SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
È configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l’utilizzo da parte dell’agente, il quale, in tal modo, consegue l’autonoma disponibilità della cosa”.
Il fatto
Il caso sottoposto ad esame riguarda il sottile discrimen tra il delitto di rapina e quello di violenza privata, rispettivamente artt. 628 e 610 c.p.
La vicenda trae origine dalle percosse perpetrate ai danni di un soggetto in quanto reo di aver rovistato nella cucina di un centro di accoglienza lasciando aperti cassetti e sportelli, cosicché un terzo, intento a filmare con il proprio telefono cellulare l’aggressione, perpetrata anche mediante l’uso di un bastone, si è visto altresì attaccato con contestuale sottrazione del proprio telefono filmante la scena delittuosa.
Avverso la sentenza, veniva proposto ricorso per Cassazione, il quale difensore ha richiesto la derubricazione del fatto in quello meno grave di violenza privata argomentando più che altro sull’elemento psicologico della fattispecie, atteso che l’agente avrebbe attaccato e percosso anche il soggetto con in mano il telefono cellulare filmante la scena delittuosa, al solo scopo di indurre quest’ultimo a cessare di riprendere con l’apparecchio l’aggressione.
Nello specifico, con il primo motivo si deduceva l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla mancata derubricazione del fatto nel reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p.
Assumeva che non fossero state affrontate, dalla Corte territoriale, le censure prospettate dalla difesa e aveva reso argomentazioni palesemente illogiche e contraddittorie con riferimento alla dedotta impossibilità di ricostruire la dinamica dei fatti alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone offese, in ragione del forte risentimento maturato dal teste nei confronti dell’imputato.
Oltre a ciò, il difensore rappresentava la mancata dimostrazione che l’imputato avesse agito al fine di sottrarre il cellulare alla parte offesa, piuttosto che con l’intenzione di indurre quest’ultima a cessare di riprendere l’aggressione in atto.
Con il secondo motivo, invece, veniva dedotto l’erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 62, n. c.p., in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all’art. 62 n. 6 c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile: la Corte di Appello avrebbe infatti, reso una motivazione immune da vizi.
Quanto alla ricostruzione della dinamica, la Corte ha dato conto delle fonti esaminate evidenziando che quanto alla responsabilità per il reato di rapina aggravata, doveva essere richiamata la motivazione resa dal giudice di primo grado.
In relazione al fatto che avesse agito al solo fine di far desistere dal ritrarre l’aggressione perpetrata, la Corte ha correttamente argomentato dando rilevanza al fatto che la persona avesse perso il controllo del proprio telefono cellulare, sottratto dall’imputato, circostanza idonea ad integrare il reato di rapina (cfr. Sez. 2, n. 16819 del 26.02.2019).
La soluzione prospettata dai giudici di legittimità è nel senso di ritenere pienamente integrato nel caso di specie il più grave delitto di rapina, ricorrendone tutti gli elementi strutturali di fattispecie.
Infatti, l’aggressione perpetrata ai danni del terzo intento a riprendere con il proprio cellulare le percosse nei confronti del soggetto sorpreso a rovistare nella cucina del centro di accoglienza lasciando aperti sportelli e cassetti, è stata finalizzata a prendere possesso anche momentaneamente del bene.
Ne consegue che la violenza fisica è stata esercitata con lo scopo preciso di sottrarre alla vittima il telefono cellulare con il quale ha ripreso la scena e non affatto al fine di indurlo a cessare nel video.
In tal caso, la vittima ha perso il controllo del proprio bene e, conseguentemente, la relativa disponibilità, con ogni conseguenza a trarne in punto di danno perpetrato al proprio patrimonio e non alla sua libertà morale.
Conclusioni
Alla stregua di tali argomenti la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., l’onere delle spese di procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.




