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Ordinanza di custodia cautelare disposta in appello ai sensi dell’art. 300, comma 5 c.p.p, nei confronti dell’imputato prosciolto in primo grado il rimedio che quest’ultimo può esperire è il riesame ex art. 309 c.p.p., – Cass. Pen. Sez. Un. (ud. 11 luglio 2024 – dep. 03.12.2024), n. 44060

- 19 Febbraio 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. Le considerazioni preliminari della corte: i tratti distintivi di appello e riesame. 4. Il primo orientamento: l’appello cautelare. 5. La seconda tesi: l’esperibilità dell’istanza di riesame. 6. La decisione  delle Sezioni Unite. 7. Conclusioni.

Massima

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

Il fatto 

Nell’ambito del procedimento instaurato per i reati di omicidio volontario aggravato; tentato omicidio aggravato; detenzione e porto illegali di armi aggravati; art. 73, DPR 309/90 e 416-bis.1 cod. pen., a carico di N. C. e altri, il GIP di Napoli respingeva la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata nei confronti degli imputati.

Avverso il provvedimento di rigetto presentava appello cautelare il PM e, in parziale accoglimento di esso, il Tribunale del riesame di Napoli applicava ad N. C. la misura della custodia cautelare in carcere.

Con la sentenza del 6 ottobre 2022, il GUP di Napoli, procedendo nelle forme del rito abbreviato, assolveva N. C. da tutti i reati con la formula “per non aver commesso il fatto” e conseguentemente dichiarava la cessazione della misura cautelare di N. C., ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen.

In data 28 settembre 2023, la Corte d’assise di Napoli, riformava la sentenza di Prime Cure, condannando N.C. e, in data 2 ottobre 2023, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, depositava richiesta di emissione della misura cautelare in carcere nei confronti di N.C.

Il 26 ottobre 2023, la Corte d’assise di appello di Napoli applicava la misura richiesta, considerando che N.C. – nel giudizio di appello – veniva condannato per le imputazioni di omicidio, lesioni, detenzione e porto di armi e tentato acquisto di sostanze stupefacenti.

Avverso l’ordinanza, l’imputato proponeva impugnazione innanzi all’organo del riesame ma, quest’ultimo, qualificando il gravame come “appello” lo dichiarava inammissibile poiché priva della contestuale esposizione dei motivi.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’errata applicazione degli artt. 275, 309 e 310 cod. proc. pen.

Infatti, secondo il ricorrente, l’ordinanza applicativa oggetto di impugnazione era da considerarsi “nuova” e, quindi, diversa da quella originaria disposta nel primo grado, perché gli elementi valutati erano dissimili. Infatti – durante l’appello – N.C. veniva condannato per concorso anomalo nel delitto di omicidio, a dispetto dell’originaria imputazione di omicidio volontario, trattandosi – dunque – di reato diverso. Di conseguenza, stando alle motivazioni del ricorso, l’ordinanza della Corte d’assise di appello di Napoli avrebbe dovuto considerarsi “genetica” e, quindi, soggetta a riesame.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella sua requisitoria, concludeva per il rigetto del ricorso individuando il mezzo di gravame nell’appello.

Con ordinanza del 10 aprile 2024, la Prima Sezione penale, rilevato un contrasto interpretativo in giurisprudenza, rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione:

«Se l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l’ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l’appello cautelare».

Le considerazioni preliminari della corte: i tratti distintivi di appello e riesame

Le Sezioni Unite venivano chiamate a definire il mezzo di gravame che l’imputato deve proporre avverso l’ordinanza applicativa di misura cautelare di tipo coercitivo ai sensi dell’art. 300, comma 5 cod. proc. pen., secondo cui:

«Qualora l’imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata messa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall’articolo 271, comma 1, lettere b) e c)».

Preliminarmente, al fine di risolvere il contrasto, la Corte di Cassazione ricostruiva gli istituti dell’appello cautelare e del riesame.

L’atto di appello costituisce mezzo di impugnazione parzialmente devolutivo (secondo il brocardo “Tantum devolutum quantum appellatum”), tale da imporre, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica dei punti del provvedimento che si intendono contestare.

La verifica della genericità è sovrapponibile a quanto richiesto per il ricorso per Cassazione, dovendo concludersi per l’inammissibilità qualora non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Tale ricostruzione è ricavabile dall’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen. laddove prevede l’inammissibilità dell’atto se non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato.

Infatti, funzione dell’impugnazione, ex species l’appello, è la critica vincolata avverso il provvedimento cui si riferisce.

«Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si contesta»[1].

Al mezzo di gravame in esame devono applicarsi le stesse regole degli ordinari mezzi di impugnazione, tra cui gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con l’effetto – dunque – di rendere necessaria l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a fondamento della richiesta.

Diversa è la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen., per cui non sono richiesti l’indicazione degli specifici punti di diritto e di fatto a fondamento della stessa, costituendo mezzo di impugnazione totalmente devolutivo[2].

Tuttavia, in assenza di una formulazione di specifiche questioni sui presupposti applicativi della misura cautelare, il giudice del riesame può limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, sempreché dimostri di averlo valutato.

L’esito del riesame può essere l’annullamento o la riforma in senso favorevole all’imputato, anche per motivi che sono diversi da quelli prospettati nell’atto di gravame.

Il discrimen tra i due mezzi, dunque, si traduce anche nell’introduzione di motivi nuovi, la diversità e la natura dei termini fissati per lo svolgimento del procedimento e l’emissione del provvedimento, nonché le modalità di svolgimento stesso del procedimento.

Il primo orientamento: l’appello cautelare

L’orientamento prevalente risolveva la questione individuando l’appello cautelare.

La teoria maggioritaria fondava l’iter logico-giuridico sulla novità della misura ex art. 300, comma 5, cod. proc. pen. e sulle cause di cessazione dell’efficacia della misura cautelare disposta.

In questi casi, è presente un titolo legittimo, ma la sua efficacia cessa per un fatto esterno all’ordinanza cautelare, dacché essendo assente una nuova valutazione sulla persistenza o meno delle esigenze cautelari, deve ritenersi che il titolo originario si riespande, rendendo necessario l’appello.

Di contro, se il titolo cessa perché i presupposti applicativi vengono a mancare, l’ordinanza genetica viene eliminata, per cui ogni successiva misura disposta non realizza una rinnovazione, ma costituisce una nuova misura e, dunque, soggetta al riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, ossia la reiterazione della misura cautelare ad imputato considerato assolto in primo grado, ma condannato in appello, si riconoscerebbe una riemissione della misura che veniva già disposta in primo grado.

L’esegesi veniva supportata dall’art. 300 cod. proc. pen. Se il legislatore intendeva recidere qualunque collegamento tra la prima e la seconda applicazione, il comma quinto sarebbe stato inutile, dato che la possibilità di applicazione ex novo sarebbe stata regolata dalle disposizioni generali in tema di misure cautelari personali.

Le pronunce conformi concludono affermando che nell’ipotesi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen.: «il rimedio è quello dell’appello essendo l’inefficacia di quello precedente estranea alla validità e al merito di esso, non discendente da violazione di legge, né dal carattere provvisorio di quello emesso da giudice incompetente, né conseguenza di annullamento»[3] non potendosi dedurre un nuovo provvedimento ma riespansione del titolo originario.

La seconda tesi: l’esperibilità dell’istanza di riesame

Il secondo orientamento riteneva esperibile l’istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.

Invero, l’impostazione minoritaria affermava che la misura caducata o, comunque, divenuta inefficace doveva intendersi come mai esistita e, dunque, tamquam non esset. Di conseguenza, la misura reiterativa di un’ordinanza coercitiva dovrebbe essere soggetta a riesame perché “nuova”.

Il ragionamento principiava dall’incipit dell’art. 309 cod. proc. pen., il quale dispone che il mezzo di gravame vada diretto contro “l’ordinanza che dispone una misura cautelare”, senza ulteriori specificazioni. Per cui, una lettura più restrittiva significherebbe contrastare la lettera stessa della norma, nonché – aggiungono gli Ermellini – una creazione di una norma nuova, contenente una non consentita limitazione del suo ambito di applicabilità all’ordinanza che dispone “per la prima volta” una misura coercitiva.

La locuzione “ordinanza che dispone una misura coercitiva” consentirebbe di estendere al caso contemplato dall’art. 300, comma 5, cod. proc. pen. la proponibilità dell’istanza di riesame, in quanto già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi analoghe (tra cui il provvedimento applicativo di una misura coercitiva dopo la revoca della precedente; ordinanza pronunciata a seguito della declaratoria di inefficacia di quella precedente per inosservanza dei termini).

Infine, il secondo orientamento proponeva un’obiezione difficilmente superabile dall’esegetica prevalente. Si sosteneva, infatti, che dopo l’intervento di una pronuncia assolutoria, le condizioni di applicabilità di un provvedimento limitativo della libertà personale sarebbero diverse rispetto alla situazione “anteriore”, poiché i gravi indizi di colpevolezza, i quali venivano ritenuti sussistenti in un primo segmento del processo, venivano – poi –meno con la pronuncia di proscioglimento.

La lettura, infine, veniva resa ancor più di pregio in considerazione del combinato disposto artt. 275, comma 1 bis e 300, comma 5, cod. proc. pen., perché si determina una omologazione dei criteri valutativi e delle regole alle quali il giudice deve attenersi nell’applicazione della misura; dunque, proprio per tale omologazione viene precluso il ricorso all’esigenza probatoria, pervenendosi alla emissione di un’ordinanza genetica suscettibile di riesame e non all’adozione di un provvedimento concernente la rinnovazione, modifica o estinzione ricorribile con il mezzo ex art. 310 cod. proc. pen.

La decisione delle Sezioni Unite

«Ritiene il collegio che l’imputato, il quale si trovi nella situazione processuale delineata dall’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., debba impugnare con l’istanza di riesame l’ordinanza con la quale sia stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, emessa a seguito di condanna pronunciata al termine del giudizio di appello»[4].

L’art. 300 cod. proc. pen. sottende un automatismo derivante dalla sentenza di proscioglimento che ribalti la precedente valutazione di probabile “colpevolezza” posta a base della misura, per il quale la persona sottoposta a misura cautelare ha diritto ad ottenere un’immediata reintegrazione dello “status libertatis”.

L’ultimo comma della suddetta norma prevede che l’imputato prosciolto e successivamente condannato per lo stesso fatto possa essere sottoposto a misura coercitiva esclusivamente qualora ricorrano le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c).

Per cui veniva ritenuto infondato l’argomento per il quale se il legislatore avesse inteso recidere qualunque collegamento tra la prima e la seconda applicazione della misura, la disposizione di cui al comma 5 sarebbe stata inutile, perché l’applicazione ex novo sarebbe stata regolata dalle disposizioni generali.

In realtà, la norma costituisce piana attuazione della legge-delega n. 81 del 1987 esprimente l’esigenza di evitare che il reo, in caso di assoluzione, possa darsi alla fuga.

Inconsistente era altresì l’argomento fondato sull’argomento letterale, riferito all’utilizzo del participio passato “disposte” all’interno dell’art. 300 cod. proc. pen., in contrapposizione con il termine “dispone” di cui all’art. 309.

Le Sezioni Unite evidenziano che il verbo “disporre” asserisce a molteplici ipotesi pacificamente riconducibili all’esperibilità del riesame, come nel caso di rimedio avverso l’applicazione originaria di una misura iterdittiva; contro provvedimenti inerenti alle modalità esecutive delle misure; avverso provvedimenti emessi in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte.

Il Supremo Consesso, rispondeva – poi – all’argomento maggiormente persuasivo dell’orientamento maggioritario: la distinzione delle cause di estinzione in automatiche e in non automatiche; in particolare affermando che le prime comporterebbero una riespansione del titolo originario.

Se è vero che l’inefficacia costituisce conseguenza automatica della sentenza di assoluzione, è altresì vero che il provvedimento cautelare emesso successivamente alla caducazione del precedente deve essere considerato come nuova misura, con il quale il giudice procedente veniva chiamato nuovamente a verificare la sussistenza dei presupposti cautelari.

Per cui, la Corte definiva inadeguato il criterio prescelto dall’orientamento maggioritario per verificare il carattere di novità del provvedimento.

Ad onor del vero, il Collegio riteneva anche che la sentenza di assoluzione non integri un “automatismo” processuale oggettivo, ma un ribaltamento dell’originario quadro indiziario e cautelare a cui il giudice era pervenuto nell’esercizio della sua discrezionalità.

Anzi proprio partendo dal significato della pronuncia di assoluzione in primo grado «che all’interprete è consentito orientarsi verso un approdo esegetico che lo autorizza ad attribuire carattere di novità e autonomia al provvedimento cautelare emesso successivamente alla condanna in appello».

Ancora: «Ed invero, rispetto alla prima misura coercitiva applicata, la sentenza di assoluzione che ne fa venir meno l’efficacia, innegabilmente costituisce una forte censura, come, del resto, si evince dalle ragioni che hanno portato all’introduzione della norma in commento […]».

Il carattere di novità dell’ordinanza era riprovato dalla circostanza per cui la novella misura verrebbe emessa dopo un altro giudizio di cognizione, suscettibile di essere arricchito con nuove prove, sicché difficilmente può dubitarsi della sua autonomia rispetto al primo provvedimento.

Stando così la lettura della Corte, sarebbe problematico parlare di “revivescenza” del titolo originario, soprattutto perché il titolo originario perdeva efficacia e veniva sostituito con un provvedimento diverso, con differenti presupposti applicativi.

In senso sovrapponibile si poneva anche l’art. 275, commi 1 bis e 2 ter, cod. proc. pen. che esplicita, al di fuori delle ipotesi di adozione obbligatoria, la discrezionalità del giudice d’appello di valutare discrezionalmente la necessità o meno della misura, non diversamente da quanto può fare il giudice di primo grado. Una lettura in senso diverso giustificherebbe l’attribuzione al giudice di primo grado di poteri più ampi e incisivi rispetto a quello di secondo grado.

Per cui le norme da ultime citate impongono delle particolari regole di giudizio sulle esigenze cautelari di un imputato condannato.

Nel caso dell’art. 300, comma 5, si è di fronte ad un accertamento nuovo, perché giustificato da altri elementi, dissimili rispetto a quelli di verifica effettuata nella fase genetica, potendo – il giudice di Seconde Cure – applicare una misura più o meno grave rispetto a quella precedentemente eseguita.

Si apprezzava, poi, l’intimo collegamento con l’art. 275 comma 1 bis, il quale riprova che si è in presenza di una nuova misura, anche laddove il titolo originario sia caducato per motivi relativi all’inesistenza di esigenze cautelari.

Pertanto l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen. non può considerarsi mera revivescenza dell’ordinanza genetica, poi caducata a fronte di sentenza di proscioglimento, ma provvedimento “nuovo” siccome presenta aspetti di novità ed autonomia in confronto a quello precedente, così da giustificare, per la sua impugnazione, l’attivazione del procedimento di riesame.

«Il Collegio ritiene, in conclusione, che possa parlarsi di “nuova” misura, impugnabile con istanza di riesame, tutte le volte che la misura originariamente applicata venga caducata, per qualsivoglia ragione, e ne venga emessa una successiva, autonoma dalla prima, ossia non condizionata dalla precedente vicenda cautelare».

Il principio di diritto espresso dalle SS. UU. è il seguente: «in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.»

«In tema di misure cautelari personali, sono impugnabili con istanza di riesame i provvedimenti applicativi di una nuova misura cautelare, ricorrendo tale ipotesi tutte le volte che la misura originariamente applicata venga caducata, per qualsivoglia ragione, e ne venga emessa una successiva, autonoma dalla prima, ossia non condizionata dalla precedente vicenda cautelare».

Conclusioni

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio di riesame.

[1] Sul punto Cass. Pen. Sez. III 43877-2024, presente in rassegna, nonché, in senso conforme, Cass. Pen. Sez. VI n. 8700/2013 e Sez. II n. 19411/2019.

[2] Così Cass. Pen. Sez. Un. 16/1994, Demitry.

[3] Così testualmente, la parte motiva della sentenza a pagina 13.

[4] Testualmente la parte motiva della sentenza a pagina 16.

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