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Truffa contrattuale e l’induzione in errore mediante artifici o raggiri – Cass. Pen., sez. II, 5 gennaio 2026, n. 178

- 4 Giugno 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore mediante artifici o raggiri può realizzarsi anche nella fase esecutiva del rapporto negoziale, quando il contraente inadempiente ponga in essere condotte fraudolente idonee a consolidare l’ingiusto profitto e a determinare o aggravare il danno patrimoniale della controparte.

Il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.

Il fatto 

La pronuncia trae origine da una vicenda commerciale avente ad oggetto la fornitura di pannelli solari: l’imputato aveva ricevuto dalla società acquirente la somma di 47.000,00 euro quale prezzo della fornitura, senza tuttavia procedere alla consegna dei beni pattuiti.

Nel corso del rapporto, al fine di rassicurare la controparte circa la restituzione delle somme percepite, l’imputato consegnava due cambiali recanti la firma falsificata di un presunto garante, simulando così l’intervento di un soggetto terzo che avrebbe assicurato l’adempimento dell’obbligazione.

Il Tribunale riteneva tale condotta integrativa del reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, ai sensi degli artt. 640 e 61, comma 1, n. 7, c.p., decisione successivamente confermata dalla Corte di Appello.

Ecco che, avverso la sentenza, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo:

  1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa e intempestività della querela; si affermava, in particolare, che, affinché si configurasse il delitto di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale doveva essere l’effetto diretto e immediato dell’errore indotto dagli artifizi e raggiri. Invece, nel caso in esame, la somma di 47.000,00 euro era stata versata dalla persona offesa a titolo di acquisto di pannelli solari mai consegnati e, quindi, la disposizione patrimoniale era avvenuta in un momento antecedente e per una causa diversa rispetto alla condotta di falsificazione delle cambiali.

Di conseguenza, si deduceva anche che la querela avrebbe dovuto ritenersi intempestiva rispetto al momento in cui la persona offesa ha avuto cognizione del danno patrimoniale subito in conseguenza del mancato adempimento del contratto di fornitura, che costituiva il vero atto di disposizione patrimoniale rilevante;

  1. veniva altresì dedotta l’erronea qualificazione giuridica del fatto come truffa, sostenendo che la condotta sarebbe stata piuttosto riconducibile alla insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p.;
  2. ancora, l’intempestività della querela giacché il correlato dies a quoavrebbe dovuto coincidere con il momento del pagamento del prezzo;
  3. infine, l’erroneità dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione affronta il tema della configurabilità della truffa contrattuale quando gli artifici e raggiri intervengano nella fase esecutiva del rapporto negoziale e non nella fase genetica del contratto.

Il problema si inserisce nel più ampio dibattito relativo alla distinzione tra truffa e mero inadempimento contrattuale, nonché tra truffa e insolvenza fraudolenta, reato la cui condotta materiale consiste nella dissimulazione dello stato di insolvenza del debitore senza che la volontà negoziale della controparte risulti viziata da un inganno.

Ulteriore questione attiene alla individuazione del dies a quo del termine per proporre querela, nei casi in cui la condotta fraudolenta si manifesti progressivamente durante l’esecuzione del rapporto.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le doglianze difensive.

In primo luogo, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, i giudici ribadiscono il consolidato principio secondo cui, in tema di truffa contrattuale, gli artifici e raggiri possono manifestarsi anche successivamente alla conclusione del contratto, purché essi, all’unisono con il danno cagionato dalla vittima, siano in rapporto di causalità con il comportamento del contraente inadempiente. Nel caso di specie, la condotta dell’imputato non si era limitata a un mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale, ma si era concretizzata in un’ulteriore attività decettiva, consistita nella consegna di cambiali con firme apocrife di un presunto garante, finalizzata a rafforzare l’affidamento della controparte e a ostacolare l’azione recuperatoria della somma già versata. Tale comportamento, secondo la Corte, integra pienamente l’elemento materiale degli artifici e raggiri, così come richiesto dall’art. 640 c.p., distinguendosi nettamente dall’ipotesi criminosa di insolvenza fraudolenta, rispetto alla quale rileva la carenza di un’attività ingannatoria idonea a incidere sulla formazione della volontà del soggetto passivo.

Difatti il contraente inadempiente non si era limitato a tranquillizzare il creditore circa l’esecuzione della prestazione dovuta ma aveva posto in essere un’ulteriore attività decettiva (rilascio di cambiali con firme apocrife), allo scopo di ostacolare l’azione recuperatoria della somma pagata per la fornitura. L’induzione in errore, infatti, sussiste anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il danno e l’ingiusto profitto (in questo senso, si vedano Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02; in senso conforme, Sez. 2 n. 4849 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456-01).

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, la Corte rammenta che il dolo generico può essere desunto dalle concrete modalità della condotta e dalle circostanze del fatto, in ragione delle quali, mediante un processo logico-deduttivo, è possibile inferire la consapevole rappresentazione e accettazione del rischio di realizzazione degli elementi costitutivi del reato.

Quanto alla tempestività della querela, la Suprema Corte afferma che il termine decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce piena conoscenza del fatto di reato nella sua complessiva dimensione oggettiva e soggettiva (e cioè alla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi). Pertanto, nel caso di specie, il dies a quo è stato correttamente individuato nella data di consegna delle cambiali falsificate, momento in cui la condotta fraudolenta si è manifestata in modo compiuto.

Con riferimento al terzo motivo, in tema di causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, va ricordato che il giudizio sul carattere dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131 c.p. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01). La Corte esclude la configurabilità della particolare tenuità del fatto, osservando che l’entità del danno – pari a 47.000 euro – impedisce di ritenere l’offesa di minima entità, trattandosi di un pregiudizio patrimoniale di rilevante consistenza.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza una lettura sostanziale della truffa contrattuale, riconoscendo rilevanza penale anche alle condotte fraudolente poste in essere nel corso dell’esecuzione del rapporto negoziale, quando esse risultino funzionali alla realizzazione o al consolidamento dell’ingiusto profitto.

Anche il quarto motivo veniva ritenuto infondato dalla Corte: premettendo che si afferma in giurisprudenza la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62 c.p. oggetto di un giudizio di fatto e, quindi, esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis c.p., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, l’assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio.

Conclusioni

Alla stregua di tali argomenti la Suprema Corte dichiarava il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidati in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

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