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Nel caso di utilizzo di sistemi di comunicazione telematica, ai fini della consumazione del delitto di atti sessuali con minorenne non è necessaria la contestualità delle condotte poste in essere – Cass. Pen. Sez. III, 08 maggio 2026, n. 16564

- 28 Maggio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Ai fini della configurabilità del delitto di atti sessuali con minorenne, nel caso in cui esso sia realizzato mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione telematica, non è richiesta la contestualità temporale tra le condotte rispettivamente poste in essere dal soggetto agente e dalla persona offesa ed è sufficiente che quella tenuta da quest’ultima sia, sotto il profilo causale, conseguenza della prima.

Il fatto 

La Corte di appello, con sentenza del 14 marzo 2025, confermava integralmente la pronuncia di condanna, di anni tre di reclusione, emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice di Primo Grado, con la quale riconosceva l’imputato penalmente responsabile dei reati di cui all’art. 609-quater cod. pen..; all’art. 600-ter cod. pen.

Avverso la sentenza di appello, l’imputato, per il tramite del suo procuratore speciale, proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

Con il primo motivo, veniva dedotta il travisamento della prova in ordine all’attività di adescamento, siccome le conversazioni a contenuto erotico valorizzate dai giudici di merito non sarebbero intercorse con la persona offesa, bensì con soggetti terzi estranei al procedimento; si contestava altresì che l’avvenuta induzione fosse ricavabile dalle dichiarazioni della madre della minore.

Per il tramite del motivo numero due, veniva lamentata l’inesistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e gli atti di autoerotismo posti in essere dalla minore, rilevando in particolare la mancanza di contestualità temporale tra l’attività di induzione e la produzione delle immagini, essendo la condotta perpetrata per il tramite di strumenti di telecomunicazione.

Il terzo motivo considerava insussistente il delitto di cui all’art. 600-ter cod. pen., in quanto l’imputato consegnava il materiale alla zia della persona offesa, al fine di metterla in guardia rispetto ai comportamenti della minore. Pertanto, non poteva ritenersi esistente la condotta di “cessione”.

Con il quarto motivo si sosteneva che il materiale pedopornografico non potesse dirsi realizzato “utilizzando” la minore, essendo stato da questa autoprodotto in assenza di costrizione.

Con il quinto motivo, infine, si lamentava un vizio nel calcolo della pena: la Corte di appello, nel calcolo della pena, non avrebbero computato correttamente le attenuanti generiche in quanto non sarebbero state calcolate sull’aumento operato per la continuazione, con conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus.

La decisione

La Corte rigettava il ricorso, ritenendo infondati tutti e cinque i motivi.

Sul primo motivo, relativo al travisamento della prova, la Terza Sezione premetteva la differenza tra travisamento per invenzione, ovverosia l’introduzione in motivazione di un’informazione probatoria inesistente in atti; e travisamento per soppressione, cioè un’omessa valutazione di una prova decisiva, precisando che per far valere tale vizio in sede di legittimità occorre: identificare il singolo atto processuale; individuare il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione in sentenza; fornirne la prova della effettiva esistenza; dimostrarne la incidenza decisiva sull’impianto motivazionale. Nel caso di specie, il ricorrente si limitava a dedurre l’irriconducibilità delle utenze telefoniche alla persona offesa, senza fornire gli elementi fattuali necessari a confutare la circostanza, obiettivamente accertata, che nella memoria del cellulare dell’imputato fossero rinvenute immagini pornografiche ritraenti inequivocabilmente la Marino.

Sul secondo motivo, la Corte chiariva che per configurare il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. sia sufficiente un mero nesso di causalità tra la condotta del soggetto agente e quella della vittima, senza che i due comportamenti debbano essere contestuali. La contestualità temporale è, dunque, irrilevante; ciò che conta è la posteriorità causale degli atti rispetto all’azione induttiva.

Contestualmente, anche il terzo motivo veniva posto nel nulla.

Gli Ermellini escludevano in radice la distinzione tra “cessione” e “consegna”, evidenziando che la norma punisca chiunque “offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito” materiale pedopornografico, a prescindere da qualsiasi finalità perseguita dall’agente. La ratio della disposizione è quella di impedire qualsiasi forma di circolazione del materiale, in quanto ogni sua diffusione, a prescindere dal movente, accresce oggettivamente il rischio di ulteriore propagazione. Le uniche ipotesi penalmente irrilevanti attengono all’esistenza di una scriminante scrimina ovvero la ricorrenza di una causa di giustificazione ex artt. 51-54 c.p., ad esclusione, dunque, di quanto positivizzato dall’art. 50 cod. pen., essendo indisponibile il bene da parte della persona offesa in ragione della minore età.

La Corte, in merito al quarto motivo di ricorso, riteneva assorbente la considerazione che il materiale, pur materialmente prodotto dalla minore, fosse stato realizzato perché condizionata dalle richieste dell’imputato.

Invero, il concetto di “utilizzazione”, ai fini dell’art. 600-ter c.p., ricorre ogniqualvolta il minore sia strumento di una condotta altrui, il che si verifica puntualmente quando il suo comportamento è il risultato di una pressante sollecitazione proveniente dall’esterno.

La Corte, in ultimo, ribadiva che il calcolo della diminuzione costituita dalle attenuanti generiche debba incidere sulla sanzione irrogata per ciascuno dei reati, incluso l’aumento per continuazione, sebbene non necessariamente con la medesima incidenza proporzionale. Pertanto, il calcolo correttamente seguiva la sequenza: individuazione della pena base; applicazione della riduzione per le attenuanti generiche; calcolo dell’aumento per la continuazione già “dosato” tenendo conto dell’effetto del riconoscimento exart. 62 bis cod. pen.

Conclusioni

La Corte Suprema di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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