SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
In tema di applicabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, comma 1, n. 5, c.p., secondo cui “le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.
Svolgimento del processo
Bisogna attendere il Regio Decreto Legge del 20 luglio 1934 n. 1404, per assistere ad un primo tentativo di sistemazione capillare della disciplina minorile, attraverso l’istituzione del Tribunale per i minorenni, che ha apportato una profonda trasformazione al sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile. Il Tribunale per i minorenni, che ha determinato una svolta decisiva verso la creazione del diritto penale minorile, venne istituito presso ogni sede di Corte d’appello o di sezione di Corte d’appello. Ricadevano nel suo ambito tre settori di competenza: civile, penale ed amministrativo. La composizione era data da due membri togati e due onorari. I primi scelti tra i magistrati, mentre i due membri onorari, necessariamente un uomo e una donna, erano benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia aventi il trentesimo anno di età. Nell’ art. 50 dell’Ordinamento Giudiziario si trova un riferimento ad essi sotto la denominazione di “esperti”. Attraverso il loro apporto il Tribunale per i minorenni aggiunse alla sua competenza giuridica competenze psicologiche, pedagogiche, sociologiche, che risultarono di estrema importanza per un organo chiamato ad operare in situazioni complesse che vedevano coinvolti soggetti deboli e bisognosi di tutela, quali erano appunto i minori.
Motivi della decisione
(…)
Gli elementi valutati dalla Corte di Cassazione possono essere così evidenziati:
– in via preliminare, e con riferimento all’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancanza di querela, sollevata col motivo aggiunto, si deve evidenziare che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 8Riforma Cartabia) non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale;
– con riferimento al motivo di gravame inerente la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 5, c.p. vengono prese in considerazione diverse situazioni che ricomprendono le circostanze di tempo, tra le quali particolare risalto, nella casistica giurisprudenziale e nel caso in esame, hanno assunto le condotte criminose realizzate in tempo di notte, le circostanze di luogo e le circostanze di persona. Gia le Sezioni Unite (Cass. Pen., SS.UU., 15 luglio 2021, n. 40275) avevano evidenziato che il fondamento della circostanza di tempo, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest’ultima viene a svolgersi.
Il tempo di notte costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa, perché di notte, secondo consolidate massime di esperienza, riconosciute come tali e generalmente accettate, più volte accreditate dal legislatore cala l’oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azioni delittuose, meno agevolmente visibili ab externo), le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie o terzi, che potrebbero prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati e la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.
L’effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che sia in ipotesi derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte, deve essere tuttavia valutato in concreto e, in particolare e proprio nel caso de quo, se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo quali la predisposizione di un sistema di vigilanza privata e/o di un sistema di video sorveglianza.
L’esistenza di un siffatto impianto potrà essere valorizzata per escludere la circostanza aggravante de qua nei casi in cui l’impianto di videoripresa, atto di per sé a consentire ex post l’individuazione dei responsabili del reato, sia collegato alla centrale operativa di polizia o di un istituto di vigilanza privata, sì da consentire il tempestivo accorrere di soccorsi. In altri casi in cui l’impianto sia spento o altrimenti disattivato dal soggetto agente, o sia privo del collegamento con centrali operative delle forze dell’ordine o di istituti di vigilanza privati, la sua installazione non rileverà ai fini dell’esclusione della circostanza aggravante in esame.
Ed infatti, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione pur dando atto della presenza di un impianto di videosorveglianza ha evidenziato che lo stesso non ha scoraggiato l’imputato dal perpetrare l’azione delittuosa, né è servita ad allertare il proprietario o le forze dell’ordine:
– anche il motivo inerente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è stato ritenuto meritevole di accoglimento, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi non soltanto ai precedenti penali dell’imputato, ma anche alle modalità del fatto, compiuto con professionalità e organizzazione, oltre che all’assenza di elementi positivi a favore dello stesso.
(…)
Dispositivo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.