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Maltrattamenti in famiglia tra legame affettivo e convivenza – Cass. Pen., sez. VI, 17 marzo 2026, n. 10255

- 4 Aprile 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Il rapporto di convivenza prescinde dalla condivisione della stessa abitazione, sebbene tale dato costituisca uno degli elementi più significativi da valutare, dovendo il Giudice accertare se tra due persone si stringa un legame affettivo, idoneo a proiettarsi in una dimensione futura di impegno e di progetto di comunione materiale e spirituale di vita, anche senza l’adesione a vincoli giuridici quali il matrimonio o l’unione civile.

Il fatto 

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti riqualificava il reato di atti persecutori in quello di maltrattamenti ai danni della compagna convivente, originariamente contestato, e riduceva la pena.

Avverso la sentenza l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto:

– violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 572 c.p., per avere la Corte distrettuale ravvisato il delitto di maltrattamenti in famiglia, nonostante non fosse ravvisabile la stabilità della convivenza.

Imputato e persona offesa erano stati legati sentimentalmente per circa un anno, e, sebbene si fossero frequentati quotidianamente, non avevano convissuto e coabitato; la stessa gravidanza della giovane donna non era stata voluta e pianificata dalle parti; il trasferimento della persona offesa presso la casa dei genitori dell’imputato, durante gli ultimi quindici giorni della relazione, non integrava il necessario presupposto della coabitazione.

Alla odierna udienza – che si è svolta alla presenza delle parti – il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato hanno concluso come in epigrafe. Il difensore della parte civile ha inviato conclusioni scritte e nota spese.

La decisione

I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere articolati:

  La Corte analizza il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Il reato previsto dall’art. 572 c.p., nella formulazione vigente ratione temporis, punisce chiunque maltratta una persona di famiglia o comunque convivente.

Il sintagma «persona (…) comunque convivente», sebbene non trovi precisa delineazione nel codice penale e nel codice di procedura penale, può farsi utilmente discendere dalla giurisprudenza costituzionale e dalle disposizioni di legge.

La Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 237 del 1986) ha ritenuto il rapporto di convivenza meritevole di protezione giuridica, essendo esso collocabile nell’ambito delle formazioni sociali, ove si svolge la personalità del singolo ex art. 2 Cost.

Solo con la legge del 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), è stata introdotta la prima definizione normativa del rapporto di convivenza, utile ai fini dell’ermeneusi dell’art. 572 c.p.: si legge, all’art. 1, comma 36, che sono «conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

Tale definizione è stata ripetuta con l’art. 1, comma 18, lett. b), della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che definisce la persona convivente qualificato come chi «(…) convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare in modo stabile e continuo».

È stata nuovamente confermata con l’art. 42, lett. b), D.Lvo del 10 ottobre 2022 n. 150, che, nel richiamare la direttiva 2012/29/UE, definisce il convivente come persona legata da un rapporto affettivo stabile.

Il rapporto di convivenza, dunque, prescinde dalla condivisione della stessa abitazione, sebbene tale dato costituisca uno degli elementi più significativi da valutare, dovendo il Giudice accertare se tra due persone si stringa un legame affettivo, idoneo a proiettarsi in una dimensione futura di impegno e di progetto di comunione materiale e spirituale di vita, anche senza l’adesione a vincoli giuridici quali il matrimonio o l’unione civile.

La fluidità del concetto ha indotto la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. Pen., Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 9663) ad enucleare una serie di indicatori sintomatici della convivenza, che sono stati – a titolo esemplificativo – individuati: a) nella stabile condivisione di una abitazione; b) nella condivisione di un’intimità, espressiva di un legame sentimentale stabile; c) nella riconoscibilità come coppia in contesti sociali e familiari; d) nella scelta di avere figli con una situazione di condivisa genitorialità; e) nella reciproca assistenza economica, realizzata mettendo a disposizione un patrimonio comune, beni o servizi; f) nello svolgimento di un’attività lavorativa comune.

Come secondo punto la Corta affronta l’interesse ad impugnare.

La nozione di interesse ad impugnare, nel sistema processuale penale, non può essere basata sul concetto di soccombenza, ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ovvero nella rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.

Dunque, l’interesse – quale presupposto di ammissibilità dell’impugnazione – deve essere apprezzato in termini di concretezza e attualità, dovendo tendere al raggiungimento di un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione.

Conclusioni

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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