Abstract
Negli ultimi anni dottrina, e soprattutto giurisprudenza, si sono interrogate in merito al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni disciplinato all’art. 393 c.p. In primo luogo, sono stati esaminati i punti di discrimine fra il reato de quo e quello di estorsione, in seguito, posto che il reato di cui all’art. 393 c.p. è, di fatto, un reato “a soggettività ristretta”, si è ritenuto necessario vagliare la possibilità di concorrere nel reato anche per coloro privi della qualifica di creditori legittimati. I temi in questione sono stati affrontati e risolti recentemente dalle Sezioni Unite del 2020, che hanno ammesso la natura di reato “proprio ma non esclusivo”, accogliendo pertanto la possibilità che nel reato proprio di cui all’art. 393 c.p. acceda anche un terzo concorrente, estraneo al rapporto debitorio. Il tema è tornato di particolare attualità con la sentenza Cass. 46097/2023, la quale, oltre a fare luce sul concetto di profitto, individuato quale oggetto di differenziazione fra i reati in esame, si è soffermata sulla possibilità che i concorrenti rispondano del medesimo fatto realizzato, secondo titoli di reato distinti. In questo senso, la pronuncia della Cassazione, che di seguito si commenta, affrontando il tema della molteplicità dei titoli di reato nell’ambito del reato concorsuale, anticipa una informazione provvisoria delle Sezioni Unite che, seppur nell’ambito della detenzione di sostanze stupefacenti, sembra definitivamente riconoscere ed ammettere la possibilità di rispondere per titoli differenti. D’altronde, la possibilità di parametrare l’apporto di ciascuno secondo le modalità e le intenzioni tenute nel fatto materialmente realizzatosi, senza dovere necessariamente “unificare il titolo del reato”, rappresenta un principio di civiltà giuridica in linea con il capillare principio di colpevolezza.
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SOMMARIO: 1. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: differenze e problematiche applicative nel caso di concorso di persone. 2. La sentenza della Cass. 46097/2023, sez. II: la differenza fra movente e ingiusto profitto. 3. L’errore determinato dall’agente nei confronti del concorrente (artt. 47, 48 c.p.). 4. L’imputazione a titolo diverso per i concorrenti: un principio ormai consolidato. 5. Conclusioni.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 4 del 2024.
Citazione del contributo:
C. Andreini, Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, differenze e concorso di persone al-la luce della Cass. Sez. II, 15 novembre 2023 (ud. 25 ottobre 2023), 46097/2023, in De Iustitia, 4, 2024.