SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.
Massima
Un vettore aereo non può invocare l’esistenza di una circostanza eccezionale relativa a un volo precedente qualora il ritardo del volo successivo sia riconducibile a una scelta autonoma della compagnia stessa, sempre che tale scelta rappresenti la causa determinante del ritardo in questione. Ciò può accadere, ad esempio, nel contesto di una rotazione operativa, quando il vettore decida di posticipare la partenza di un volo al fine di consentire l’imbarco dei passeggeri provenienti da un collegamento precedente, ritardato a causa di disfunzioni generalizzate nei controlli di sicurezza dell’aeroporto interessato.
Antefatto della causa
Due passeggeri, NI e HZ, hanno convenuto in giudizio la compagnia aerea European Air Charter chiedendo il pagamento di una compensazione di 400 euro ciascuno, in ragione del ritardo superiore a tre ore registrato dal volo che li avrebbe dovuti condurre da Düsseldorf (Germania) a Varna (Bulgaria).
La controversia è stata sottoposta al Tribunale del Land di Düsseldorf, chiamato a stabilire se il vettore possa invocare, con riferimento a un volo effettuato nell’ambito di una rotazione, una circostanza eccezionale verificatasi in relazione a un volo precedente, al fine di sottrarsi all’obbligo di corrispondere la compensazione prevista dalla normativa europea.
Nel caso di specie, un volo antecedente a quello oggetto del giudizio aveva subito un significativo ritardo poiché, presso l’aeroporto di Colonia-Bonn, si era verificato un tempo di attesa insolitamente lungo ai controlli di sicurezza, dovuto a una situazione di sovraccarico del personale incaricato. Di conseguenza, tutti i passeggeri di quel volo si erano presentati tardivamente all’imbarco. La compagnia aveva deciso di attenderli, determinando così un ritardo alla partenza superiore a cinque ore.
Successivamente, European Air Charter aveva riorganizzato l’operativo dei voli successivi — incluso quello da Düsseldorf a Varna — assegnando un aeromobile sostitutivo.
Il giudice nazionale, muovendo dal presupposto che le disfunzioni nei controlli di sicurezza avessero carattere generalizzato e integrassero quindi una “circostanza eccezionale” ai sensi della normativa europea, ha ritenuto necessario chiarire se la scelta autonoma del vettore di attendere i passeggeri e di riorganizzare la programmazione dei voli incida sul nesso di causalità tra l’evento eccezionale verificatosi in precedenza e il ritardo del volo oggetto della controversia.
Per tale ragione, il Tribunale del Land di Düsseldorf ha adito il giudice dell’Unione europea, chiedendo l’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004, che stabilisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia
Il Tribunale ha chiarito che un vettore aereo non può invocare una circostanza eccezionale verificatasi nel corso di un volo precedente inserito nella medesima rotazione quando il ritardo del volo successivo derivi in modo determinante da una scelta autonoma della compagnia. In particolare, qualora il vettore decida di attendere passeggeri rimasti bloccati ai controlli di sicurezza — ritardo imputabile a carenze organizzative di tali controlli — e tale decisione costituisca la causa principale del ritardo del volo successivo, il nesso causale tra la circostanza eccezionale iniziale e il ritardo finale può considerarsi interrotto.
Ciò vale a condizione che la decisione di attendere non fosse inevitabile per la compagnia, ad esempio in forza di un obbligo giuridico specifico: aspetto che spetta al giudice nazionale verificare, nel caso di specie il Tribunale del Land di Düsseldorf.
Il Tribunale ha inoltre escluso che il vettore possa giustificare la propria scelta richiamando l’interesse dei passeggeri del volo precedente a essere trasportati entro un termine ragionevole. Non compete infatti alla compagnia effettuare un bilanciamento tra gli interessi di diversi gruppi di passeggeri, al fine di sottrarsi agli obblighi previsti dal regolamento n. 261/2004.
Dal momento che tale regolamento non definisce espressamente i requisiti del “nesso causale diretto” tra circostanza eccezionale e ritardo o cancellazione, il Tribunale ha fatto riferimento, in via analogica, ai principi elaborati in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Secondo tali criteri, il rapporto causale deve essere sufficientemente immediato e diretto: il comportamento imputato deve costituire la causa determinante del danno.
Ne consegue che la decisione autonoma del vettore di attendere i passeggeri può interrompere il nesso causale tra la circostanza eccezionale iniziale e il ritardo del volo successivo, qualora essa rappresenti la causa determinante del ritardo e non risulti imposta da un obbligo giuridico o comunque inevitabile nelle circostanze concrete.




