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Cass. Civ., sez III, ud. 20 dicembre 2023 (dep. 10 maggio 2024), n. 12928

- 14 Giugno 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

Nell’ambito della disciplina sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, dato il regime di cd. “solidarietà atipica o diseguale” sussistente tra assicuratore e responsabile civile, sulla base del quale l’obbligazione nasce in capo al primo dal rapporto contrattuale assicurativo mentre in capo al secondo in virtù dell’illecito aquiliano realizzatosi, ergo in assenza di una eadem causa obligandi, la sospensione della prescrizione, a favore del danneggiato nei confronti del responsabile, ai sensi dell’art. 2941, nr. 1 e 2, c.c., si propaga anche nei confronti della compagine assicurativa. Pertanto, non trova applicazione la regola di cui al secondo comma dell’art. 1310 c.c., laddove dispone che “la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione”.

Svolgimento del processo 

Una breve nota introduttiva.

Nell’ambito delle obbligazioni plurisoggettive rileva la dicotomia obbligazioni con prestazione divisibile, da un lato, e obbligazioni con prestazione indivisibile, dall’altro; nella prima categoria, si è soliti distinguere tra obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie, mentre nella seconda, sembra operare il meccanismo della solidarietà – per espressa previsione legislativa, nei limiti della compatibilità e delle regole derogatorie di cui al Codice civile – ovvero il fenomeno dell’attuazione solidale, cioè l’esecuzione congiunta della prestazione da parte di tutti i debitori.

Dalla lettura dell’art. 1294 c.c. emerge che, in presenza di una obbligazione plurisoggettiva dal lato passivo, vige la presunzione di solidarietà in capo ai debitori, se non risulta diversamente dalla legge o dal titolo. Detta regola, espressione del favor creditoris, certamente opera laddove la prestazione sia indivisibile, mentre, talvolta, non sembra essere condivisa da unanime giurisprudenza in presenza di prestazioni divisibili (si veda, SS.UU. nr. 9148/2008 in tema di condominio).

Ciò detto, i requisiti essenziali per individuare una obbligazione solidale sono l’identità della prestazione, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, e la pluralità dei debitori.

Diversamente, si ritiene che l’identità del titolo, cioè la cd. eadem causa obligandi, non sia elemento costitutivo necessario ai fini dell’applicazione della solidarietà.

È da tale ultima considerazione che muove il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza in commento.

Venendo alla fattispecie in causa, nell’ottobre del 2003, parte attrice, in nome proprio e quale genitore esercente la potestà sui due figli minori, conveniva in giudizio l’Autoscuola, in persona del suo legale rappresentante, suocero della attrice, e l’Assicurazione della ditta, dinanzi al Tribunale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per i gravi danni subiti nell’incidente avvenuto in data 24 giugno 2000, a bordo dell’auto guidata dal suocero stesso, morto immediatamente, su cui la danneggiata viaggiava insieme ai suoi figli minori.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei due eredi del conducente-suocero, di cui uno rispettivamente coniuge di parte attrice e padre dei suoi figli, questi chiedevano, in via principale, che fosse accertata l’esclusiva responsabilità del conducente e la condanna dell’Assicurazione, ed in via subordinata, di essere tenuti indenni da qualunque somma di denaro eventualmente dovuta da parte della compagnia assicurativa.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea, dichiarando estinto il diritto al risarcimento del danno per prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.c.

Parte attrice impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello, lamentando, in via principale, il mancato esame del rilievo sollevato da uno dei coeredi circa l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione per la propria condizione di coniuge dell’avente diritto, con la conseguente sospensione della prescrizione anche nei confronti dell’Assicurazione, per tale motivo tenuta al pagamento.

Resisteva la compagnia assicurativa deducendo l’inapplicabilità della sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, nn. 1 e 2, c.c. e insistendo sull’eccezione di prescrizione già accolta.

La Corte di merito riformava parzialmente la decisione di primo grado, condannando gli eredi al risarcimento del danno in favore della attrice, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, rilevando che gli stessi non avevano eccepito la prescrizione del diritto azionato nei loro confronti, e rigettando, tuttavia, la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, che invece la aveva ritualmente eccepita.

Avverso la sentenza di secondo grado, gli eredi del conducente proponevano ricorso per Cassazione articolato in un motivo, lamentando l’erronea declaratoria di non operatività – nei confronti della compagnia assicurativa – della sospensione della prescrizione prevista tra i coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 2941, nn. 1 e 2, c.c.).

La danneggiata aderiva, con controricorso, al motivo del ricorso principale e proponeva un motivo di ricorso incidentale.

Resisteva al ricorso principale e al controricorso la compagnia assicurativa.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ritiene parzialmente fondati sia il motivo del ricorso principale sia quello del ricorso incidentale. 

Motivi della decisione

(…)

In primis, la Cassazione evidenzia l’errata argomentazione, sostenuta dai Giudici della Corte di merito, circa la mancata proposizione dell’eccezione di prescrizione da parte degli eredi del responsabile, richiamando l’esistenza di un rapporto litisconsortile necessario tra responsabile e assicuratore per la r.c.a., tale per cui l’eccezione di prescrizione da parte di detti eredi si deve considerare operante anche in loro favore.

Tale considerazione sembra ragionevole in virtù della logica del rapporto assicurativo in esame, ove l’assicuratore risponde del fatto del responsabile e può dedurre le eccezioni relative al rapporto assicurato, i cui effetti non possono non propagarsi verso il responsabile assicurato.

Con il secondo motivo, che sollecita l’interessante soluzione resa dalla sentenza in esame, il ricorso principale poneva la questione dell’operatività, verso l’Assicurazione, della causa di sospensione del corso della prescrizione, sospensione pacificamente già esistente nel rapporto tra i danneggiati e un erede del danneggiante (quello marito e padre dei danneggiati).

Per rispondere al quesito, i Giudici della Corte hanno basato il loro ragionamento sull’analisi sistematica della disciplina generale dell’obbligazione solidale, da un lato, e, dall’altro, della natura della solidarietà caratterizzante la responsabilità civile per la circolazione stradale, come species della figura generale ex art. 1917 c.c.-

A riguardo, data la situazione di coobbligati solidali ascrivibile in capo al responsabile del sinistro e al rispettivo assicuratore, tale per cui il danneggiato può richiedere il risarcimento sia nei confronti del primo che con azione diretta verso il secondo, dovrebbe trovare applicazione l’art. 1310, comma 2, c.c.-

Secondo la norma sopra citata, la causa di sospensione non si estende nei confronti degli altri debitori, e pertanto nei confronti di questi la prescrizione continuerebbe a decorrere, potendo operare poi il regresso nei rapporti interni. 

Tuttavia, nella fattispecie in esame, la situazione di solidarietà passiva si riferisce ad un rapporto plurisoggettivo in cui la causa obligandi non è la medesima per i coobbligati e l’obbligazione è contratta nell’esclusivo interesse di uno solo dei coobbligati, cioè il responsabile del sinistro.

Infatti, l’obbligazione del danneggiante nasce dall’illecito aquiliano, quale è il sinistro, mentre l’obbligazione dell’assicuratore nasce dal contratto di assicurazione e dalla L. n. 990 del 1969 che prevede l’azione diretta.  

È pertanto una solidarietà a interessi diseguali fondata su titoli diversi che necessariamente risente di alcune peculiarità sotto il profilo della disciplina, con la conseguenza che se l’obbligazione sorge nell’esclusivo interesse di uno e a pagare è il soggetto nel cui esclusivo interesse è sorta l’obbligazione, non possono operare i rimedi tradizionali, fra i quali il regresso.

Ne deriva che l’art. 1310, comma 2, c.c. risulta compatibile solo con le obbligazioni solidali con identità di titolo, non con le obbligazioni solidali con titoli diversi (cd. solidarietà “atipica”).

Tuttavia, proprio in ragione del fatto che l’interesse, seppur esclusivo, è da considerarsi unico, la causa di sospensione della prescrizione del diritto vantato dai danneggiati nei confronti degli eredi, riferita quindi al rapporto principale, deve propagare i suoi effetti anche verso la compagnia assicurativa, che di fatto può essere considerata una debitrice “accessoria”.

Tale soluzione, sostengono i Giudici di legittimità, è altresì coerente con la funzione del contratto generale di assicurazione ex art. 1917 c.c. (di cui l’assicurazione per r.c.a. è una figura speciale), ove non essendo prevista l’azione diretta del danneggiato contro la compagnia, opererebbe il meccanismo di c.d. rivalsa, a cui quest’ultima non potrebbe certo sottrarsi sostenendo che il debito è prescritto.

E ciò, a maggior ragione, allora, quando è prevista una azione diretta, come nel caso della responsabilità per r.c.a., volta a rafforzare e tutelare la posizione del danneggiato. 

La Cassazione, pertanto, giunge ad affermare che “il diritto dei danneggiati non potrà essere considerato prescritto nei confronti dell’assicuratrice, in ragione dell’operare della causa di sospensione della prescrizione, soltanto per la quota di responsabilità risarcitoria proporzionale alla responsabilità iure hereditario di uno solo degli eredi – cioè quello rispettivamente padre e marito dei danneggiati –, non invece per quella del fratello”.

(…)

Dispositivo

Per tali motivi, la Corte accoglie parzialmente il ricorso principale ed il ricorso incidentale, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello.

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