di “bagagli” ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, chiedendo alla Corte di giustizia di chiarire se tale nozione includa o escluda gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri, e se il limite di risarcimento previsto all’articolo 22, paragrafo 2, sia applicabile anche a tali animali.
Secondo il giudice del rinvio, gli animali da compagnia, essendo esseri senzienti ai sensi dell’articolo 13 TFUE e del diritto spagnolo, rappresentano esseri viventi dotati di sensibilità, legati ai loro proprietari da relazioni affettive. La loro perdita, pertanto, provoca un danno psicologico non paragonabile a quello derivante dalla perdita di un semplice oggetto, come un bagaglio. In questa prospettiva, l’applicazione del limite di indennizzo previsto dalla Convenzione non risulterebbe adeguata.
Il giudice osservò inoltre che il danno morale connesso alla perdita di un animale domestico non può essere evitato mediante una dichiarazione speciale di interesse, poiché quest’ultima fa riferimento unicamente al valore materiale del bene e non al valore affettivo o relazionale.
Alla luce di tali considerazioni, lo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Madrid ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della stessa Convenzione, debba essere interpretato nel senso di escludere, dalla nozione di “bagaglio”, consegnato o meno, gli animali domestici e da compagnia».
Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia
La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, per stabilire se gli animali da compagnia possano essere esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni.
In primo luogo, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2027/97, la responsabilità dei vettori aerei dell’Unione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli è regolata dalle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal. Secondo l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione, il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, qualora tali eventi si verifichino a bordo dell’aeromobile o durante il periodo in cui il vettore li ha in custodia. Per i bagagli non consegnati, compresi gli effetti personali, la responsabilità del vettore sussiste se il danno è causato da colpa sua o dei suoi dipendenti.
Poiché né la Convenzione di Montreal né il regolamento n. 2027/97 definiscono la nozione di «bagagli», quest’ultima deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell’ambito del diritto dell’Unione, in conformità alle regole generali di interpretazione del diritto internazionale, come previsto dagli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Tali norme stabiliscono che un trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune dei suoi termini nel contesto e alla luce del suo oggetto e scopo.
Nel suo significato ordinario, il termine «bagagli» si riferisce a tutto ciò che una persona porta con sé per un viaggio, indipendentemente dal fatto che si tratti di un contenitore (come una valigia o una borsa) o di un oggetto individuale, ad esempio un passeggino. Sebbene normalmente la parola rinvii a oggetti materiali, ciò non consente di escludere gli animali da compagnia da tale nozione.
Analizzando il contesto della Convenzione, la Corte ha sottolineato che l’articolo 1 distingue chiaramente tre categorie di trasporto aereo internazionale: di persone, di bagagli e di merci. Ne deriva che la nozione di «persone» comprende quella di «passeggeri» e che, pertanto, un animale da compagnia non può essere assimilato a un «passeggero». Tale conclusione trova conferma nei lavori preparatori della Convenzione di Montreal, dai quali non emerge alcuna intenzione degli Stati contraenti di equiparare un animale domestico a un passeggero o di assoggettarlo al regime di responsabilità previsto per questi ultimi.
Pertanto, la Corte ha stabilito che, nel contesto di un’operazione di trasporto aereo, gli animali da compagnia rientrano nella nozione di «bagagli» e che il risarcimento per la loro perdita è disciplinato dal regime di responsabilità applicabile ai bagagli, ai sensi degli articoli 17, paragrafo 2, e 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal.
Questa interpretazione è coerente con gli obiettivi della Convenzione, che mira a garantire un equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri, assicurando un risarcimento equo e rapido senza imporre oneri eccessivi ai vettori. A tal fine, l’articolo 22, paragrafo 2, prevede un limite di responsabilità per la distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli, fissato per passeggero. Tale limite, attualmente pari a 1.131 DSP (diritti speciali di prelievo), rappresenta un massimale e non un importo automatico dovuto in ogni caso.
Il passeggero può tuttavia superare tale limite mediante una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, concordata con il vettore e accompagnata, se del caso, dal pagamento di una tassa supplementare. In assenza di tale dichiarazione, il limite di responsabilità copre sia i danni materiali sia quelli morali.
Infine, la Corte ha respinto l’argomento secondo cui l’articolo 13 TFUE, che impone all’Unione e agli Stati membri di tener conto del benessere degli animali nelle politiche dell’Unione, osterebbe alla qualificazione degli animali da compagnia come «bagagli». Pur riconoscendo che la tutela del benessere animale costituisce un obiettivo di interesse generale dell’Unione, la Corte ha precisato che ciò non impedisce di considerare tali animali come «bagagli» ai fini della responsabilità del vettore, purché le loro esigenze di benessere siano rispettate durante il trasporto.
In conclusione, la Corte ha dichiarato che l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, letto congiuntamente all’articolo 22, paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di “bagagli” e che la loro perdita durante il trasporto aereo rientra nel regime di responsabilità previsto per tale categoria, ferma restando la piena tutela del loro benessere.




