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Successione di leggi penali e disciplina dell’abbandono di rifiuti da parte del titolare di impresa: la continuità normativa tra art. 256, comma 2, e art. 255, comma 1.1, D.Lgs. n. 152/2006 alla luce del c.d. decreto terra dei fuochi – Cass. Pen., sez. III, 31 luglio 2026, n. 29217

- 8 Settembre 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l’art. 255, comma 1.1, d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dal d.l. n. 116 del 2025 (conv. con l. n. 147 del 2025), e l’art. 256, comma 2, del medesimo decreto, abrogato dal medesimo decreto-legge, atteso che la relativa condotta è oggi prevista, con identico contenuto, dalla nuova disposizione, essendosi modificato il solo trattamento sanzionatorio; né può ritenersi che tale condotta sia riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.2 del medesimo art. 255, che, in ragione della clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato», sottrae il rapporto tra le due disposizioni al principio di specialità degli illeciti amministrativi e configura un concorso apparente di norme risolto nel senso della prevalenza dell’illecito penale in presenza di rifiuti speciali ovvero di condotta posta in essere da titolare di impresa o responsabile di ente.

Il fatto 

La pronuncia in commento trae origine da un procedimento di merito relativo al reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui agli artt. 110 c.p. e 192, 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo aveva condannato il primo ricorrente alla pena di euro duemila di ammenda e il secondo ricorrente alla pena di euro milleottocento di ammenda, ritenendo provato che i due imputati, nell’esercizio di un’attività commerciale di ortofrutta, avessero reiteratamente abbandonato rifiuti speciali non pericolosi — in particolare cassette per la frutta, nonché quattro sedie e rifiuti organici — configurando la fattispecie penale di gestione non autorizzata dei rifiuti riservata ai titolari di imprese e ai responsabili di enti.

Avverso tale pronuncia, entrambi gli imputati proponevano, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, distinti ricorsi per cassazione.

Il primo ricorrente articolava quattro motivi di doglianza. Con il primo, eccepiva la violazione dell’art. 192 e dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, assumendo che il susseguirsi delle modifiche normative — da ultimo, il d.l. n. 116 del 2025, c.d. decreto Terra dei Fuochi — avesse determinato l’abolitio criminis della fattispecie originariamente prevista dall’art. 256, comma 2, del medesimo testo unico. Con il secondo motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che dai filmati di videosorveglianza emergesse con chiarezza che l’autore materiale dell’abbandono fosse persona diversa da sé, circostanza che sarebbe stata confermata dai testi della polizia municipale, i quali avrebbero dichiarato di essere risaliti alla sua identità esclusivamente attraverso la targa del veicolo utilizzato. Con il terzo motivo, lamentava la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo, deduceva la violazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto fosse stata espressamente richiesta dalla difesa, senza che il Tribunale si fosse pronunciato sul punto.

Il secondo ricorrente formulava due motivi di censura, il primo dei quali risultava sostanzialmente sovrapponibile a quello del coimputato. Egli deduceva, in particolare, l’erronea applicazione degli artt. 255 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 2 c.p., soggiungendo che difettasse in capo alla propria persona la qualifica di imprenditore, elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice: trattandosi di mera persona fisica, la condotta ascrittagli avrebbe dovuto essere qualificata, all’epoca dei fatti, come semplice illecito amministrativo. Con il secondo motivo, lamentava la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena e alla mancata applicazione della riduzione discendente dal riconoscimento delle attenuanti generiche, segnalando un’irriducibile contraddizione tra motivazione e dispositivo, giacché, pur avendo il Tribunale concesso le predette attenuanti, la pena non era stata corrispondentemente ridotta.

Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

La decisione

La Terza Sezione penale, pur pervenendo alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, riserva ampia parte della motivazione all’esame del primo motivo del primo ricorrente, concernente la dedotta abolitio criminis, giudicandolo manifestamente infondato all’esito di una puntuale ricostruzione dell’evoluzione normativa della disciplina sanzionatoria in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo previgente. Sino al 10 agosto 2023, l’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 sanzionava in via amministrativa, con sanzione pecuniaria da trecento a tremila euro (raddoppiata per i rifiuti pericolosi), chiunque, in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandonasse o depositasse rifiuti ovvero li immettesse nelle acque superficiali o sotterranee, fatta salva l’applicazione dell’art. 256, comma 2. Tale ultima disposizione estendeva le pene previste dal comma 1 del medesimo art. 256 — arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro per i rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro per quelli pericolosi — ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonassero o depositassero in modo incontrollato i rifiuti. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ravvisava tra le due disposizioni un rapporto di specialità, fondato sulle peculiari qualifiche soggettive dei rispettivi destinatari, circoscritti, nel caso della norma penale, ai soli titolari di imprese e responsabili di enti[1]; la fattispecie incriminatrice trovava peraltro applicazione anche nei confronti di chi esercitasse di fatto un’attività imprenditoriale, a prescindere dalla qualifica formale dell’agente o dalla natura dell’attività svolta[2].

Un primo intervento riformatore si deve al decreto-legge n. 105 del 2023, che trasformava in contravvenzione la violazione amministrativa già prevista dall’art. 255, comma 1, punendola con l’ammenda da mille a diecimila euro, raddoppiata per i rifiuti pericolosi. Anche dopo tale innovazione, la giurisprudenza confermava la perdurante operatività del principio di specialità tra le due fattispecie (cfr. Cass. pen., Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 18046, Palazzo).

Il quadro è stato ulteriormente ridisegnato dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. decreto Terra dei Fuochi), convertito con la legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha novellato l’art. 255 del testo unico ambientale. Il nuovo comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abbandoni o depositi rifiuti in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, sia punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro, con l’aggiunta, qualora siano impiegati veicoli a motore, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Il comma 1.1, di nuova introduzione, stabilisce per converso che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonino o depositino in modo incontrollato i rifiuti in violazione dell’art. 192, commi 1 e 2, siano puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.

Sulla scorta di tale ricostruzione, la Corte enuncia il nucleo argomentativo della decisione, facendo propria la tesi della piena continuità normativa già affermata da un precedente della medesima Sezione: se è vero che l’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 è stato abrogato dalla novella del 2025, è parimenti certo che la medesima condotta risulta oggi prevista, con identico contenuto precettivo, dal nuovo art. 255, comma 1.1, introdotto dal decreto-legge n. 116 del 2025. Ne consegue che «in tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l’art. 255, comma 1.1 del d.lgs. 152/2006, come introdotto dal d.l. n. 116 del 2025, e l’art. 256, comma 2, del medesimo decreto, abrogato dal medesimo decreto-legge» (cfr. Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2026, n. 15687, Tantulli).

Ad avviso del Giudice di legittimità, l’unico profilo genuinamente innovato dalla riforma attiene al trattamento sanzionatorio: per i rifiuti non pericolosi — quali quelli oggetto della vicenda in esame — la previgente cornice edittale (arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro) risultava meno severa di quella attualmente vigente. Nella specie, peraltro, nessun concreto pregiudizio è derivato al ricorrente, avendo il Tribunale fatto applicazione della cornice edittale dell’abrogato art. 256, comma 2, più favorevole al reo.

La Corte esclude, altresì, che la condotta ascritta agli imputati possa trovare collocazione nella diversa fattispecie di cui al comma 1.2 dell’art. 255, introdotto dalla medesima novella. Tale disposizione sanziona in via amministrativa — fatta salva la rilevanza penale del fatto — l’abbandono o il deposito di rifiuti urbani in prossimità dei contenitori destinati alla raccolta, in violazione della normativa locale in materia di conferimento, con l’eventuale sanzione accessoria del fermo del veicolo. L’illecito amministrativo, osserva la Corte, è testualmente circoscritto alle violazioni dei regolamenti comunali emanati ai sensi dell’art. 198 d.lgs. n. 152 del 2006, che demanda ai Comuni la disciplina della raccolta differenziata e delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le ipotesi di conferimento errato, di mancato rispetto degli orari, di utilizzo improprio dei contenitori o di collocazione dei rifiuti in aree non servite dal sistema di raccolta, e non già l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti in senso lato, quale previsto dalla norma incriminatrice.

La Corte precisa, in secondo luogo, che la presenza della clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» nel comma 1.2 sottrae il rapporto tra le due disposizioni al principio di specialità degli illeciti amministrativi sancito dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981 e lo attrae nell’orbita del concorso apparente di norme. Il conflitto normativo deve pertanto risolversi nel senso della prevalenza dell’illecito penale ogniqualvolta ricorrano elementi di sicuro rilievo penale — quale l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti speciali — e, in ogni caso, qualora la condotta sia ascrivibile a un titolare di impresa o a un responsabile di ente, indipendentemente dalla tipologia del rifiuto, in linea con quanto già affermato in un precedente conforme in relazione al previgente rapporto tra i commi 1 e 2 dell’art. 256.

Da tali premesse la Corte trae il duplice corollario secondo cui «in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, ricorre l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1. e non l’illecito amministrativo di cui al comma 1.2, indipendentemente dalla natura dell’attività o del soggetto responsabile» e che «l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1 è collegato alla sola qualifica soggettiva dell’autore della condotta e non anche alla derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa; lo stesso risulta quindi integrato ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza o qualifica, come, ad esempio, i «rifiuti urbani».

Calando tali coordinate ermeneutiche nella vicenda concreta, la Corte osserva che agli imputati era contestato il reiterato abbandono, nell’esercizio dell’attività di impresa di ortofrutta, di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cassette per la frutta – circostanza che esclude in radice, sul piano fattuale, l’applicabilità dell’illecito amministrativo – e che, parimenti, anche l’abbandono delle sedie e dei rifiuti organici integra la fattispecie penale, essendo stato posto in essere dal titolare dell’impresa per il tramite di un proprio sottoposto.

Il secondo motivo del primo ricorrente è parimenti dichiarato inammissibile, in quanto inteso a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva evidenziato come la responsabilità del ricorrente fosse comprovata, oltre che dalle riprese, dagli esiti del sopralluogo presso l’attività commerciale, ove erano stati rinvenuti gli automezzi impiegati per l’abbandono, ancora carichi di cassette vuote riconducibili alla vendita di ortofrutta, e ove entrambi gli imputati erano stati identificati. La circostanza che l’abbandono materiale fosse stato eseguito dal secondo ricorrente aveva consentito al Tribunale di inferire, con ragionamento non manifestamente illogico, la sussistenza tra i due di un rapporto di lavoro, quantomeno di fatto. La censura difensiva — osserva la Corte, facendo proprio il rilievo del Procuratore generale — si risolveva nel mero tentativo di contrapporre una diversa lettura dei medesimi elementi fattuali, senza evidenziare effettive lacune o manifeste illogicità della motivazione; manifestamente infondato è altresì il rilievo sulla qualificazione della condotta, avendo la sentenza descritto plurimi episodi di deposito incontrollato, anche al suolo, escludendone espressamente il carattere occasionale.

Anche il terzo motivo è dichiarato inammissibile. In ordine alle circostanze attenuanti generiche, la Corte rileva che la relativa istanza non aveva formato oggetto delle conclusioni del ricorrente e ribadisce il consolidato principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le attenuanti generiche, né a motivare il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata una specifica richiesta, non potendo la generica domanda di assoluzione o di condanna al minimo della pena equivalere a un’istanza di concessione delle attenuanti[3]. Ad abundantiam, la Corte osserva che la pena irrogata dal Tribunale — duemila euro di ammenda per il primo ricorrente e milleottocento per il secondo — si attestava già al di sotto del minimo edittale previsto anche nell’ipotesi di applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, posto che il riconoscimento di queste ultime sul minimo edittale avrebbe condotto a una pena di euro millesettecentoquarantadue. Ne discende che tanto la doglianza sulle attenuanti generiche quanto quella sulla commisurazione della pena risultano inammissibili per difetto di interesse, non potendo i ricorrenti conseguire un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello, già inferiore al minimo di legge, concretamente applicato.

Il quarto motivo, attinente alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, in questa materia, la motivazione può risultare anche in via implicita dall’argomentazione con la quale il giudice abbia apprezzato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato ai sensi dell’art. 133 c.p., ai fini della verifica di congruità del trattamento sanzionatorio (cfr. Cass. pen., Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 15658, Epidendio). Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata, pur non dedicando un’espressa motivazione al punto, offriva un complessivo impianto argomentativo incompatibile con l’applicazione della causa di non punibilità, avendo valorizzato la pluralità delle condotte, la loro sistematica reiterazione, l’entità e la tipologia dei rifiuti, nonché il contesto imprenditoriale di provenienza, così implicitamente escludendo la sussistenza dei presupposti — in primis la tenuità dell’offesa — necessari per l’operatività dell’istituto.

Quanto al ricorso del secondo imputato, la Corte ne pronuncia l’integrale inammissibilità. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per le medesime ragioni già esposte: la sentenza aveva ricostruito in via induttiva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i due imputati, sicché la prospettazione difensiva — muovente dalla premessa che il ricorrente avesse agito isolatamente, uti privatus — ometteva di confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, difettando della necessaria specificità. Ne consegue che la tesi secondo cui, all’epoca dei fatti, la condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere qualificata come mera violazione amministrativa risulta inconferente, avendo la sentenza accertato la provenienza dei rifiuti da attività di impresa. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per le medesime ragioni illustrate in relazione all’omologa doglianza del coimputato, non avendo il ricorrente formulato espressa richiesta di concessione delle attenuanti generiche nelle proprie conclusioni e risultando comunque la pena irrogata inferiore al minimo edittale.

Conclusioni

In conclusione, la Terza Sezione penale dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte dispone altresì, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il versamento, da parte di ciascun ricorrente, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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