SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.
Massima
La Corte di giustizia ha stabilito che, in caso di richieste anonime di accesso alle informazioni ambientali, gli Stati membri possono richiedere un’identificazione preventiva per garantire il corretto svolgimento delle procedure, pur non essendo il diritto dell’UE vincolante in tal senso.
Antefatto della causa
Tra il 10 marzo e il 7 giugno 2022, la Coillte ha ricevuto 130 richieste di accesso a informazioni ambientali. Di queste, 97 provenivano da richiedenti anonimi o che avevano utilizzato pseudonimi, spesso ispirati a personaggi cinematografici, e presentavano un formato identico o molto simile, senza indicare un indirizzo fisico (di seguito: «richieste anonime o sotto pseudonimo»). La somiglianza dei contenuti ha portato la Coillte a considerare tali richieste parte di una campagna organizzata, finalizzata a scopi discutibili, e a chiedere ai soggetti interessati di confermare la propria identità.
Non avendo ricevuto risposta, la Coillte ha respinto tali richieste come invalide, non fornendo quindi le informazioni entro i termini previsti dalla normativa nazionale. I richiedenti hanno poi richiesto un riesame interno delle decisioni di rigetto. Anche in questa fase, la Coillte ha reiterato la richiesta di conferma del nome legale e dell’indirizzo, precisando che non era necessario indicare la motivazione delle richieste, ma avvertendo che, in assenza di tali dati, il riesame sarebbe stato respinto. Non ricevendo alcuna risposta, le richieste di riesame sono state rigettate per invalidità.
Tra le decisioni di rigetto, 81 sono state impugnate davanti al Commissario per le informazioni ambientali. Esaminati i primi 58 casi, il Commissario ha concluso, con decisione del 29 agosto 2022, che la Coillte non era legittimata a considerare invalide quelle richieste secondo la normativa nazionale irlandese.
La Coillte ha impugnato tale decisione davanti all’Alta Corte irlandese (High Court), giudice del rinvio. Secondo il giudice, le richieste anonime o sotto pseudonimo provenivano probabilmente da un’unica fonte o erano parte di una campagna coordinata, come dimostrato dalla loro cessazione simultanea. L’anonimato potrebbe dunque essere stato utilizzato per abusare del procedimento di accesso e ostacolare il corretto funzionamento dell’ente. Il giudice ha ritenuto ragionevole che la Coillte verificasse se le richieste fossero manifestamente abusive, considerando volume, natura e frequenza delle altre richieste dello stesso soggetto, e ha osservato che la comunicazione del nome reale e/o dell’indirizzo fisico non implica necessariamente deduzioni sull’interesse del richiedente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/4.
Il giudice del rinvio ha inoltre rilevato che, secondo la normativa nazionale irlandese, i termini «nome» e «indirizzo» indicano rispettivamente il nome reale del richiedente e un indirizzo fisico presso cui è contattabile, sollevando dubbi sulla compatibilità di tale interpretazione con la direttiva 2003/4 letta alla luce della Convenzione di Aarhus. In particolare, ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se la direttiva e la Convenzione ostino a una normativa nazionale che richieda al richiedente di indicare il proprio nome reale e l’indirizzo fisico per poter presentare una richiesta, e se, in caso di dubbi ragionevoli sull’autenticità dei dati forniti, un’autorità pubblica possa chiedere conferma del nome e dell’indirizzo del richiedente senza che ciò sia finalizzato a valutare il suo interesse. Il giudice ha chiesto inoltre se la direttiva permetta alle autorità di verificare se una richiesta sia manifestamente irragionevole in relazione al volume, alla natura e alla frequenza delle altre richieste dello stesso soggetto, pur senza usare tali informazioni per valutare l’interesse del richiedente.
Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha stabilito che, sebbene la direttiva 2003/4/CE non imponga di divulgare il nome reale o l’indirizzo fisico attuale di un richiedente di informazioni ambientali, essa non esclude che le autorità nazionali possano richiedere tali dati sulla base della normativa nazionale. La Corte ha confermato quindi che gli Stati membri possono, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, richiedere un’identificazione preventiva quando ciò sia giustificato al fine di garantire il corretto funzionamento delle procedure. Ne consegue che disposizioni nazionali come quelle oggetto del procedimento principale, che impongono al richiedente di indicare il proprio nome reale e l’indirizzo fisico attuale, sono compatibili con la direttiva, purché non risultino meno favorevoli rispetto a norme analoghe vigenti nell’ordinamento nazionale (principio di equivalenza) e non rendano eccessivamente difficile l’accesso alle informazioni ambientali (principio di effettività).
Con le questioni sollevate, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se la nozione di «richiedente» di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, letta alla luce della Convenzione di Aarhus, debba essere interpretata nel senso che richieda l’identificazione di una persona fisica o giuridica tramite il nome reale e/o l’indirizzo fisico attuale, e se, in caso contrario, ciò osti a una normativa nazionale che impone una tale identificazione.
A tal riguardo, la Corte ha ricordato la costante giurisprudenza secondo cui, per garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e il principio di uguaglianza, i termini di una disposizione del diritto UE devono essere interpretati in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione, tenendo conto non solo della loro formulazione, ma anche del contesto e degli obiettivi della normativa di riferimento. In particolare, l’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4 definisce il «richiedente» come «ogni persona fisica o giuridica che chiede l’informazione ambientale», senza subordinare tale qualità all’identificazione tramite nome reale o indirizzo fisico.
Anche il contesto della direttiva non introduce un obbligo di questo tipo. L’articolo 3, paragrafo 1, prevede infatti che gli Stati membri assicurino che le autorità pubbliche mettano a disposizione le informazioni ambientali «a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse». Ne consegue che la validità di una richiesta dipende solo dal fatto che provenga da un «richiedente», ma non dall’obbligo di fornire il nome reale o l’indirizzo fisico, né impone agli Stati membri di richiedere tali dati.
Questa assenza di obbligo non compromette gli obiettivi della direttiva, che consistono nel garantire l’accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e nella loro diffusione sistematica al pubblico, né ostacola l’attuazione della Convenzione di Aarhus nell’ordinamento dell’Unione, che assicura a ogni richiedente il diritto di accesso senza dover dimostrare un interesse.
La Corte ha osservato inoltre che la direttiva non richiede alle autorità di fornire nuovamente l’informazione a seguito di un numero considerevole di richieste identiche da parte dello stesso soggetto, poiché ciò potrebbe incidere sull’efficacia dell’accesso da parte di altri richiedenti, considerando le risorse limitate delle autorità pubbliche. In mancanza di disposizioni UE che definiscano dettagliatamente le modalità pratiche di accesso, spetta agli Stati membri stabilire procedure che consentano di verificare che le richieste siano effettivamente presentate da persone fisiche o giuridiche e non siano richieste manifestamente abusive, senza tuttavia rendere l’accesso meno favorevole o eccessivamente difficile.
Nel caso concreto, la normativa irlandese richiede che ogni richiesta indichi il nome reale e l’indirizzo fisico del richiedente, al fine di consentire alle autorità pubbliche di verificare l’autenticità della domanda e di notificare sia la decisione sia l’eventuale informazione richiesta. La Corte non ha riscontrato elementi contrari al principio di equivalenza e rileva che la comunicazione del nome e dell’indirizzo non impedisce né rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di accesso all’informazione ambientale. Tale normativa può quindi legittimamente prevedere che ogni «richiedente» sia identificabile dall’autorità pubblica tramite nome, indirizzo e altri recapiti utili, senza che ciò comporti speculazioni indebite sul suo interesse a ottenere l’informazione.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso che la nozione di «richiedente», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, letta alla luce della Convenzione di Aarhus, non richiede l’identificazione tramite nome reale o indirizzo fisico, ma non ostacola una normativa nazionale che imponga tale identificazione, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.




