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Cass. Pen., sez I, ud. 6 giugno 2023 (dep. 25 settembre 2023), nr. 38879

- 28 Settembre 2023

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il tribunale è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l’età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 c.p. e 47-ter O.P. in relazione ai principi costituzionali di riferimento.

Svolgimento del processo 

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda di differimento della esecuzione o di detenzione domiciliare per motivi di salute; avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il soggetto detenuto, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo.

Si deduce l’erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto né dell’età del ricorrente – ultrasettantenne – né della obiettiva gravità di talune patologie in atto, che richiedono controlli estremamente accurati e frequenti; vi sarebbe pertanto una obiettiva carenza argomentativa, in riferimento alla sottovalutazione dei rischi correlati alla protrazione della detenzione.

Motivi della decisione

(…)

Gli elementi valutati dalla Corte di Cassazione possono essere così evidenziati:

– la sospensione obbligatoria dell’esecuzione della pena, ex 146, comma 1, n. 3 c.p., nell’escludere ogni bilanciamento con esigenze specialpreventive, presuppone una condizione di particolare gravità della condizione patologica tale da determinare la incompatibilità con lo stato detentivo (sia in rapporto a necessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire trattamenti utili al miglioramento delle condizioni), mentre quella in tema di sospensione facoltativa – art. 147, comma 1, n. 2 c.p. – nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in condizioni di grave infermità fisica postula una differente rilevanza delle patologie (intese come di minore gravità) e richiede – in via generale – che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in rapporto alla natura dell’infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti o che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie, non sia praticabile in modo adeguato in ambiente penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui all’art. 11 O.P.- Il differimento della pena, in via generale, non è di per sé ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione. Nel solo caso della sospensione facoltativa il legislatore evidenzia che il differimento dell’esecuzione non vede del tutto estranea, nell’esercizio della discrezionalità del giudice in punto di bilanciamento di valori, la considerazione della perdurante pericolosità sociale dell’istante;

– la detenzione domiciliare ordinaria è disciplinata dall’art. 47-terP., introdotto con la L. 10 ottobre 1986, n. 663, e permette al condannato di espiare la pena detentiva, o residuo della stessa, non più nell’istituto penitenziario, bensì presso la propria abitazione, in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. L’art. 47-ter O.P. individua tassativamente i soggetti a che possono richiedere, al Tribunale di sorveglianza competente per territorio, l’accesso a tale beneficio, cioè coloro che abbiano compiuto i 70 anni di età, purché non siano stati condannati per reati previsti dagli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., i delinquenti abituali, professionali o recidivi ai sensi dell’art. 99 c.p.-

Su quest’ultimo punto è opportuno evidenziare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 56 del 9 marzo 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, O.P., limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale». La detenzione domiciliare può inoltre essere concessa ai condannati alla pena della reclusione non superiore a quattro anni  qualora si tratti di donne incinta o madri di prole di età non superiore a 10 anni con esse conviventi, persone che versano in uno stato di salute particolarmente grave da necessitare di costanti contatti con i presidi sanitari del territorio, soggetti che abbiano compiuto i 60 anni di età e affetti da patologie gravi o parzialmente invalidanti, ovvero che non abbiano compiuto i ventun anni di età, per motivi di lavoro, famiglia, salute e studio.

Il comma 1-bis, dell’art. 47-ter O.P., prevede l’applicazione della misura alternativa anche nei confronti dei condannati alla pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Il successivo comma 1-ter, che qui riveste particolare interesse, prevede che in caso di rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare.

La previsione di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, O.P. consente infatti di applicare, lì dove residuino esigenze specialpreventive, la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell’entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all’art. 4-bis O.P. e si rapporta ad entrambe le condizioni di fatto descritte dal legislatore agli artt. 146 e 147 c.p., atteso che la misura in questione consente di interrompere la detenzione carceraria ed evitare l’effetto sospensivo ‘purò della pena mantenendo un controllo, ove necessario, sui comportamenti del soggetto sottoposto.

La detenzione domiciliare ha sempre più di contenuti di natura risocializzante mediante l’imposizione di prescrizioni, non solo a carattere negativo, ma anche positivo, finalizzate alla rieducazione del condannato in quanto il Tribunale di sorveglianza può stabilire anche disposizioni di natura risocializzante, non limitandosi ad una regolamentazione in negativo, elencando solamente i divieti; costituisce inoltre una misura intermedia, applicata in ragione dei progressi conseguiti nel corso del trattamento, prima dell’applicazione della misura più ampia dell’affidamento in prova.

La concedibilità della liberazione anticipata anche al detenuto domiciliare, inoltre, conferma ulteriormente la natura di misura alternativa, in quanto beneficio che ha come presupposto proprio la partecipazione all’opera di rieducazione.

(…)

Dispositivo

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza.

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