SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.
Massima
Negando a Klubrádió la possibilità di trasmettere i propri contenuti attraverso una determinata frequenza radiofonica, l’Ungheria è inadempiente agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Antefatto della causa
Klubrádió è una stazione radiofonica commerciale ungherese che trasmetteva in modulazione di frequenza sin dal 1999. Nel 2014 aveva concluso un accordo con il Consiglio ungherese per i media, ottenendo il diritto di diffondere i propri contenuti sulla frequenza 92,9 MHz nell’area di Budapest. L’intesa aveva una durata di sette anni ed era suscettibile di rinnovo per ulteriori cinque.
Alla scadenza del periodo contrattuale, l’autorità competente ha rigettato l’istanza di rinnovo presentata dall’emittente. Il diniego si fondava sull’accertamento di due violazioni dell’obbligo di trasmettere mensilmente i dati relativi alle quote di programmazione. In base alla normativa ungherese sui media, una reiterazione di tale inadempimento comporta automaticamente l’esclusione della possibilità di rinnovo della concessione.
In seguito, il Consiglio per i media ha indetto una procedura competitiva per l’assegnazione della medesima frequenza. Tuttavia, la candidatura di Klubrádió è stata dichiarata invalida. L’autorità ha motivato la decisione rilevando presunte carenze nel palinsesto proposto e richiamando la situazione patrimoniale negativa registrata dall’emittente nei cinque esercizi precedenti alla presentazione dell’offerta, elementi che, secondo il Consiglio, non garantivano l’affidabilità e la stabilità dell’operatore nel mercato radiofonico.
Ritenendo che tali decisioni fossero incompatibili con il diritto dell’Unione, in particolare con il quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche — comprendente la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la direttiva 2002/77/CE (direttiva concorrenza), nonché la direttiva (UE) 2018/1972 che ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche — e che violassero altresì i principi di proporzionalità, non discriminazione e buona amministrazione, oltre alla libertà di espressione e d’informazione garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia mediante un ricorso per inadempimento.
Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia
Nella pronuncia in esame, la Corte di giustizia ha accolto in larga parte le doglianze sollevate dalla Commissione e dichiara che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
In via preliminare, la Corte di giustizia ha richiamato il quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, ricordando che l’assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze deve avvenire sulla base di criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Alla luce di tali principi, risulta incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa ungherese sui media nella parte in cui prevede l’automatica esclusione dal rinnovo dei diritti d’uso in presenza di infrazioni reiterate, anche quando queste abbiano carattere meramente formale, siano di scarsa rilevanza e siano già state oggetto di sanzione e regolarizzazione. Un simile meccanismo, applicato nel caso di Klubrádió, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità. La stessa violazione si riscontra nella previsione che impedisce agli operatori il cui diritto non sia stato rinnovato per infrazioni ripetute di richiedere un’autorizzazione temporanea all’uso delle frequenze.
Parimenti sproporzionata è stata ritenuta la decisione che ha dichiarato nulla l’offerta presentata da Klubrádió, fondata su irregolarità minori relative al palinsesto, la cui eventuale correzione non avrebbe inciso sugli elementi sostanziali della candidatura. Inoltre, la motivazione basata sul patrimonio netto negativo dell’emittente e sulla presunta incapacità di coprire le spese attraverso il solo fatturato netto è stata giudicata contraria ai principi di trasparenza e proporzionalità. Da un lato, infatti, il bando non contemplava alcun requisito relativo alla situazione patrimoniale né imponeva di dimostrare la copertura dei costi mediante il solo fatturato netto; tali condizioni non erano neppure ragionevolmente desumibili dal suo contenuto. Dall’altro lato, in assenza di dubbi concreti sulla solidità finanziaria del candidato, l’introduzione di un simile criterio eccede quanto necessario per garantire la presenza sul mercato di un operatore radiofonico stabile e affidabile.
La Corte di giustizia ha rilevato, inoltre, che la decisione di diniego del rinnovo è stata adottata oltre il termine di sei settimane previsto dalla normativa europea di riferimento. Anche la procedura di gara non è stata avviata in tempo utile per consentire l’adozione di una decisione prima della scadenza dei diritti d’uso di Klubrádió. Tali circostanze integrano una violazione del principio di buona amministrazione.
Infine, la Corte di giustizia ha accertato la violazione della libertà di espressione e di informazione garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa ha ravvisato un’ingerenza in tale libertà sia nella normativa nazionale e nella decisione di diniego del rinnovo, sia nella decisione di nullità e nel bando di gara. Qualsiasi misura statale che limiti o ostacoli l’accesso delle emittenti alle radiofrequenze è infatti idonea a incidere sulla libertà dei media, strettamente connessa alla libertà di radiodiffusione. Nel caso di specie, le irregolarità contestate a Klubrádió – consistenti in imprecisioni di natura formale o in aspetti che non avrebbero dovuto comportare la cessazione dell’attività – hanno avuto come effetto concreto l’impossibilità per l’emittente di continuare a operare nel settore della radiodiffusione, determinando così una restrizione ingiustificata della libertà garantita dalla Carta.




