SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In tema di truffa, la valutazione dell’idoneità astratta dell’artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l’altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l’effetto raggiunto dimostra implicitamente l’effettiva idoneità della condotta, dovendosi in tal caso escludere che la negligenza negli accertamenti da parte del soggetto passivo possa incidere sulla configurabilità del reato, né vale ad escludere il delitto l’eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa.
Il fatto
La Corte di Appello confermava la responsabilità penale dell’imputato per il reato di truffa e ordinava la restituzione del provento del delitto ovvero dell’autovettura sequestrata, ritenendo annullato retroattivamente ex art. 1439 c.c. il contratto di vendita del veicolo.
Avverso la sentenza di appello, veniva presentato ricorso per Cassazione articolato in due motivi: con il primo si deduceva, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa: nello specifico, che il pagamento dell’automobile, con un assegno a vuoto intestato a terzi, non fosse idoneo a integrare gli artifici e i raggiri richiesti dal reato sopra riportato.
Con il secondo motivo di ricorso si contestava la statuizione con la quale il Tribunale aveva annullato ex tunc il contratto di compravendita dell’auto, sostenendo che il giudice penale non avrebbe il potere di emettere sentenze costitutive, ex art. 185 c.p.
La Corte di Cassazione, pertanto, si è occupata dell’astratta idoneità dell’artificio e raggiro nel reato di truffa e dei poteri del giudice penale ove sorga una contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate.
La decisione
La Suprema Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Con riferimento al primo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte ricorda come secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di truffa contrattuale, l’elemento che conferisce al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, incidendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – in modo da condurlo alla stipulazione del contratto attraverso artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (ex multis, Cass. Pen., sez. II, 13 settembre 2019, sent. n. 39698).
Ciò premesso, nel caso di specie la Corte rileva come l’assegno che l’imputato ha consegnato per effettuare il pagamento non solo era stato tratto da una terza persona, circostanza di cui la vittima era a conoscenza, ma, altresì, era stato tratto su un conto corrente estinto nel 2008 e, dunque, non incassabile; quest’ultima circostanza, tuttavia, non era conosciuta, né conoscibile al momento della compravendita, dalla venditrice. E’ quindi palese che l’imputato ha assunto l’obbligazione con la volontà di non adempierla, elemento sufficiente ad integrare il dolo della truffa.
Ciò, a parere della Corte, dimostra come l’obbligazione assunta dall’imputato risultava sin dall’ inizio caratterizzata dalla volontà di non adempierla; tale elemento è sufficiente ad integrare il dolo della truffa. La persona offesa è stata dunque tratta in errore sulla possibilità di incassare un titolo che non era incassabile.
Al contrario, secondo la Corte, risulta irrilevante ai fini della configurabilità del reato l’eventuale negligenza o imprudenza della vittima nel non avvedersi di un inganno che poteva essere riconoscibile ovvero la idoneità del raggiro ad indurre in errore.
Pertanto, in ossequio al principio di diritto più volte affermato dal Supremo Collegio, la valutazione circa l’astratta idoneità dell’artificio e raggiro ad ingannare e l’altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato: l’effetto raggiunto dimostra implicitamente l’effettiva idoneità della condotta, dovendosi in tal caso escludere che la negligenza negli accertamenti da parte del soggetto passivo possa incidere sulla configurabilità del reato (si veda, Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011 – 01).
Relativamente al secondo motivo, che il Supremo Consesso ritiene fondato, lo stesso ricorda come anche secondo la giurisprudenza civile il contratto concluso per effetto di truffa da parte di uno dei contraenti in danno dell’altro, non può essere considerato nullo, ma annullabile, ai sensi dell’articolo 1439 c.c. (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 26 maggio 2008, n. 13566; Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2016, n. 18930).
Altresì, l’annullamento del contratto può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge nel termine di 5 anni dalla scoperta del dolo, secondo gli artt. 1441 e 1442 c.c., e richiede una sentenza, di natura costitutiva, ad opera del giudice.
Dal momento in cui viene emessa la sentenza costitutiva cessano retroattivamente i diritti trasferiti dal contratto annullabile e nasce il diritto delle parti alla restituzione delle prestazioni eventualmente effettuate in esecuzione dello stesso.
Nel caso de quo, tuttavia, la richiesta di annullare il contratto ai sensi dell’art. 1439 cod. civ. è stata avanzata dalla parte civile solo nelle conclusioni rassegnate in sede di discussione innanzi al Tribunale; tale circostanza, a prescindere dalla possibilità o meno del giudice penale di emettere sentenze costitutive di annullamento, integra la c.d. mutatio libelli ovvero una domanda del tutto nuova e diversa rispetto a quella formulata nel libello introduttivo, e, come tale inammissibile. Richiamando un precedente di questa Corte, i Giudici di merito hanno affermato che il potere/dovere del giudice penale di ordinare le restituzioni previsto dall’art. 185 cod. pen., presuppone implicitamente anche quello di dichiarare la nullità di contratti o titoli giuridici che sono di ostacolo alla restituzione. Inoltre, la possibilità per la parte civile di proporre domande del tutto nuove rispetto a quelle contenute nell’atto di costituzione non è infatti prevista da alcuna disposizione del codice di procedura penale, e del resto, come è noto, anche nel processo civile, mentre la modificazione/precisazione della domanda è ammessa soltanto nel rispetto degli stringenti limiti formali e temporali stabiliti dall’art. 183 c.p.c., l’introduzione di una domanda del tutto nuova (cioè fondata su presupposti ed avente un oggetto diverso da quella originaria), cd mutatio libelli, è vietata.
Dunque, rileva la Corte come il giudice di prime cure si sia erroneamente pronunciato su una domanda nuova che ha portato all’annullamento ex tunc del contratto e alla restituzione del mezzo alla venditrice.
Invero, il giudice avrebbe dovuto rimettere la decisione sulla proprietà controversa dell’automobile al giudice civile e non sostituirsi, di fatto, a quest’ultimo.
Su tali assunti, la Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio, limitatamente alla statuizione con la quale è stato annullato il contratto di compravendita dell’autovettura concluso per effetto della truffa.
Conclusioni
Alla stregua di tali argomenti la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al contratto di vendita del veicolo.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.




