SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta.
Svolgimento del processo
La guida sotto l’influenza dell’alcool è una fattispecie di reato che sollecita spesso il pensiero della Cassazione.
È palese che la materia sia caratterizzata da una duplice esigenza: garantire, da un lato, il celere accertamento deli elementi di prova in grado di dimostrare il fatto (particolarmente sensibili al decorso del tempo) e, dall’altro, non pregiudicare il diritto di difesa della persona coinvolta.
Ancora una volta, la Cassazione è stata chiamata a verificare se, in un concreto episodio, il bilanciamento sia stato correttamente garantito.
Nella fattispecie in esame, un imputato era stato condannato nei giudizi di merito perchè ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
Il fatto era stato chiaramente cristallizzato dall’istruttoria:
- nell’anno 2018 l’imputato era stato coinvolto in un sinistro stradale;
- condotto in ospedale a bordo di autoambulanza, era stato sottoposto all’accertamento mediante esame del sangue, da eseguirsi con urgenza, su richiesta della polizia giudiziaria;
- l’accertamento era positivo sicché risultava la presenza di alcol, nella percentuale di 1,98 g/I, e di stupefacenti (cocaina 41 ng/m1);
- l’operatore di p.g. aveva testimoniato riferendo che “al medesimo non era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché versava in uno stato di shock, risultando impossibile interloquire con lui”;
- per converso, la madre dell’imputato aveva asserito di aver colloquiato con il figlio subito dopo il verificarsi del sinistro, trovandolo cosciente, ma di non avere presenziato all’arrivo delle forze dell’ordine.
La Corte di Appello escludevva il contrasto insanabile tra le due versioni, atteso che la madre aveva interloquito con il figlio in un momento diverso rispetto all’arrivo dei militari.
Per tale ragione, confermava il giudizio di attendibilità della versione fornita dalla polizia giudiziaria, anche in considerazione del fatto che, all’accesso al pronto soccorso, i sanitari avevano riscontrato un livello di gravità con coefficiente pari a “2”, rappresentativo di uno stato di compromissione dei parametri vitali, e perciò compatibile con le condizioni di semi-incoscienza descritte dal militare.
L’imputato, proponendo ricorso per Cassazione, sostanzialmente lamentava l’omesso avviso volto a garantire l’eventuale assistenza nel corso dell’attività di accertamento irripetibile.
Dalla lettura della sentenza si desume chiaramente che:
- la polizia giudiziaria non aveva potuto dare l’avviso di assistenza in sede di primo intervento poiché l’imputato era in stato di shock tale da impedire un’ordinaria conversazione;
- la polizia giudiziaria chiese gli acceramenti urgenti all’ospediale a mezzo fax alle ore 21:31 dd. 31.12.2018;
- nel referto degli esami espletati, vi era un riferimento, a sua volta, di una richiesta di accertamenti urgenti sul campione prelevato in sede di prime cure (4.1.2019).
Motivi della decisione
(…)
Invero, il complesso iter che conduce dal primo intervento in occasione di un sinistro stradale con feriti all’ottenimento di un dato scientifico circa lo stato di ebbrezza alcolica e/o presenza di tracce di stupefacenti può manifestarsi in diversi modi
A prescindere da ciò, l’obiettivo è comunque uno: garantire l’accertamento del dato prima che sia troppo tardi (nel rispetto del diritto di assistenza).
Per tale ragione, la Cassazione rammenta che nel caso in esame la prima richiesta riguardasse il prelievo del campione biologico, da effettuarsi nell’immediatezza, ed a questo momento che dovesse essere riferita la valutazione sullo stato psicofisico del soggetto, ovvero se fosse in grado o meno di interloquire sugli avvisi relativi al consenso per il prelievo ed alla facoltà di farsi assistere da un difensore.
La seconda richiesta, invece, era riferita alla istanza, rivolta al gabinetto di analisi, di sottoporre ad esame il campione precedentemente prelevato.
Nel provvedimento impugnato era stato specificato che ritardare il prelievo non avrebbe avuto alcun senso, poiché il decorso del tempo, in misura di 4 giorni, avrebbe compromesso definitivamente l’esito dell’esame sul tasso alcolemico, da effettuarsi necessariamente in prossimità della condotta di guida.
Non può dunque trovare accoglimento il motivo di ricorso che faceva leva sul fatto che, accordando prevalenza alla data del referto (4/1/2019), in considerazione del tempo trascorso dal sinistro, sarebbe stato certamente possibile dare avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore ed acquisire eventualmente il suo consenso all’esame invasivo.
I giudici di merito avevano correttamente ritenuta la sussistenza dei presupposti di fatto per ritenere applicabile il principio secondo cui “In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta”.
Tale principio deve essere peraltro coniugato con la necessità dell’accertamento immediato, non dilazionabile in attesa che il soggetto si riprenda e sia consapevole e cosciente o che si attenda un difensore di fiducia ove fosse avvisato, essendo stato precisato da questa Corte che non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo incondizionato di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale dilazione.
(…)
Dispositivo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.