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Terzietà del giudice e procedimento di estradizione: il cumulo di funzioni quale vizio insanabile dell’imparzialità oggettiva – Cass. Pen., sez. VI, 11 giugno 2026, n. 21634

- 31 Luglio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Nel procedimento di estradizione, il requisito di terzietà e imparzialità del giudice rientra nel nucleo essenziale dei diritti fondamentali di difesa, la cui violazione costituisce causa ostativa alla pronuncia favorevole alla consegna dell’estradanda; in tale prospettiva, il cumulo in capo al medesimo soggetto della qualità di persona danneggiata dai reati ascritti all’estradanda, di giudice relatore nelle diverse fasi del procedimento penale (comprese quelle preliminari, cautelare, di merito e di impugnazione) nonché di autore della richiesta di estradizione, integra un difetto di imparzialità oggettiva di macroscopica evidenza, idoneo a pregiudicare l’equità dell’intero processo e a configurare un flagrante diniego di giustizia – tale da determinare la distruzione della sostanza stessa del diritto tutelato dall’art. 6 CEDU -, non sanabile dalla mera presenza nell’ordinamento richiedente di rimedi processuali in astratto predisposti a tutela dell’imparzialità del giudice, ove questi siano stati applicati in termini meramente formali e non abbiano assicurato una tutela sostanziale ed effettiva del diritto di difesa.

Il fatto 

La pronuncia in commento origina da una procedura di estradizione di particolare complessità, nel cui ambito la Corte di cassazione si è pronunciata su questioni di significativo rilievo in tema di garanzie fondamentali del giusto processo nel diritto internazionale della cooperazione giudiziaria in materia penale, con specifico riferimento al requisito di imparzialità oggettiva del giudice quale causa ostativa alla consegna dell’estradanda.

La Corte di appello di Roma, accogliendo la domanda della Repubblica Federativa del Brasile, aveva disposto l’estradizione della ricorrente per l’esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di dieci anni di reclusione e duecento giorni di multa per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico e telematico — aggravato dal danno economico ingente — e di falso ideologico. La pronuncia della Corte distrettuale aveva tuttavia subordinato la sentenza favorevole all’estradizione a specifiche condizioni di carattere diplomatico, imponendo allo Stato richiedente di fornire, prima della consegna effettiva, garanzie aventi ad oggetto: la detenzione dell’estradanda in un determinato istituto penitenziario femminile; l’accesso senza limitazioni di tempo al difensore di fiducia e alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana; e, infine, l’impegno a informare periodicamente l’autorità diplomatica italiana sullo stato di salute e sulle condizioni detentive.

Avverso il decreto della Corte d’appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 705 c.p.p. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonché il vizio di motivazione, in relazione al cumulo, in capo a un medesimo magistrato componente del Supremo Tribunale Federale brasiliano, delle qualità di persona offesa dal procedimento penale, di giudice istruttore che aveva condotto personalmente le indagini, disposto le misure cautelari e ordinato arresti, di giudice relatore del merito innanzi al Supremo Tribunale Federale — organo che nel sistema brasiliano opera come giudice unico per i reati di propria competenza —, di membro del collegio che aveva partecipato alle decisioni anche in sede di riesame e di impugnazione dei provvedimenti da lui stesso emessi, nonché di soggetto che aveva curato la fase esecutiva degli stessi e redatto la richiesta di estradizione. A sostegno di tali doglianze la difesa ha richiamato i rapporti di organizzazioni internazionali per i diritti umani (in particolare, Amnesty International e Human Right Watch) che documentano criticità sistemiche nel rispetto delle garanzie fondamentali nell’ordinamento giudiziario brasiliano, le pronunce della Corte interamericana dei diritti umani e l’applicazione a detto magistrato di sanzioni previste dalla normativa statunitense (la Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act del 2012) in materia di violazioni dei diritti fondamentali.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dei principi del giusto processo, del diritto al contraddittorio nella formazione della prova e del diritto di difesa ai sensi degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. L’assunto difensivo muove dalla considerazione che la condanna si fonderebbe, in misura essenziale se non esclusiva, sulla chiamata in correità di un coimputato, senza che alla ricorrente fosse stato consentito di esaminarlo o di contestarne le dichiarazioni mediante controesame diretto. L’impedimento, si sottolinea, non sarebbe dipeso da una contingenza processuale, bensì da una precisa determinazione del medesimo magistrato che aveva condotto il procedimento, il quale avrebbe altresì sottratto un’informativa della polizia brasiliana — emersa nel corso delle indagini parlamentari — nella quale si escludeva l’esistenza di contatti tra la ricorrente e il proprio accusatore, descritto come soggetto affetto da tratti di mitomania. La difesa ha altresì lamentato il diniego di accesso integrale agli atti e alle prove poste a fondamento della condanna.

Con il terzo motivo è stata eccepita l’insussistenza della condizione di doppia punibilità in relazione al reato di falso ideologico, sul rilievo che gli atti inseriti nel sistema informatico della giustizia brasiliana non sarebbero qualificabili come atti pubblici originali nell’accezione richiesta dagli artt. 476 e 479 c.p., trattandosi di copie o riproduzioni prive di attestazione di conformità e di valore fidefacente, la cui falsificazione non è penalmente sanzionata nell’ordinamento italiano; si è eccepita, inoltre, l’assenza di una norma equivalente all’art. 491-bis c.p.

Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 698 e 705, lett. c), c.p.p. poiché il procedimento a suo carico sarebbe stato condizionato da motivazioni politiche, in ragione del suo ruolo parlamentare e del suo impegno nei movimenti anticorruzione, e ha censurato il diniego, opposto dalla Corte di appello, di procedere all’audizione di un testimone che avrebbe potuto riferire in merito alle intenzioni persecutorie del magistrato procedente.

Con il quinto motivo, infine, ha lamentato la violazione degli artt. 705, comma 2, lett. c-bis, e 698 c.p.p., degli artt. 2 della legge n. 69 del 2005, 3 CEDU e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché vizi della motivazione relativa al rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti e alla incompatibilità delle condizioni di salute dell’estradanda con la detenzione presso il carcere brasiliano. In particolare, si è censurata l’omessa considerazione della perizia medico-legale che aveva evidenziato l’incompatibilità del suo grave quadro clinico con le condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario di destinazione, le cui caratteristiche, smentite da fonti istituzionali e indipendenti, non sarebbero state adeguatamente verificate dalla Corte d’appello. Si è altresì lamentata la violazione del diritto alla prova, in quanto la Corte di appello si era rifiutata di acquisire dalle Autorità brasiliane le informazioni sulle condizioni sanitarie e assistenziali del carcere di destinazione con riguardo al gravissimo quadro clinico della ricorrente.

La Repubblica Federativa del Brasile è intervenuta nel procedimento ai sensi dell’art. 702 c.p.p. e ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, articolando specifiche controdeduzioni su ciascun motivo. In relazione al primo motivo ha sostenuto che il magistrato in questione non potrebbe essere considerato persona offesa dai reati, i quali avrebbero leso il sistema giudiziario brasiliano nel suo complesso; ha altresì rilevato che l’eccezione di incompatibilità era stata sollevata nel corso del procedimento brasiliano ed era stata rigettata, sia per tardività sia per la genericità e la mancanza di prova delle affermazioni difensive. Con riferimento al secondo motivo, lo Stato interveniente ha dedotto che la condanna si era fondata su sei testimoni e su un cospicuo compendio di prove documentali, escludendo pertanto che la chiamata in correità costituisse la prova sola o determinante dell’accusa. In ordine alla doppia punibilità ha evidenziato che le sentenze falsificate sono atti pubblici e che, in ogni caso, la questione risulta superata dall’art. 2, comma 3, del Trattato di estradizione, stante la pacifica sussistenza della doppia punibilità per il reato di accesso abusivo al sistema informatico. Ha negato la natura politica dei reati contestati e ha sostenuto che la ricorrente non aveva assolto l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi e aggiornati idonei a fondare il rischio di trattamenti inumani o degradanti, tanto più alla luce delle specifiche garanzie diplomatiche offerte e delle informazioni aggiornate fornite in ordine all’istituto penitenziario di destinazione.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso, rilevando l’inammissibilità del primo motivo per novità della censura e per mancata allegazione della sua deduzione nel giudizio di merito, la correttezza del sindacato operato dalla Corte distrettuale ai sensi dell’art. 705, comma 1, c.p.p. e l’insussistenza di elementi documentali idonei a fondare il rischio di trattamenti inumani o degradanti.

Con istanza del 19 maggio 2026, inoltre, la ricorrente ha chiesto la riunione del presente procedimento ad altro ricorso relativo a una diversa sentenza favorevole alla sua estradizione per reati di porto illegale di arma da fuoco e costrizione illegale mediante uso di arma da fuoco. Istanza, questa, rigettata dalla Suprema Corte nel corso dell’udienza, ritenendo assenti le ragioni di connessione rilevanti tra i due procedimenti e considerando inopportuna la riunione in ragione dello status detentionis della ricorrente nel procedimento già fissato.

La decisione

La Sesta Sezione penale accoglie il primo motivo di ricorso, rilevandone la valenza logicamente assorbente rispetto all’esame degli ulteriori motivi proposti.

In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione del Procuratore Generale relativa alla novità della questione: dall’esame degli atti — cui la Suprema Corte può accedere in ragione della natura dell’eccezione e della competenza estesa anche al merito ai sensi dell’art. 706 c.p.p. — risulta che la doglianza era stata dedotta sia nel corso del procedimento dinanzi alla Corte territoriale, compresa la fase cautelare, sia nella missiva inviata dalla ricorrente al Ministro della Giustizia, ed era stata esaminata dalla Corte distrettuale, sia pure con riguardo alle dichiarazioni pubbliche rese dal magistrato prima e durante il processo.

Ciò posto, la Corte prende le mosse dall’inquadramento della fattispecie nel quadro pattizio di riferimento. L’art. 5 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, siglato a Roma il 17 ottobre 1989 e ratificato dalla legge 23 aprile 1991, n. 144, prevede che l’estradizione non possa essere concessa se, per il fatto per il quale è domandata, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La Corte procede quindi a una articolata ricostruzione del contenuto e dei limiti di tale nozione, che costituisce il perno ermeneutico dell’intera decisione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione di cui all’art. 705, comma 2, lett. c), c.p.p. ricorre soltanto quando sia prospettata l’assenza, nell’ordinamento dello Stato richiedente, di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non già quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quell’ordinamento[1], né quando l’ordinamento straniero presenti garanzie processuali semplicemente non corrispondenti o assimilabili a quelle previste in quello italiano[2].

«I diritti fondamentali dell’estradando», ricorda la Corte di legittimità, «possono essere garantiti in maniera non uniforme tra l’ordinamento richiedente e quello richiesto e che per la positiva verifica in merito alla sussistenza dei presupposti dell’estradizione non è affatto richiesta la sovrapponibilità dei rispettivi sistemi normativi, dovendosi piuttosto verificare se nell’ordinamento processuale dello Stato richiedente sia violato il nucleo essenziale dei diritti di difesa dell’imputato» (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 26 maggio 2021, n. 26310, Klug).

In applicazione di tali dettami, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la valenza ostativa all’estradizione in una molteplicità di ipotesi: la prospettata violazione della regola processuale di cui all’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. o del divieto di reformatio in peius[3]; la vigenza nello Stato richiedente di un diverso regime in tema di connessione di reati ovvero l’assenza di misure alternative alla detenzione nella fase dell’esecuzione[4]; o, infine, il giudizio celebrato senza assistenza di un difensore, quando la legislazione straniera rimetta all’imputato presente la scelta di difendersi personalmente[5].

In consonanza con la giurisprudenza della Corte EDU, la Suprema Corte precisa che la causa ostativa opera soltanto in presenza di profili di iniquità del processo idonei a configurare il rischio di esporre l’estradando a un «flagrante diniego di giustizia nello Stato richiedente» (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 4 febbraio 2005, Mamatkoulov e Askarov c. Turchia; Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito).

Tale locuzione è stata riferita ai casi di un processo manifestamente contrario alle disposizioni dell’art. 6 CEDU, o alle violazioni di tale gravità da comportare l’annullamento o addirittura «la distruzione della sostanza stessa del diritto tutelato dall’articolo» (cfr. Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito), con esclusione delle semplici irregolarità o della mancanza di garanzie che potrebbero integrare una violazione dell’art. 6 qualora si verificassero nello Stato contraente.

Nella medesima pronuncia, la Corte di Strasburgo ha altresì individuato alcune forme concrete di ingiustizia integratrici di tale diniego, tra cui: la condanna pronunciata in contumacia senza possibilità di un nuovo esame nel merito dell’accusa; il procedimento sommario condotto nel totale disprezzo dei diritti della difesa; la detenzione la cui legittimità non possa essere sottoposta al controllo di un tribunale indipendente e imparziale; il rifiuto deliberato e sistematico di consentire a una persona, in particolare se detenuta all’estero, di comunicare con un avvocato; l’ammissione di prove ottenute mediante tortura. In tali casi spetta al ricorrente fornire elementi idonei a dimostrare l’esistenza di motivi seri per ritenere che, in caso di consegna allo Stato richiedente, egli sarebbe esposto a un rischio reale di subire un flagrante diniego di giustizia; qualora tale prova venga fornita, incombe successivamente al Governo dissipare ogni dubbio al riguardo.

Sulla base di tale quadro di riferimento, la Corte sviluppa il nucleo argomentativo della decisione, affermando che «i requisiti di terzietà ed imparzialità del giudice costituiscono, oltre che una precondizione essenziale di equità del processo, una delle garanzie fondamentali rientranti nel nucleo duro del diritto di difesa, il cui pieno ed effettivo esercizio postula necessariamente la condizione di equidistanza e di imparzialità di colui che è investito per legge del potere di giudicare in merito alla fondatezza o meno dell’accusa».

La Suprema Corte richiama in proposito la giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale garanzia è presidio non solo della funzionalità della giurisdizione, ma anche del diritto di difesa dei cittadini; in essa trova la sua ratio anche la disciplina sull’incompatibilità del giudice, volta a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla forza della prevenzione, ossia dalla tendenza a confermare una decisione già assunta in una sede pregiudicata. Le funzioni del giudicare devono essere assegnate a un soggetto terzo, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi (cfr. Corte cost., sentenze nn. 182 del 2025, 209 del 2024 e 91 del 2023).

L’imparzialità-neutralità del giudice è stata costantemente ritenuta quale garanzia centrale dell’equità del processo, la cui carenza ha una valenza inquinante tale da rendere prive di significato e rilevanza tutte le altre regole e garanzie processuali (Corte cost., sentenza n. 182 del 2025).

La Corte ricorda che la regola dell’imparzialità è sancita anche nelle Carte europee dei diritti: l’art. 6, par. 1, CEDU stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un tribunale indipendente e imparziale; l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto all’esame della causa da parte di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Nella giurisprudenza della Corte EDU, d’altronde, l’imparzialità del giudice viene apprezzata sotto un duplice profilo, soggettivo e oggettivo: il primo, presunto fino a prova contraria, attiene al foro interiore del giudice e all’esistenza di un pregiudizio o di un atteggiamento ostile verso l’imputato; il secondo impone di accertare se sussistano elementi concreti che, anche agli occhi di un osservatore esterno, giustifichino dubbi sull’imparzialità del giudice (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2005, Kyprianou c. Cipro; Corte EDU, 10 novembre 2004, Cianetti c. Italia). Piani, questi, che tuttavia non devono essere intesi come rigidamente separati, giacché il comportamento del giudice può al contempo suscitare dubbi oggettivamente giustificati circa la sua imparzialità e incidere sulla questione delle sue convinzioni personali. Inoltre, nell’ambito del profilo oggettivo, si distingue tra la dimensione funzionale — comprensiva dei casi in cui l’esercizio da parte della stessa persona di diverse funzioni nell’ambito del procedimento, oppure l’esistenza di rapporti gerarchici con altro soggetto del procedimento, suscitino dubbi oggettivamente giustificati — e la dimensione personale, relativa al comportamento del giudice nella causa concreta[6]. Esemplificativo, in tal senso, appare il precedente Cianetti c. Italia, in cui la Corte di Strasburgo ha ravvisato la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU in virtù della partecipazione dei medesimi giudici del tribunale di primo grado al giudizio di riesame.

La Corte EDU ha altresì chiarito che il requisito dell’imparzialità, per la sua centralità, costituisce una «garanzia indisponibile dalle parti, cosicché non ha rilevanza, ad esempio, l’eventuale tardività della presentazione della istanza di ricusazione o la rinuncia a dedurre tale questione» (cfr. Corte EDU, 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spagna; Corte EDU, 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria).

 Nell’elaborazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, simmetricamente, l’indipendenza dei giudici è stata considerata di importanza fondamentale ai fini del funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria e precondizione della mutua fiducia che è alla base del riconoscimento delle decisioni giudiziarie[7].

Applicando, allora, tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta, la Sesta Sezione ritiene che, dall’esame delle allegazioni difensive e degli atti trasmessi dallo Stato richiedente, siano emersi plurimi elementi idonei a far dubitare dell’imparzialità oggettiva del tribunale che ha pronunciato la condanna. Ciò in ragione della duplice veste assunta dal magistrato in questione — quale componente del collegio giudicante e quale persona danneggiata da uno dei reati ascritti alla ricorrente — nonché del cumulo di funzioni da costui svolte nel procedimento penale brasiliano.

Quanto al profilo del danno subito, la Corte precisa che, a prescindere dall’individuazione del bene giuridico tutelato dai reati ascritti alla ricorrente e dalla conseguente impossibilità, sostenuta dallo Stato interveniente, di attribuire a detto magistrato la qualità formale di persona offesa, è indiscutibile che egli possa essere considerato persona danneggiata dai reati contestati, stante il danno — quanto meno reputazionale — cagionato dalla introduzione nel sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia dell’atto relativo a un falso mandato di arresto emesso a suo carico. Quanto al profilo funzionale, risulta dagli atti trasmessi che il medesimo magistrato era stato designato relatore del procedimento penale a carico della ricorrente e, in tale veste, aveva partecipato alla decisione delle questioni preliminari — compresa quella relativa alla sua stessa incompatibilità — alla decisione di condanna e a quella che aveva disposto la perdita immediata del mandato parlamentare dell’imputata; aveva emesso il mandato di arresto a suo carico, redatto la richiesta di estradizione e fornito informazioni in merito all’istituto penitenziario di destinazione.

Dinanzi a tali plurimi elementi, idonei a dare corpo concreto ai sospetti avanzati dalla difesa, lo Stato interveniente si è limitato a richiamare le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’istanza di ricusazione, argomenti — osserva la Corte — ancorati a mere considerazioni di carattere formale, relative al bene giuridico tutelato dal reato e all’inosservanza delle regole interne sulla presentazione dell’istanza, senza affrontare funditus i dubbi di carenza di imparzialità oggettiva del magistrato interessato. Tali argomenti, erroneamente reputati sufficienti dalla Corte territoriale, non valgono ad assicurare l’equità del processo e, in particolare, l’imparzialità oggettiva dell’organo giudicante, a fronte della rilevanza costituzionale e dell’indisponibilità delle situazioni soggettive che risultano vulnerate nel caso concreto.

La Corte sottolinea, in proposito, che ciò che rileva nei rapporti di cooperazione internazionale non è tanto la presenza nello Stato richiedente di garanzie formalmente identiche a quelle assicurate dall’ordinamento italiano, quanto che detto Stato rispetti effettivamente il nucleo incomprimibile dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali, in particolare dall’art. 6 CEDU, al quale si richiama direttamente l’art. 111 Cost.[8].

Nel caso in esame non è in discussione il profilo dell’imparzialità soggettiva del magistrato, bensì quello dell’imparzialità oggettiva, messa in dubbio dalla sequenza degli atti processuali indicati dalla difesa come pregiudizievoli delle garanzie difensive e dell’equità del processo. Le modalità di svolgimento del procedimento penale a carico della ricorrente hanno determinato una macroscopica violazione del diritto di difesa, non sanabile dalla presenza in astratto di un rimedio interno a tutela dell’imparzialità del giudice, poiché tale rimedio è stato applicato in termini prettamente formali, assicurando una tutela solo labiale e non sostanziale delle comuni garanzie difensive.

Lo Stato interveniente, peraltro, non ha fornito alcuna prova concreta dell’equità del processo quale, a titolo esemplificativo, una dichiarazione di astensione da parte del magistrato e il suo rigetto da parte di un organo distinto dal collegio da lui presieduto.

Elementi, questi, che valutati congiuntamente hanno determinato la Suprema Corte a concludere che «siffatta macroscopica violazione di una garanzia costituzionale fondamentale ed irrinunciabile nell’ordinamento dello Stato richiesto dell’estradizione, ha, di fatto, pregiudicato l’intera equità del processo, stendendo un’ombra di pregiudizio sul suo complessivo svolgimento, dall’ammissione delle prove alla loro acquisizione fino [alla]pronuncia della decisione finale alla base della odierna domanda estradizionale».

Conclusioni

Sulla scorta di quanto evidenziato nella parte motiva della sentenza, ritenuta la fondatezza del primo motivo di ricorso e la sua valenza logicamente assorbente rispetto agli ulteriori motivi, la Sesta Sezione penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione. Dichiara la cessazione della misura cautelare in atto e dispone l’immediata rimessione in libertà della ricorrente se non detenuta per altra causa, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 c.p.p. e 203 disp. att. c.p.p.

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