SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
Il diritto del datore di lavoro a portare a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’I.N.P.S. le indennità poste a carico dell’Istituto dall’art. 43 d.lgs. n. 151/2001, comma 1 (richiamato dall’art. 33 c. 4 l. n. 104/1992), ma anticipate dal datore ai dipendenti che hanno fruito dei giorni di permesso ex art. 33 comma 8, l. n. 104/1992, non è subordinato a un’autorizzazione preventiva da parte dell’Istituto.
Svolgimento del processo
La Sezione Lavoro del Tribunale di Trento è chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità di un avviso di addebito ex art. d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in l. 30.7.2010, emesso dall’I.N.P.S., con cui l’Istituto pretendeva il pagamento di contributi, interessi e sanzioni civili a beneficio della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.
Invero, l’Ente disconosceva il conguaglio ex art. 43, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, effettuato dalla società opponente, in qualità di datrice di lavoro, tra gli apporti contribuitivi dovuti all’ente assicuratore e le indennità anticipate dalla stessa per conto dell’I.N.P.S., in relazione ad alcuni giorni di permesso goduti da una lavoratrice dipendente ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge 5.2.1992, n. 104.
Per l’I.N.P.S. il conguaglio era precluso sicché la società datrice di lavoro non aveva chiesto alcuna preventiva autorizzazione al conguaglio.
La questione di diritto è la seguente e si articola nell’esigenza di stabilire se il diritto del datore di lavoro a portare a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’I.N.P.S. le indennità poste a carico dell’Istituto dall’art. 43 d.lgs. n. 151/2001, comma 1 (richiamato dall’art. 33 c. 4 l. n. 104/1992), ma anticipate dal datore ai dipendenti che hanno fruito dei giorni di permesso ex art. 33 comma 8, l. n. 104/1992, sia subordinato a un’autorizzazione preventiva da parte dell’INPS.
Motivi della decisione
(…)
Il primo periodo dell’art. 33, comma 3, l.n. 104/1992 prevede che “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado”; il comma 4, invece, stabilisce che per tali premessi si applicano le disposizioni di cui all’art 43 d. lgs. n. 151/2001 in forza di cui, al comma 1, è sancito che “Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore”.
Nell’applicazione concreta degli istituti richiamati, l’I.N.P.S. ha emanato due specifiche circolari, ovvero la n. 80 del 24.4.1995 e la n. 53 del 29.4.2008.
Come si evince dalla digressione formulata dal Tribunale, mediante questi atti di natura amministrativa, l’I.N.P.S. aveva – di fatto – istituito, perseguendo una finalità di “controllo preventivo generale circa la congruità della richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza dell’erogazione economica”, un nuovo requisito “occulto”, ovvero la necessità di un suo “provvedimento di riconoscimento della fruibilità dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 emanato dall’Istituto”.
Il Tribunale non nega che sia opportuno che l’I.N.P.S. venga notiziato della sussistenza degli elementi costitutivi dei diritti (in questo caso, dei permessi e del conguaglio), anche al fine di consentire proprio quel “controllo preventivo generalizzato” ma ciò non può (e non deve!) tradursi nella illegittima interpretazione giuridica, di natura creativa, con cui l’Istituto elevi una propria circolare a fonte del diritto in grado di derogare una legge ordinaria.
Non vi è dubbio che il diritto del datore di lavoro al conguaglio si radichi indissolubilmente al “titolo di legge” (proprio come afferma l’Istituto) e non in un provvedimento o in un atto di riconoscimento che riveste, giocoforza, la forma atto di natura amministrativa.
In accezione pratica ne consegue che a fronte della mancata presentazione, da parte del lavoratore, di un atto con cui comunichi la volontà di esercitare il diritto alla fruizione dei permessi in esame e della relativa documentazione attestante la sussistenza degli elementi costitutivi, l’I.N.P.S. ben può sollecitare il datore di lavoro ad assolvere gli oneri probatori a suo carico, ma solo nel caso di accertata insussistenza dei necessari presupposti può negargli il diritto al conguaglio e agire per il pagamento dei debiti scaturenti dall’esercizio di quel diritto avvenuto illegittimamente.
Per converso, nella lite che qui si commenta, l’I.N.P.S. ha sostenuto l’esigenza di una preventiva autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione, per conto dell’Istituto, dell’indennità spettante al lavoratore per fruire dei tre giorni di permesso.
Per tesi difensiva, l’I.N.P.S. offriva al giudicante degli spunti argomentativi fondate su precedenti nomofilattici che, però, non erano pertinenti alle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale nel caso in esame.
Per converso, la società attrice, per il tramite dei propri Difensori, richiamava due sentenze di merito (Trib. Roma n. 566/2019 e App. Genova n. 155/2018) che, in un panorama di scarsissima giurisprudenza sul tema, ha orientato il prudente apprezzamento del Giudice che all’esito del processo ha stabilito che il diritto del datore di lavoro a portare a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’I.N.P.S. le indennità poste a carico dell’Istituto dall’art. 43 d.lgs. n. 151/2001, comma 1 (richiamato dall’art. 33 c. 4 l. n. 104/1992), ma anticipate dal datore ai dipendenti che hanno fruito dei giorni di permesso ex art. 33 comma 8, l. n. 104/1992, non è subordinato a un’autorizzazione preventiva da parte dell’Istituto, poiché:
- né l’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, in relazione al diritto in capo al lavoratore di fruire dei giorni di permesso;
- né l’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, in ordine al diritto in capo al datore di lavoro di portare a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’I.N.P.S. le indennità a carico dell’Istituto, ma anticipate dal datore ai dipendenti che hanno fruito di quei giorni di permesso, subordinano l’esercizio dei diritti de quibus a una preventiva autorizzazione da parte dell’I.N.P.S.
La circolare – allora – non può e non deve sostituirsi al legislatore, financo abbia intenzione, come afferma l’I.N.P.S. nella propria difesa, di istituire una forma di controllo preventivo generale.
(…)
Dispositivo
In accoglimento dell’opposizione proposta dalla società ricorrente, il Tribunale dichiara l’insussistenza delle pretese avanzate dall’I.N.P.S. con l’avviso di addebito opposto.