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Legittimazione passiva del responsabile civile in caso di reato commesso da un apparte-nente all’arma dei carabinieri – Cass. VI pen. ud. 14 maggio 2026, n. 26578

- 25 Luglio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In caso di reato commesso da un appartenente all’Arma dei Carabinieri, la legittimazione passiva del responsabile civile va individuata avendo riguardo al Ministero al cui ambito strutturale appartengono le funzioni e i poteri che hanno fornito l’occasione necessaria per il compimento della condotta illecita, e non a quello nel quale è organicamente inquadrato il corpo da cui il militare dipende.

Il fatto 

Il sindacalista P. e il Maresciallo dei Carabinieri C. venivano condannati dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di tentata induzione indebita. La Corte aveva ritenuto che  il Maresciallo C. incaricato di svolgere attività d’indagine all’interno di un procedimento iscritto a carico di F., il quale avrebbe tentato di indurlo a nominare T. come consulente del lavoro, palesando quale contropartita la predisposizione di un’informativa a lui favorevole e tale da garantirgli l’archiviazione del procedimento.

Il suddetto programma criminoso sarebbe stato realizzato mediante l’intermediazione del sindacalista P.

Il Maresciallo veniva altresì condannato per il reato di corruzione per l’esercizio delle proprie funzioni, avendo richiesto e ricevuto indebitamente la somma di €850,00 da parte di T., nell’ambito di un più ampio rapporto di corruttela.

La difesa del suddetto C., proponeva due motivi di ricorso. Con il primo motivo, deduceva la violazione di legge, con riguardo all’omessa motivazione, nonché vizio della stessa, relativamente all’accertamento dell’esistenza di una consapevole volontà da parte del pubblico ufficiale di incidere sulla libertà di autodeterminazione del privato, con riferimento all’assunzione di T. quale consulente del lavoro. Secondo la Difesa la Corte non aveva preso adeguatamente in considerazione il lasso temporale fra le disponibilità ad orientare le indagini e la necessità di nominare un consulente del lavoro, essendo intercorsi circa 7/8 mesi.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza in relazione alla condotta di corruzione per l’esercizio della funzione poiché, secondo la liena difensiva, fra i due sussiteva un rapporto d’amicizia idoneo a giustificare la dazione di denaro come rilevata dalle intercettazioni.

Nell’interesse del sindacalista P. venivano formulati quttro motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione, evidenziando la contraddittorietà della sentenza impugnata poiché essa attribuisce alla denuncia presentata da P. una funzione strumentale alla successiva richiesta di un’utilità indebita, ma al contempo afferma che il disegno criminoso sarebbe maturato soltanto mesi dopo. Secondo la difesa, tali ricostruzioni risultano incompatibili e rendono incerta l’individuazione del momento in cui si sarebbe formato il dolo concorsuale.

Con il secondo motivo si censurava l’illogicità della motivazione. La sentenza richiama i rapporti intercorsi tra P. e F. sin dal marzo 2017, ma collega il contributo dell’imputato al tentativo di induzione indebita soltanto a partire dal giugno 2018, quando si prospetta l’affidamento dell’incarico a al conoscente T. Ne deriverebbe, secondo la difesa, una evidente incoerenza tra le condotte valorizzate e la finalità illecita loro attribuita.

Con il terzo motivo si deduceva la violazione dell’art. 56 c.p., contestando la sussistenza dei requisiti di idoneità e univocità degli atti, in quanto era inequivocabile che i contatti intercorsi con F. non fossero orientati alla commissione del reato e che fossero antecedenti al verificarsi delle circostanze che avrebbero reso possibile il conferimento dell’incarico a T., senza che risulti il compimento di ulteriori condotte significative.

Con il quarto motivo si lamenta l’omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, rilevandosi che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente esaminato le specifiche censure difensive concernenti la rideterminazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero della Difesa, ha contestato la condanna dell’amministrazione quale responsabile civile, sostenendo in primo luogo che la relativa legittimazione passiva fosse stata erroneamente individuata dai giudici di merito poiché C. aveva posto in essere le condotte oggetto di contestazione non già quale appartenente all’Arma dei Carabinieri in rapporto di servizio con il Ministero della Difesa, bensì nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, svolte sotto la direzione e il coordinamento dell’autorità giudiziaria. Da ciò deriverebbe l’impossibilità di imputare al Ministero della Difesa le conseguenze civili dei fatti illeciti al Maresciallo ascritte.

Con un secondo profilo di censura, l’Avvocatura ha escluso la sussistenza del necessario collegamento tra le funzioni esercitate da C. e le condotte criminose accertate in sentenza, in quanto l’abuso commesso dal pubblico ufficiale costituirebbe una deviazione del tutto eccezionale e imprevedibile rispetto ai compiti istituzionalmente attribuitigli, tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria richiesto per affermare la responsabilità dell’amministrazione. In questa prospettiva, l’illecito non rappresenterebbe uno sviluppo, ancorché distorto, dell’attività di servizio, ma una condotta esclusivamente personale e del tutto avulsa dalle finalità pubbliche perseguite dall’ente di appartenenza.

L’ultima censura proposta dall’Avvocatura dello Stato è realtiva alla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto configurabile la responsabilità del Ministero senza affrontare adeguatamente la natura eccezionale e imprevedibile della condotta del Maresciallo. Di fatti, la Corte d’appello avrebbe omesso di spiegare per quali ragioni l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare poteri di controllo o vigilanza idonei a prevenire comportamenti così radicalmente estranei ai doveri d’ufficio del proprio dipendente.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi parzialmente fondati, accolto il quarto motivo proposto da P. e le le motivazioni addotte dall’Avvocatura dello Stato e rigettando tutti gli altri.

I motivi proposti da C. e i primi tre mtivi riportati dalla difesa di P. sono stati accorpati poiché tutti attinenti alle circostanze fattuali e ritenuti complessivamente infondati, condividendo integralmente l’impianto argomentativo sviluppato dai giudici di merito. Dall’analisi complessiva del materiale probatorio è stata infatti desunta l’esistenza di una convergenza intenzionale tra i due imputati, finalizzata a sfruttare il procedimento penale pendente nei confronti di F. per ottenere il conferimento a T., consulente del lavoro, di un incarico professionale particolarmente remunerativo.

La Suprema Corte evidenzia come la vicenda si sia sviluppata attraverso una progressiva attività di avvicinamento della persona offesa, realizzata mediante reiterati contatti, la divulgazione di informazioni riservate sull’andamento delle indagini e la rappresentazione, esplicita o implicita, della capacità di C. di incidere favorevolmente sull’esito del procedimento. In tale contesto, P. ha svolto una funzione di raccordo tra F., C. e T., contribuendo in modo determinante alla formulazione della richiesta indebita.

Con specifico riguardo alla dedotta incompatibilità temporale tra la denuncia presentata da P. e la successiva richiesta di utilità, la Corte ha chiarito che la configurabilità del tentativo di induzione indebita non presuppone che il programma criminoso sia stato elaborato sin dall’origine. È stato ritenuto, piuttosto, che l’intento illecito si sia progressivamente formato nel corso della vicenda, a seguito della comune decisione degli imputati di strumentalizzare le indagini per perseguire interessi personali. Il fatto che l’occasione favorevole sia maturata soltanto in un momento successivo non esclude né l’esistenza del dolo né la rilevanza penale delle condotte poste in essere.

Sono state respinte le censure relative alla mancanza dei requisiti del tentativo poiché gli atti compiuti risultavano avere entrambi i requisiti essenziali richiesti per la qualificazione di un delitto tentato: era doeni e univocamente orientati alla realizzazione dell’illecito, poiché la richiesta di affidare l’incarico a T. era direttamente collegata all’abuso della propria funzione commesso dal Maresciallo dei Carabinieri.

Parimenti infondato è stato giudicato il motivo concernente il reato di corruzione contestato a C. La tesi difensiva secondo cui il versamento di euro 850,00 da parte di T. sarebbe stato determinato da un mero rapporto di amicizia è stata reputata incompatibile con il più ampio quadro fattuale, dal quale emergeva invece un consolidato scambio di utilità e favori tra i due soggetti, incompatibile con una semplice relazione personale.

Diversa valutazione è stata espressa in relazione al quarto motivo di ricorso di P., in quanto la Corte di Legittimità ha rilevato un effettivo difetto di motivazione della sentenza d’appello riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che le specifiche doglianze difensive non avevano ricevuto alcuna risposta. Da ciò è derivato l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, restando definitiva l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato.

Quanto alla posizione del Ministero della Difesa, la Cassazione ha accolto il ricorso del responsabile civile, escludendone la legittimazione passiva, statuendo che ai fini dell’individuazione dell’ente civilmente responsabile non assume rilievo l’appartenenza organica del pubblico ufficiale all’Arma dei Carabinieri, bensì l’ambito funzionale nel quale l’illecito è stato commesso; poiché il Maresciallo C. aveva agito nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, in diretta dipendenza dall’autorità giudiziaria, il Ministero della Difesa non poteva essere chiamato a rispondere delle conseguenze civili del reato.

Conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di C., accolto quello di P. limitatamente al trattamento sanzionatorio e annullato senza rinvio le statuizioni civili nei confronti del Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva.

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