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Cass. Pen., sez VI, ud. 5 ottobre 2023 (dep. Il 23 novembre 2023) n. 47121

- 7 Dicembre 2023

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

Sussiste violenza assistita a prescindere dall’età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compro-missione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Svolgimento del processo 

La Corte d’ Appello di Bologna con sentenza dell’ 11.01.2023 ha confermato la decisione resa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale locale con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, OMISSIS veniva ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., comma 2, ed il delitto di lesioni di cui all’ art. 582, art. 585 in relazione all’art. 576 n. 5 c.p., e pertanto ne ha confermato la condanna.

Avverso la sentenza citata, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure a due motive complessivi.

Con il primo motivo, si deduceva il vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la circostanza aggravante di cui all’art. 572 comma 2 c.p. per aver commesso il fatto in presenza di persona minore, stante l’assenza di un accertamento in merito all’ideoneità delle condotte ad incidere negativamente sullo sviluppo psico-fisico del soggetto presente, nonchè il vizio di motivazione, posto che la Corte territoriale non si era espressa con adeguata argomentazione sul punto.

Nel caso di specie, i fatti prendevano vita da due specifici episodi avvenuti alla presenza del figlio lattante della coppia, privo per la difesa – considerata la tenera età – della consapevolezza circa la portata negativa e lesiva per lo sviluppo della propria personalità, dello scenario a cui passivamente era obbligato ad assistere. La Corte d’ Appello, in virtù della pronuncia resa, avrebbe dato per scontato la sussistenza dell’aggravante de qua, senza considerare la possibilità che il delitto sia stato commesso mediante condotte concretamente inidonee ad incidere sull’equilibrio psico-fisico dell’ incosciente infante.

Col secondo motivo di ricorso, la difesa lamentava un ulteriore vizio di motivazione, indicando quale altro elemento sottaciuto dalla Corte territoriale, la valutazione della condotta assunta dal reo successiva al reato e alla generale personalità dell’imputato, ai fini della valutazione in merito alla concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

(…)

Gli elementi valutati dalla Corte di cassazione possono essere così evidenziati:

–     con riferimento al motivo di gravame inerente la circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p. vengono presi in considerazione i diversi orientamenti sorti nella casistica giurisprudenziale di legittimità, evidenziando che il Collegio procedente nel caso in esame, intende aderire ad un orientamento in senso contrario a quello posto a fondamento della tesi difensiva, che risulta esser ormai superato.

Partendo dal dato normativo, la Suprema Corte sottolinea che, anche per dare attuazione all’art. 46, lett. D) della Convenzione del Consiglio d’Europea sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul del 2011), il legislatore ha introdotto la fattispecie delittuosa dei “maltrattamenti assistiti”, non come fattispecie autonoma, ma come fattispecie aggravante, inserendola nel corpo normativo dell’art. 572 c.p. rubricato “maltrattamenti contro familiari o conviventi” disponendo un consistente aumento di pena se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore (art. 572, comma 2, cp).

La norma, stante il suo dato letterale, si limita a circoscrivere l’applicabilità della stessa ai minori di anni diciotto, senza alcuna specificazione ulteriore in merito all’età del minorenne. Alla stregua di un’interpretazione letterale, dunque, si esclude l’ipotesi di un diverso giudizio nei confronti dei neonati o infanti, in quanto si considera quale condizione sufficiente e necessaria l’età inferiore agli anni diciotto.

Passando dal piano normativo a quello teorico-sistematico la Corte rileva che, richiedere la verifica sulla concreta idoneità della condotta a produrre un danno psico-fisico nel minorenne, comporterebbe una diversa qualificazione del reato, nello specifico in chiave di pericolo concreto imponendo di conseguenza un accertamento di caso in caso.

Il reato di maltrattamenti assistiti è stato tipizzato invece, quale reato di pericolo astratto, in quanto assume l’elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica alla presenza del minorenne, al fine di integrare non solo la tipicità del reato, ma anche l’offesa.

La Suprema Corte sul punto invita a riflettere sugli insegnamenti offerti dalla Corte costituzionale (ex multis sent. n. 139/2023) in tema di offensività in astratto del reato, secondo i quali è sufficiente che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale ed arbitraria ma risponda all’ id quod plerum que accidit . La Corte costituzionale specifica che, ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa descritta dal legislatore in astratto al principio di offensività nella sua concretezza, resta affidato al giudice ordinario in quanto inglobato nel suo potere interpretativo.

Abbandonando una valutazione teorica per giungere ad una meramente fattuale, la Corte afferma che non rinviene alcun dubbio in merito al pericolo di danno generato dalla visione di comportamenti violenti in capo al minore, anche quando quest’ultimo è in un’età particolarmente tenera. Di contro a quanto sostiene la difesa, la Corte evidenzia che è proprio nelle prime fasi di vita che lo sviluppo neurobiologico si sostanzia in un procedimento ancor più delicato, data l’incapacità del neonato e dell’infante di elaborare le immagini cui sono sottoposti passivamente, ragion per cui, assistere a maltrattamenti, potrebbe compromettere il normale sviluppo psico-fisico indipendentemente dalla percezione momentanea del soggetto in merito al disvalore della condotta.

La Corte, richiamando precedenti pronunce,[1] delimita il perimetro dell’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma 2 c.p., indicando i contenuti minimi sul piano dell’offensività e della tipicità.

Si impone un riscontro sull’offensività in concreto ad opera dei giudici di merito, in quanto ai fini dell’applicazione dell’aggravante de qua, è necessario che il minorenne, quale ne sia l’effettiva età, abbia presenziato ad un numero di episodi che, per la loro gravità e per la loro ricorrenza nel tempo – requisito dell’abitualità -, possano comprometterne il sano sviluppo psico-fisico. Mediante un’interpretazione a contrario, si giunge ad esempio, all’esclusione della fattispecie delittuosa nelle ipotesi in cui il minore assista ad un solo atto di maltrattamento verso terzi, venendo meno il requisito dell’abitualità.

Il principio di diritto espresso nella sentenza in commento, risulta dunque essere il seguente: sussiste violenza assistita a prescindere dall’età del minorenne, purchè il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Alla luce di quanto esposto, la Corte di cassazione ritiene infondata la questione e pertanto, rigetta il motivo di ricorso.

 

–     il motivo inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto dalla Corte di legittimità inammissibile, in quanto formulato in termini aspecifici e pertanto meramente apodittico. Il motivo non indicava alcun rilievo critico rispetto alle ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione dei giudici di secondo grado, ostative alla concessione del beneficio. In termini di dosimetria della pena, la Cassazione ha comunque ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente applicato i criteri di cui all’art. 133 c.p., giungendo ad una pena finale proporzionata al disvalore del fatto contestato.

(…)

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte civile OMISSIS, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne OMISSIS, ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

[1] Cass. pen. Sez. VI, n. 18833 del 23/02/2018; Cass. pen. Sez. VIn. 27901 del 22/09/2020

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