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Motivazione per relationem e giudizio di appello: il dovere di risposta adeguata alle censure difensive – Cass. Pen., sez. VI, 1° aprile 2026, n. 12325

- 10 Maggio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

La motivazione per relationem non può essere utilizzata dal giudice dell’impugnazione quale strumento per frustrare l’obbligo di fornire risposta adeguata alle specifiche censure avanzate nei confronti del provvedimento impugnato; è pertanto affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a un sommario richiamo alla decisione confermata, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi.

Il fatto 

La decisione in esame trae origine dal ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, emessa in parziale riforma della pronuncia di primo grado.

Il Giudice di seconde cure, pur confermando la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 572 c.p., commesso in danno della convivente more uxorio, riduceva la pena inflitta ad anni due di reclusione e concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo, ai sensi dell’art. 165, comma 5, c.p., alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, con conferma delle statuizioni civili. 

In tale contesto si innesta il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato, articolato in cinque motivi di doglianza.

Con i primi due motivi si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non essersi i Giudici di appello pronunciati sui motivi di gravame articolati in punto di responsabilità. Si censurava, in particolare, la decisione della Corte territoriale che, dopo aver illustrato le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento del motivo inerente al trattamento sanzionatorio, si era limitata a disattendere le doglianze di merito mediante un generico rinvio alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche censure proposte.

Con il terzo motivo veniva denunciata la violazione di legge con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, ritenute corroborate unicamente dalle dichiarazioni della di lei madre, ritenute però compiacenti e contraddittorie. La difesa, inoltre, evidenziava come gli altri testimoni escussi nel corso dell’istruttoria dibattimentale non avessero offerto alcun effettivo riscontro alle accuse, né fossero emersi ulteriori elementi a sostegno del narrato accusatorio.

Con il quarto motivo si censurava l’erronea applicazione della legge penale, sul presupposto che imputato e parte civile si collocassero su un piano relazionale paritario, ancorché connotato da elevata conflittualità, alimentata anche dalla gelosia della donna. Tale circostanza, peraltro, era stata riconosciuta dalla stessa Corte di Appello, sebbene limitatamente ai fini della riduzione della pena e non anche ai fini dell’esclusione della responsabilità. Veniva altresì criticata la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 572 c.p., atteso che gli episodi violenti − limitati a due o tre occasioni nell’arco di una relazione durata circa sette anni − avrebbero dovuto essere qualificati come fatti episodici, inidonei a integrare il requisito dell’abitualità richiesto dalla fattispecie incriminatrice contestata.

Il quinto motivo, infine, investiva la genericità delle prescrizioni apposte in sentenza in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto prive dell’indicazione dell’ente presso il quale l’imputato avrebbe dovuto svolgere il percorso riabilitativo, del termine entro cui darvi inizio e del consenso del medesimo.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara, sin da subito, la fondatezza del ricorso e, in particolare, del primo motivo di doglianza, con il quale si lamenta l’inadeguatezza della risposta fornita dalla Corte territoriale alle censure relative alla responsabilità dell’imputato, in violazione dell’obbligo motivazionale.

In via preliminare, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittima la tecnica redazionale della motivazione per relationem, purché il provvedimento:

  • faccia riferimento, recettizio o per rinvio, a un atto del procedimento la cui motivazione sia congrua rispetto alle esigenze giustificative del provvedimento richiamante;
  • dia conto dell’effettiva cognizione e valutazione, da parte del giudice, del contenuto sostanziale delle ragioni richiamate;
  • consenta all’interessato la conoscibilità dell’atto richiamato, ove non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, quanto meno nel momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica e, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione[1].

«D’altro canto», precisa il Giudice di legittimità, «è indubbio che la tecnica redazionale per relationem non possa essere utilizzata dal giudice dell’impugnazione quale strumento per frustrare l’obbligo, sullo stesso incombente, di fornire risposta adeguata alle specifiche censure avanzate nei confronti del provvedimento impugnato, come potrebbe accadere se allo stesso fosse consentito, sempre e comunque, di limitarsi a rinviare al medesimo».

In tale prospettiva si colloca l’ulteriore principio, ormai consolidato, secondo cui la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado «è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem»(cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, 21 novembre 2012, n. 49754, Casulli; Cass. pen., Sez. II, 23 novembre 2017, n. 56395, Floresta; Cass. pen., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 27416; Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 6779, Balzamo).

La Corte ribadisce, inoltre, che, in ragione della struttura del giudizio di appello — connotato da un atto a critica libera che devolve al giudice una cognizione piena ed un accesso diretto agli atti dell’istruttoria — la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non determina, a differenza di quanto accade per il giudizio di cassazione, di per sé, l’inammissibilità del gravame.

Ne consegue che il Giudice di appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità dei motivi, anche a fronte di motivi reiterativi, è tenuto a fornire una risposta puntuale e analitica su ciascun punto devoluto, non potendo limitarsi a un rinvio meramente adesivo alla decisione di primo grado, pena il vizio di motivazione apparente (cfr., sul punto, Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 2024, n. 38126, Amore).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Corte rileva come, nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur ampiamente motivata in punto di trattamento sanzionatorio, si fosse limitata, quanto al giudizio di responsabilità, a un richiamo del tutto sommario alla decisione di primo grado, affermando che la situazione maltrattante era «non certo smentita da momentanee fasi di attenuazione e/o dalla manifestazione all’esterno di un rapporto privo di anomalie» e che la responsabilità dell’imputato era «non certo scriminata da quei comportamenti della donna che comunque sono stati opportunamente evidenziati in sentenza», senza tuttavia confrontarsi con le specifiche censure difensive.

In particolare, non trovavano puntuale riscontro né le doglianze concernenti il vaglio di attendibilità della persona offesa costituita parte civile, né tantomeno la dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla di lei madre, nonostante la loro specifica articolazione.

Ne deriva, pertanto, che il riscontrato difetto motivazionale impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Corte di Appello, restando assorbiti gli ulteriori motivi, afferenti alla valutazione della prova, alla qualificazione giuridica dei fatti e alle prescrizioni inerenti al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio innanzi alla Corte di Appello di Firenze.

[1] Si vedano, ex pluris, Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera; Cass. pen., Sez. II, 29 maggio 2018, n. 55199, Salcini; Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 53420, Mairajane.

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