
SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
Non rientra nel perimetro applicativo dell’art. 603 bis c.p. la prestazione di lavoro intellettuale, indipendentemente dalle condizioni in cui viene erogata.
Il fatto
Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza del GIP di Termini Imerese con cui era stata disposta nei confronti dell’indagata, Presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa esercente attività di istruzione secondaria, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629 c.p.) ai danni dei suoi dipendenti, insegnanti di scuola secondaria. L’accusa avanzata era di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, nonché di costringerli a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati con minaccia consistita nel prospettarne la mancata riassunzione in occasione di successivi rinnovi contrattuali.
Avverso l’ordinanza, il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
Il ricorrente, in particolare, si doleva che la prospettazione delle condizioni contrattuali era stata chiara fin dall’inizio e che l’indagata aveva sempre informato le controparti prima della stipula dei contratti. Ancora, nel ricorso si evidenziava che il mancato corrispettivo era circostanza nota agli interlocutori in epoca anteriore ai primi contatti con la scuola, che era fatto notorio che nel territorio interessato vi siano decine di scuole parificate che praticano le stesse condizioni ed alle quali il personale si sarebbe potuto rivolgere liberamente; che l’assunzione da parte della scuola non è l’unica modalità per maturare punteggio valevole per la graduatoria della scuola pubblica e che la finalità di chi si rivolgeva all’indagata per l’assunzione era il conseguimento del punteggio piuttosto che della retribuzione. Infine, si lamentava la mancata sottoposizione delle dichiarazioni della persona offesa a valutazione di attendibilità.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio in relazione al reato di cui all’art. 603-bis c.p. e con rinvio in relazione al reato di cui all’art. 629 c.p. Dopo aver sottolineato la carenza motivazionale in relazione ai presupposti per l’applicazione della misura cautelare, la pronuncia della Corte si incentra sul perimetro applicativo dell’art. 603-bis c.p., ritenendo la norma in esame non applicabile in relazione alle professioni intellettuali.
Secondo i giudici di legittimità, invero, il campo di applicazione dell’art. 603-bis c.p. è circoscritto alle sole prestazioni di lavoro manuali. Di seguito gli argomenti spesi dalla Suprema Corte.
In primo luogo, la Corte afferma che la norma non può essere ampliata fino a punire fattispecie originariamente non ipotizzate dal legislatore. Di ostacolo non è tanto il divieto di interpretazione analogica nel settore penale, quanto la collocazione della disposizione ed il testo stesso della norma. Si evidenzia a tal riguardo che la disposizione è stata introdotta da una legge mirata a contrastare i fenomeni dello sfruttamento del lavoro in agricoltura ed è inserita in un tessuto normativo costituito da reati come la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, il traffico di organi prelevati da persone vive (oltre che prostituzione e pornografia minorile), tutti reati che colpiscono la personalità individuale, fino al punto di annullarla.
In secondo luogo, si richiama il dato testuale. Il riferimento al reclutamento o all’utilizzazione di manodopera è termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione.
Infine, la Corte ritiene non sussistenti nel caso di specie le condizioni di sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno.
Con riguardo allo sfruttamento dei lavoratori, la Cassazione ritiene che occorra verificare, alla luce dell’orario giornaliero estremamente contenuto svolto da ciascuno degli assunti, e alla rilevanza – ai fini del calcolo del punteggio per le graduatorie dei docenti – non delle ore di servizio ma delle giornate lavorative, se la sottoscrizione dei contratti non corrispondesse ad una scelta di opportunità dei singoli docenti, attratti dalla prospettiva di acquisire punteggio a fronte di un impegno lavorativo minimale.
Con riguardo all’approfittamento dello stato di bisogno, si accoglie quanto prospettato dal ricorrente per il quale la generica considerazione sociologica sulla crisi economica ed occupazionale del territorio è un argomento eccessivamente vago: la crisi occupazionale è situazione “tipica dell’intera società statale”, mentre lo stato di bisogno deve riferirsi al singolo lavoratore.
Conclusioni
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione al capo 1 (art. 603-bis cod.pen.) perché il fatto non sussiste. Dichiara la cessazione parziale della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di F.P. in relazione al capo 1), mandando la cancelleria a comunicare immediatamente il presente dispositivo al Procuratore Generale in sede per i provvedimenti occorrenti ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di F. P. limitatamente al capo 2 (art. 629, commi 1 e 2 cod. pen.) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.