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No all’esimente della causa di non punibilità se manca la richiesta di urgenza di interveni-re chirurgicamente – Cass. Pen., sez. IV, 12 marzo 2026, n. 9579

- 4 Agosto 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

La Cassazione penale ha respinto il ricorso di un’ostetrica condannata per la morte di un neonato non correttamente assistito durante il travaglio indotto con ossitocina per non aver allertato il medico di guardia e non aver comunque inquadrato l’urgenza di procedere a un parto cesareo valutazione che rientrava nella sua competenza. Secondo le linee guida vigenti all’epoca dei fatti, nei parti indotti mediante somministrazione di ossitocina è richiesto il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale, da effettuarsi con un’assistenza ostetrica dedicata in rapporto uno a uno. Muovendo da tali premesse, la Corte territoriale ha individuato evidenti profili di imperizia nella condotta dell’imputata, poiché il tracciato cardiotocografico della partoriente presentava alterazioni chiaramente patologiche. Anche con riguardo alla connotazione della colpa in termini di gravità, non sussiste affatto il denunciato vizio motivazionale. I giudici di merito non solo hanno ricavato l’imperizia nella disamina dei tracciati indicati dalle indicate linee guida, ma hanno altresì spiegato le ragioni che inducono ad escludere una ipotesi di colpa lieve, valorizzando negativamente per la ricorrente tanto le sue specifiche conoscenze professionali, quanto la sensibile divergenza tra il comportamento doveroso omesso e quello realmente tenuto.

Il fatto 

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso proposto da un’ostetrica avverso una sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 589 e 590-sexies c.p., per il decesso di una neonata dovuto a grave asfissia da sofferenza perinatale, causata dal mancato corretto monitoraggio del travaglio della madre. Secondo l’accertamento dei giudici di merito, la ricorrente, ostetrica in servizio presso il Policlinico “non monitorò adeguatamente il travaglio della paziente madre della neonata, trascurando i segnali patologici del tracciato cardiotocografico registrato”, da cui poteva rilevarsi la presenza di decelerazioni precoci in un tracciato connotato da variabilità prolungata, dati per i quali risultava prevedibile un peggioramento della situazione.

Per i giudici, in presenza di un tracciato che presentava alterazioni patologiche, l’ostetrica avrebbe dovuto sospendere il travaglio e sollecitare un taglio cesareo d’urgenza, azione che avrebbe evitato la morte del feto con elevata probabilità. La Corte d’Appello ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 590-sexies, c. 2, c.p. ritenendo la condotta dell’ostetrica non riconducibile a colpa lieve.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su questioni concernenti l’accertamento del nesso di causalità in relazione al reato di omicidio colposo in ambito sanitario e sull’applicabilità dell’art. 590-sexies, c. 2., c.p. nel caso di morte di un neonato causata dalla mancata considerazione delle anomalie emergenti dal tracciato cardiotocografico. L’imputata, per il tramite del suo legale, ha formulato cinque motivi di impugnazione.

In ambito procedurale, con riferimento al primo motivo, ha lamentato la violazione dell’art. 360 c.p.p. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando che ella avrebbe dovuto essere avvisata dell’espletamento dell’esame autoptico, esistendo al momento dell’espletamento dell’accertamento tecnico irripetibile già degli indizi di reità a suo carico.

In secondo luogo, l’imputata ha denunciato un vizio di motivazione e di travisamento della prova in relazione alla causa della morte. Secondo la ricorrente, il travisamento sarebbe consistito nell’aver ritenuto causa del decesso la prolungata sofferenza fetale e non l’evento acuto e imprevedibile dell’attorcigliarsi del cordone ombelicale.

Quale terzo motivo di ricorso, l’imputata ha denunciato la violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all’efficacia salvifica della condotta doverosa omessa.

In quarto luogo, la ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta come imperita, anziché come negligente, ai fini dell’applicazione dell’art. 590-sexies c.p.

Infine, ha denunciato la violazione di legge e di motivazione in ordine al carattere lieve della colpa.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.

In riferimento al primo motivo, la Corte ha evidenziato che entrambi i giudici di merito avevano accertato che gli indizi di reità a carico dell’ostetrica erano emersi solo a seguito dello svolgimento dell’esame autoptico, con conseguente insindacabilità, in sede di legittimità, della relativa valutazione. La Corte territoriale ha quindi colto palesi profili di imperizia nella condotta dell’imputata, la quale non aveva attivato il parto cesareo, nonostante il tracciato cardiotocografico si presentasse come francamente patologico, come concordemente ritenuto sia dai consulenti del p.m. che dai periti nominati dal Tribunale. Pertanto, il primo motivo è inammissibile, perché senza la necessaria specificazione, si limita a reiterare una censura, relativa al concreto apprezzamento dell’esistenza di indizi di responsabilità a carico della ricorrente prima dell’espletamento dell’esame autoptico, già disattesa dal giudice d’appello.

In relazione al secondo motivo, che deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alle cause del decesso, è anch’esso inammissibile: la Corte ha rilevato, per un verso, che, nel caso di c.d. doppia-conforme, il giudizio di legittimità sulla motivazione non ricomprende la valutazione degli elementi probatori, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (circostanza non presente nel caso di specie); per altro verso, che non è deducibile in sede di legittimità, il travisamento del fatto e il travisamento della prova rileva nei limiti in cui l’errore sia tale da aver disarticolato l’intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata, con motivazione congrua, non contraddittoria e non illogica, ha escluso la riconducibilità del decesso della neonata all’avvolgimento del cordone attorno al collo e ha viceversa rilevato che la morte è stata causata da una sofferenza fetale protratta. Trattasi di giudizio eminentemente in fatto, inerente alla ricostruzione degli accadimenti e delle sequenze dell’assistenza approntata nel corso del travaglio e della fase antecedente l’estrazione del feto. Dalla esposizione delle ragioni della decisione è, infatti, agevole ricavare come i giudici territoriali abbiano confutato le singole doglianze difensive.

La Corte di Cassazione, esaminando il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce cumulativamente la violazione di legge e vizio di motivazione in punto di nesso causale tra la condotta omessa e l’evento lesivo. Ha chiarito la Corte d’Appello che, secondo il paradigma logico che connota il ragionamento controfattuale, ciò che assume rilevanza è l’efficacia dell’azione salvifica nello svolgimento degli eventi che determinarono l’evento, collocando la medesima azione salvifica in un preciso momento, antecedente quello in cui la sequenza dei fatti è tale da rendere l’evento ormai irreversibile. Pertanto, ove fosse stato prontamente richiesto un parto cesareo, si sarebbe registrato un diverso decorso causale e si sarebbe estratto il feto vivo.

In relazione agli ultimi due motivi di ricorso, i giudici di legittimità hanno evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente escluso l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies c.p. sulla scorta dell’assunto secondo cui le linee guida di riferimento prevedevano che nei parti con somministrazione di ossitocina fosse richiesto un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale da parte dell’ostetrica. Secondo la Corte, nel caso di specie, pur essendo intervenuto detto monitoraggio, l’ostetrica ne avrebbe erroneamente interpretato gli esiti, non cogliendo gli evidenti segni di sofferenza fetale. In considerazione, da un lato, dell’elevato grado di specializzazione dell’ostetrica e della sua pluriennale esperienza, e, dall’altro lato, della divergenza tra il comportamento tenuto e quello doveroso omesso, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello di escludere la sussistenza di una colpa lieve. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

Conclusioni

Alla stregua di tali argomenti la Suprema Corte dichiarava inammissibile i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.      

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