SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza oggetto d’impugnazione, ha disatteso l’istanza di riesame proposta dall’indagato, in ordine alla fattispecie di cui all’art. 326, comma 3, c.p., confermando il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva esteso il sequestro probatorio alla copia forense del telefono cellulare a lui in uso e alle pertinenti caselle di posta elettronica ed e-cloud, già nella disponibilità della polizia giudiziaria.
Avverso tale decisione il difensore dell’indagato propone ricorso per Cassazione, fondato su due articolati motivi.
In premessa, tuttavia, la difesa rammenta come un primo vincolo reale sui dispositivi informatici fosse stato imposto il 9 febbraio 2024, con riferimento alle indagini per il delitto di abuso d’ufficio, mentre il successivo sequestro della copia forense, disposto il 1° aprile 2025, si colloca nell’alveo del distinto procedimento per rivelazione di segreto d’ufficio.
Con il primo motivo, allora, il ricorrente deduce una violazione degli artt. 253 e 260, comma 2, c.p.p., lamentando l’assenza di qualsivoglia rigorosa garanzia circa la genuinità, la completezza e l’integrità del compendio digitale sequestrato. I dati informatici, infatti, sarebbero rimasti per oltre un anno nella disponibilità della polizia giudiziaria senza che alcuna documentazione attestasse le modalità di loro custodia dalla fase di estrazione sino al 14 aprile 2025.
Le prescrizioni evocate dal Tribunale del riesame — contenute nel provvedimento genetico del 9 febbraio 2024 — avrebbero riguardato esclusivamente le operazioni di ricerca e acquisizione, lasciando del tutto indeterminate le successive fasi di conservazione; e difetterebbe agli atti persino il verbale comprovante l’estrazione della copia forense su supporto non riscrivibile, in aperto contrasto con il dettato dell’art. 260 c.p.p.
Il secondo motivo attiene, invece, alla violazione degli artt. 253 e 275, comma 2, c.p.p., segnatamente dei principi cardine di proporzionalità, adeguatezza e essenzialità del sequestro probatorio alla funzione investigativa. La difesa, in particolare, stigmatizza il carattere inevitabilmente esplorativo dell’acquisizione, osservando come le difficoltà operative richiamate dal Tribunale del riesame — l’asserita impossibilità di utilizzare chiavi di ricerca, la peculiare conformazione del caso, la vastità del materiale — non possano, di per sé sole, legittimare un apprendimento così ampio, indiscriminato e temporalmente dilatato. Né potrebbe ritenersi ammissibile la segmentazione temporale del vincolo reale in corrispondenza dell’iscrizione del nuovo reato, permanendo immutati tanto i soggetti procedenti quanto il corpus dei dati sequestrati.
Il ricorrente richiama, inoltre, la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il decreto di sequestro di dispositivi informatici deve esplicitare in modo puntuale e analitico le ragioni dell’eventuale acquisizione estensiva, i criteri selettivi del materiale, l’eventuale delimitazione cronologica dei dati pertinenti e i tempi in cui sarà operata la loro scrematura, con restituzione del materiale privo di rilevanza investigativa. Elementi motivazionali che, nella prospettazione difensiva, risulterebbero del tutto assenti nel decreto impugnato.
Con requisitoria e conclusioni scritte, il Procuratore generale ha, infine, concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte apre la propria motivazione affermando esplicitamente la fondatezza del ricorso, chiarendo come il motivo secondo, che assume valore preliminare, riguardi la violazione degli artt. 253 e 275, comma 2, c.p.p. e, in particolare, dei principi di proporzionalità e adeguatezza del vincolo reale, poiché il sequestro eseguito avrebbe uno scopo meramente esplorativo.
Questa prima affermazione anticipa il punto centrale dell’intera pronuncia: il sequestro probatorio non può mai tradursi in un mezzo di ricerca generalizzata e indiscriminata della notitia criminis, ma deve essere funzionalmente e strettamente correlato a una finalità probatoria concreta, specifica e giustificata.
La Corte chiarisce, difatti, sin da subito, che il motivo è fondato e avvia una ricostruzione sistematica del principio di proporzionalità, che non viene trattato come un requisito accessorio, ma come un vero e proprio «fondamento costituzionale del sequestro probatorio», dal quale discendono, come vedremo, una serie di obblighi motivazionali particolarmente stringenti, soprattutto quando siano in gioco dati informatici, la cui natura rende inevitabilmente invasiva l’apprensione.
Il ragionamento della Suprema Corte si sviluppa dapprima sul piano sovranazionale e costituzionale. Si ricorda, infatti, che il principio di proporzionalità è espressamente sancito non solo dall’art. 275, comma 3, c.p.p., ma anche dall’art. 5, paragrafi 3 e 4, TUE, dagli artt. 49, par. 3, e 52 CDFUE, ed è inoltre costantemente ribadito dalla Corte EDU come parametro imprescindibile per valutare la legittimità delle ingerenze dello Stato nella sfera dei diritti fondamentali.
È significativo che la Corte, nel ricostruire la ratio del principio, richiami le decisioni europee che hanno contribuito a definire il concetto di “giusto equilibrio” nella materia del sequestro di beni. L’idea che il sacrificio imposto al singolo non possa mai risultare eccessivo rispetto allo scopo perseguito, invero, costituisce la pietra angolare sulla quale si fonda l’intero impianto motivazionale della sentenza.
Su questa base la Cassazione ripercorre in modo puntuale la storica pronuncia Bevilacqua (Cass. pen., Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876), chiarendo che, a far data da quella pronuncia, le Sezioni Unite hanno escluso che l’essere un bene “corpo del reato” possa legittimare “in automatico” il sequestro probatorio. Si rileva, in particolare, come le Sezioni Unite Bevilacqua abbiano «confutato l’argomento dell’autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato», affermando che tale impostazione sarebbe incompatibile con le garanzie costituzionali del diritto di proprietà. In quella occasione, invero, è stato sostenuto come solo la predetta interpretazione sia «l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali» poiché, diversamente, il sacrificio del diritto di proprietà verrebbe ancorato a «una circostanza del tutto accidentale», ossia la natura della res, anziché a un fine probatorio concreto (Cass. pen., Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Bevilacqua).
Ed ancora, si riporta il principio secondo cui il sequestro probatorio, pur quando abbia ad oggetto il corpo del reato, deve essere corredato da una motivazione idonea a spiegare «il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni». Passaggio, questo, decisivo, perché colloca la proporzionalità al centro della verifica di legittimità della misura, imponendo un obbligo motivazionale non eludibile, anche in virtù della portata precettiva dell’art. 42 Cost. e art. 1 primo Protocollo Addizionale CEDU[1].
La Corte, poi, passa all’altro pilastro dell’elaborazione giurisprudenziale: la sentenza Botticelli (Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2018, n. 36072). Qui viene riaffermato con forte chiarezza il collegamento tra proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e residualità.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, sottolineato l’«ineludibile necessità di un’interpretazione della norma (l’art. 253 cod. proc. pen.) che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti», evidenziando altresì come «ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria)» (Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2018, n. 36072, Botticelli).
In tale ottica, allora, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diviene requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità.
Viene, ancora, evidenziato come la natura stessa del sequestro probatorio, quale vincolo che limita la disponibilità del bene, impone che esso sia adottato solo quando non sia possibile perseguire il fine istruttorio attraverso «modalità meno afflittive». Questa affermazione introduce nel sistema un concetto decisivo: la residualità del sequestro, intesa non come opzione eventuale, ma come limite strutturale.
La Corte, poi, ripercorre le ricadute sistematiche di tali pronunce nel quadro delle misure cautelari reali. Viene ricordato, fra le altre, la tendenza giurisprudenziale a trasporre nel settore dei sequestri reali i criteri dell’art. 275 c.p.p., dunque proporzionalità, adeguatezza e gradualità, anche mediante la modulazione del vincolo nei limiti strettamente necessari (Cass. pen., Sez. V, 21 ottobre 2010, n. 8152, Magnano, 2010; Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 8382, Caruso; Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 21271, Konovalov); su tale linea, si è concluso affermando la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria.
È interessante, inoltre, la parte della motivazione in cui la Corte collega questa evoluzione ai parametri europei, richiamando la giurisprudenza EDU (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servi si; Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex Srl c. Romania), nella quale viene ribadito che il sacrificio del diritto di proprietà non può mai essere “eccessivo” rispetto allo scopo perseguito.
Non vi è chi non veda, allora, come il rispetto del principio di proporzionalità costituisca il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l’esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.
La Cassazione, ancora, nel prosieguo, fa discendere da tale principio la funzione del sequestro probatorio, concludendo che esso deve evitare «un’esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito» e deve, dunque, «essere realizzata in forme che, pur garantendone l’effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite»
A questo punto la Corte introduce la questione centrale dell’intero provvedimento: la particolare delicatezza del sequestro probatorio di dati informatici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 CDFUE.
Il testo utilizza espressioni molto incisive, affermando che tale sequestro costituisce «una misura particolarmente invasiva della sfera personale» poiché consente una «esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati», coinvolgendo non solo dati relativi ai fatti oggetto d’indagine, ma anche informazioni idonee a rivelare «comportamenti, inclinazioni personali e idee» dell’indagato, e persino di soggetti terzi estranei all’illecito penale.
La Corte sviluppa una parte del suo discorso che, pur ancorata alla giurisprudenza precedente, amplia in modo rilevante la prospettiva. Viene ribadita, difatti, l’illegittimità di sequestri aventi ad oggetto interi archivi documentali, quando l’apprensione si traduca in una raccolta indiscriminata di dati senza selezione e senza criteri (Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2019, n. 43556, Scarsini). Tale principio viene poi esteso direttamente al settore informatico: è illegittimo il sequestro indiscriminato dell’intero contenuto di un personal computer (Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 24617, Rizzo) o di un telefono cellulare o tablet (Cass. pen., Sez. VI, 9 dicembre 2020, n. 6623, Pessotto; Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265, Aleotti).
Tra le citazioni più rilevanti, inoltre, vi è il riferimento alla sentenza Bozzano, in cui la Cassazione aveva riconosciuto la nullità del sequestro di un telefono cellulare quando il pubblico ministero aveva acquisito «la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati» (Cass. pen., Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1286, Bozzano). Occasione nella quale la Corte aveva altresì affermato che la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 c.p.p., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo, quale effetto diretto del vizio genetico del provvedimento.
Dopo aver ricordato come la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo abbia ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina; Corte EDU, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia), la Suprema Corte chiarisce come il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.
Sul punto, invero, si richiamano gli orientamenti del Giudice di legittimità (Cass. pen., Sez. VI, 15 febbraio 2024, n. 17312, Corsaro; Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677, Donadini) con cui era stato affermato – con estrema nettezza – come la valutazione circa la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati è consentita solo dall’obbligo del pubblico ministero di indicare, con adeguata motivazione:
- le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
- i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
- i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Proprio su questo punto viene formulata la critica più severa al Tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva ritenuto legittima l’apprensione integrale dei dati, affermando che l’assenza di chiavi di ricerca, la mole del materiale e la peculiarità del caso rendessero inevitabile un sequestro totale. Eppure, la Cassazione osserva che tali ragioni sono formulate in modo «puramente apodittico, in quanto potrebbero essere poste a fondamento di qualsiasi provvedimento di apprensione dei dati telematici di un indagato», rispondendo, per l’effetto, alle censure del ricorrente in modo meramente apparente.
La Corte, quindi, sottolinea che la mancanza di criteri selettivi trasforma la misura in un sequestro «generalizzante ed esplorativo», dunque incompatibile con l’art. 253 c.p.p. e con i principi costituzionali.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che le questioni di proporzionalità non possono essere “derubricate” a questioni meramente esecutive in quanto, «la proporzionalità del sequestro ne costituisce specifico requisito di legittimità e fondamento costituzionale» e, dunque, possono essere pienamente dedotte in sede di riesame.
Questa affermazione ha un carattere sistemico importante e consolida definitivamente l’idea che l’atto genetico del sequestro deve contenere, ab origine, tutti gli elementi necessari per dimostrare la proporzionalità, pena la nullità.
In virtù di tali elementi, allora, la Corte conclude che tanto il decreto di sequestro quanto l’ordinanza del riesame devono essere annullati senza rinvio, con contestuale restituzione dei beni materiali e dei dati digitali estratti poiché, come affermato dalle Sezioni Unite Andreucci, la semplice restituzione del dispositivo fisico non esaurisce il pregiudizio derivante dal sequestro, poiché la «disponibilità esclusiva del patrimonio informativo» costituisce un diritto autonomo tutelato dagli artt. 7 e 8 CDFUE e dall’art. 8 CEDU (Cass. pen., Sez. Un., 20 luglio 2017, n. 40963, Andreucci).
Conclusioni
Sulla scorta delle argomentazioni supra esposte, quindi, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
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[1] Viene, invero, riportato espressamente l’argomento adottato dalle Sezioni Unite Bevilacqua secondo cui «le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che “la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)» (Cass. pen., Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Bevilacqua).




