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Sul sequestro probatorio del personal computer – Cass. Pen., sez. I, ud. 23 gennaio 2025, n. 2744

- 7 Febbraio 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

È vietata l’indiscriminata acquisizione – in difetto di specifiche ragioni – di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messe indifferenziata di dati informatici.

Il fatto 

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Torino, decidendo sull’istanza formulata nell’interesse di R.G., ha confermato il decreto di sequestro probatorio, avente ad oggetto un telefono cellulare con all’interno una scheda sim e un tablet, nel quale pure si trovava una scheda sim, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 05/07/2024 ed eseguito il 15/07/2024. Si procede nei confronti di R.G. in relazione al reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, in quanto – trovandosi sottoposto, sin dal 15/03/2023, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in Bussoleno – veniva notato dalla polizia giudiziaria in Torino, in occasione della manifestazione del primo maggio ivi svoltasi, oltre ad esser stato visto in Susa lo scorso 15 giugno, durante lo svolgimento di ulteriori manifestazioni. Su delega del Pubblico ministero, dunque, la polizia giudiziaria ha dato corso a una perquisizione ed al conseguente sequestro, avente ad oggetto i beni sopra indicati.

Ricorre per cassazione R.G., a mezzo dell’avv. Roberto Lamacchia, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.-

Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge in relazione all’art. 253 c.p.p., per mancanza di motivazione in ordine alla supposta necessità di procedere al sequestro probatorio, in vista dell’accertamento dei fatti per i quali si procede.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge in ordine alla contraddittorietà e alla manifesta irragionevolezza della motivazione, con riferimento all’individuazione dei presupposti fondanti il sequestro probatorio, oltre che quanto alla loro correlazione con i fatti posti a fondamento del provvedimento. Il Tribunale del riesame ha sottolineato la natura non esplorativa del sequestro, affermando come l’indicazione di eventuali finalità ultronee, parimenti contenute nel provvedimento, sia sostanzialmente ultronea. Resta il fatto, però, che gli inquirenti potranno ora scandagliare la vita privata dell’indagato, con accesso indiscriminato alle sue comunicazioni e, consequenzialmente, con la compressione di diritti costituzionalmente garantiti.

Con il terzo motivo, viene denunciata violazione di legge, derivante da contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della motivazione, con riferimento al rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall’art. 275 c.p.p.-

Le finalità probatorie poste a fondamento del sequestro non sono specifiche, emergendo anzi la sussistenza di finalità ulteriori, rispetto all’esigenza di accertamento dei fatti in ordine ai quali si procede; ciò è dimostrato anche dalla predisposizione di una analisi forense, che non è stata circoscritta alla verifica degli spostamenti del ricorrente nelle date incriminate, per essere estesa, al contrario, all’intero patrimonio digitale contenuto nei due dispositivi. Quanto all’indicazione del lasso temporale, asseritamente necessario per il compimento degli accertamenti sui due dispositivi, il periodo di due mesi, al fine semplicemente di verificare “se risulti attiva la funzione ‘spostamenti’ dell’applicazione google maps” sembra davvero non rispettoso del criterio di proporzionalità.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. I principi di diritto applicabili al caso di specie sono quelli della strumentalità e proporzionalità del sequestro probatorio. Il Tribunale del riesame, sul punto, ha dato conto delle ragioni giustificative dell’apprensione del telefono cellulare e del tablet del ricorrente; il provvedimento impugnato, inoltre, ha ben chiarito le ragioni della impossibilità di giungere al medesimo risultato, mediante una modalità meno invasiva rispetto a quella adottata.

La decisione

I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere articolati:

  La Corte, in primo luogo, si sofferma sul sequestro probatorio di un dispositivo informatico.

 Il principio di diritto è nel senso che il provvedimento possa essere ritenuto legittimo, nonché rispettoso dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, laddove risulti giustificato dalle difficoltà tecniche che si incontrino, nell’enucleare e riprodurre, in modo mirato, i dati conservati nella memoria del dispositivo stesso.

Anche in materia di misure reali, devono essere rispettati i principi di adeguatezza e proporzionalità. In tale prospettiva, così come è vietata l’acquisizione di un intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, altrettanto deve dirsi in relazione alla indiscriminata acquisizione – in difetto di specifiche ragioni – di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messe indifferenziata di dati informatici.

 Il vincolo deve essere ab origine commisurato – anche sul piano temporale – all’esigenza di estrapolazione di singoli dati ben individuati e che, nel contempo, deve essere garantito il rispetto di un criterio di selezione, in assenza del quale il vincolo stesso risulterebbe, nel suo complesso, ingiustificato per difetto di proporzionalità.

Proprio in tale prospettiva, è stato chiarito che in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede.

Con riferimento quindi al sequestro dei dispositivi informatici la Corte ha chiarito che:

a) la via maestra è rappresentata dalla creazione di copia forense, con estrapolazione di singoli e ben individuati dati ritenuti necessari, assumendo il sequestro del dispositivo nella sua interezza un connotato di eccezionalità;

b) al ricorrere di specifiche esigenze operative e tecniche, è consentito sequestrare l’intero dispositivo, occorrendo però, in tal caso, che l’apprensione sia limitata al tempo strettamente necessario, in vista del compimento delle operazioni tecniche (ovviamente, tale dato va correlato al tipo di supporto sul quale si interviene, oltre che esser modulato sulla quantità di dati da acquisire);

c) è necessario che sia specificamente chiarito quale tipologia di difficoltà tecniche si prospetti, nel compimento delle operazioni di estrapolazione.

Conclusioni

La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.-

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